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Incarti n. 14.2016.158 14.2016.159 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 20 e 23 novembre 2015 da
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Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 15 luglio 2016 presentato dall’__________ RE 1 contro le decisioni emesse il 27 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2015 dall’UE di Lugano, l’UIPA per conto dello Stato del Canton Ticino ha nuovamente escusso l’__________ RE 1 per l’incasso di fr. 7'050.– indicando quali titoli di credito diverse tasse di giudizio, spese e oneri stabilite in complessive undici decisioni della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, della Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello, della Pretura di Lugano, della Pretura penale, del Ministero pubblico cantonale e del Tribunale cantonale amministrativo.
B. Con successivo precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2015 dall’UE di Lugano, l’UIPA per conto dello Stato del Canton Ticino ha nuovamente escusso l’__________ RE 1 per l’incasso di fr. 5'350.– indicando quali titoli di credito diverse tasse di giudizio, spese e oneri stabilite in quattro decisioni del Tribunale cantonale amministrativo e una della Pretura di Lugano, sezione 1.
C. Con un terzo precetto esecutivo n. __________ emesso lo stesso giorno dall’UE di Lugano, lo Stato del Canton Ticino, sempre rappresentato dall’UIPA, ha escusso l’__________ RE 1 per l’incasso di fr. 7'650.–, indicando quali titoli di credito diverse tasse di giudizio, spese e oneri stabilite in una decisione della Commissione di disciplina degli avvocati e in tre decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con altrettante istanze separate del 20 e 23 novembre 2015 lo Stato del Canton Ticino, per il tramite dell’UIPA, ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nei termini impartiti in ognuna delle tre procedure, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte e nelle repliche e dupliche le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.
E. Statuendo con tre decisioni separate tutte del 27 giugno 2016, il Pretore ha accolto le tre istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– in ogni procedura e prescindendo dall’assegnare indennità.
F. Contro le sentenze appena citate l’__________ RE 1 è insorta a questa Camera con un unico reclamo del 15 luglio 2016 “cum istanza di ricusazione del giudice __________”, per ottenerne l’accertamento di nullità e in subordine l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo.
Il 22 agosto 2016, la reclamante ha presentato un atto integrativo al reclamo, postulando l’accertamento della nullità di due decisioni del 19 luglio e del 4 agosto 2016 emanate nel frattempo dal primo giudice in cause che la oppongono ad altre controparti. Tali nuovi ricorsi sono stati trattati dalla Camera con decisioni separate (inc. __________).
Visto l’esito del giudizio odierno, i reclami ora in esame non sono stati notificati allo Stato del Canton Ticino per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il reclamo in esame è diretto contro tre decisioni simili, che oppongono le stesse parti e vertono sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati tutti il 15 luglio 2016 contro le sentenze notificate __________ RE 1 il 5 luglio, in concreto i reclami sono tempestivi.
2.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
3. La reclamante postula anzitutto la ricusazione del primo giudice facendo valere una violazione del principio d’indipendenza per la sua appartenenza alla magistratura ticinese, che “essendo nominata e lottizzata dai partiti politici, è giocoforza da questi controllati, ovvero dalle lobbies retrostanti, segnatamente quelle bancarie”. Reputa il primo giudice prevenuto per essere collega del Pretore __________ e per avere emesso una serie di sentenze “praticamente tutte e sempre in favore dei nemici ed avversati” suoi.
3.1 La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare all’autorità competente – in Ticino la pretura viciniore in caso di ricusa diretta contro un pretore o un pretore aggiunto (art. 37 cpv. 5 LOG) – la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49 cpv. 1 CPC). Il diritto di eccepire un motivo di ricusa è irrimediabilmente perento nella procedura in causa se non è invocato immediatamente (DTF 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 19-20 ad art. 49 CPC).
3.2 Nel caso specifico, i motivi di ricusa invocati dalla reclamante le sono noti da tempo, come le era nota l’identità del primo giudice già dalla comunicazione delle istanze di rigetto (act. I), così ch’essa avrebbe dovuto presentare la domanda di ricusazione già in prima sede alla pretura viciniore, ovvero alla Pretura di Lugano, sezione 3 (art. 36 cpv. 3 lett. b LOG [RL 3.1.1.1] e 11 lett. e del Regolamento delle Preture [RL 3.1.1.3]). La richiesta in esame risulta quindi doppiamente irricevibile, da un canto perché è perenta e dall’altro perché non rientra nella competenza della Camera.
4. Sempre sul piano formale, per la prima volta in questa sede la reclamante solleva l’eccezione di difetto di legittimazione del rappresentante della controparte, lamentando il fatto che il rappresentante dell’istanza, l’UIPA, non abbia prodotto una procura, né dimostrato che lo Stato del Canton Ticino sia un’entità dotata di personalità giuridica e neppure indicato chi era competente a conferire regolare procura all’UIPA. Alla reclamante risulta d’altronde che contrariamente allo Stato tale unità amministrativa sia sprovvista di personalità giuridica e non lo possa quindi validamente rappresentare.
4.1 Se è vero che il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui la legittimazione delle parti e dei loro rappresentanti (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), nel caso concreto il Pretore non aveva alcuna ragione di verificare quella dell’istante e del suo rappresentante poiché è ovvia, tanto che neppure la reclamante l’ha contestata in prima sede.
4.2 Del resto la personalità giuridica dello Stato non è seriamente contestabile, e, come visto, pure la stessa reclamante l’ha ammessa nel reclamo subito dopo averne lamentato la carente dimostrazione. Ad ogni modo, questa Camera ha già avuto di ricordare all’__________ RE 1, in una causa in cui compariva come patrocinatrice, che il Cantone Ticino ha la personalità giuridica in quanto corporazione territoriale di diritto pubblico (v. Huguenin/ Reitze in: Basler Kommentar, ZGB I, 5a ed. 2014, n. 4 ad art. 59 CC), e dunque la capacità di stare in lite per l’incasso dei propri crediti, e può farsi rappresentare dagli organi da lui designati, sebbene essi non abbiano personalità giuridica propria (sentenza della CEF 14.2015.212 dell’11 marzo 2016, consid. 5 con rinvii) – a ben vedere del resto, come per il consiglio d’amministrazione delle società anonime i rappresentanti dello Stato sono i funzionari (o il singolo funzionario se è abilitato ad agire singolarmente) dell’organo (dipartimento, divisione, ufficio …) designato dalla legge, che loro hanno personalità giuridica.
4.3 Nel caso in esame, il firmatario delle istanze, il capo dell’UIPA __________, risulta validamente autorizzato a rappresentare singolarmente lo Stato del Canton Ticino nei procedimenti di natura pecuniaria nell’ambito del proprio ufficio davanti alle giurisdizioni civili cantonali e svizzere (compresi quindi i giudici del rigetto dell’opposizione) in virtù della risoluzione n. 3490 del Consiglio di Stato del 21 giugno 2011 (doc. U prodotto nella causa parallela SO.2015.2458, v. l’odierna sentenza della CEF nell’inc. 14.2016.156 consid. 3.1), sia come funzionario dell’UIPA (n. 1.3) sia come funzionario dirigente (n. 1.1 e art. 1 cpv. 3 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato [RL 2.5.4.1.2]). Tra le competenze dell’UIPA rientra l’incasso delle spese processuali, pene pecuniarie e multe decise dalle autorità giudiziarie cantonali e dal Ministero pubblico (art. 1 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [RL 3.1.1.7.3]).
4.4 Quanto alla censurata mancanza di procura, basta rilevare che solo i rappresentanti contrattuali sono tenuti a presentarne una se lo esige il giudice, come risulta dalla marginale dell’art. 68 CPC, non i rappresentanti legali, i cui poteri, per quanto riguarda le persone giuridiche di diritto pubblico come lo Stato del Canton Ticino, sono disciplinati dal diritto cantonale (DTF 112 II 89 consid. 1/b; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 1 e 8 ad art. 67 CPC con altri rinvii), ovvero nel caso di specie dalla normativa indicata al considerando precedente, che risulta tuttora in vigore. Infondata, la censura di difetto di legittimazione va respinta.
5. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6. Nelle sentenze impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni prodotte dall’istante erano validi titoli di rigetto definitivo delle opposizioni interposte dall’escussa e non ha preso in considerazione i crediti che l’escussa ha accennato di poter opporre in compensazione, non avendo la stessa prodotto alcunché in merito a tali contropretese.
7. Nel reclamo l’__________ RE 1 contesta l’identità tra l’escutente indicato sui precetti esecutivi (lo Stato del Canton Ticino) e l’autore delle decisioni invocate quale titolo di rigetto definitivo (il Tribunale cantonale amministrativo). Si duole inoltre che il Pretore non abbia sospeso le procedure di rigetto in attesa delle risposte di due Consiglieri di Stato da lei interpellati in vista di ottenere un condono o la compensazione dei crediti posti in esecuzione con aspettative sue basate sull’abbandono di due procedimenti penali avviati nei suoi confronti.
8. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
8.1 Nel caso in esame, neppure la reclamante contesta che le decisioni prodotte dall’escutente siano esecutive e costituiscano pertanto di principio validi titoli di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF almeno per gli importi posti in esecuzione, ciò che risulta pacificamente dagli atti (per l’inc. __________: combinati doc. B dispositivi n. 1-2 e C disp. n. 1, doc. D disp. n. 2, doc. F disp. n. 2 e doc. G disp. n. 2; per l’inc. __________: doc. B, C, D, E e F, disp. 2; per l’inc. __________: combinati doc. B e C disp. 2, doc. E disp. 2, doc. G disp. 2, doc. I disp. 2, doc. M disp. 2, doc. O pag. 3, doc. P disp. 3, doc. Q disp. 4, doc. R disp. 3 e combinati doc. S e T disp. 2).
8.2 La reclamante si limita in questa sede a censurare la mancata identità tra uno degli escutenti indicato su due dei tre noti precetti esecutivi e l’autore di alcune delle decisioni invocate quali titoli di rigetto. Sennonché il Tribunale cantonale amministrativo, citato dalla reclamante, è soltanto un organo (giudicante) del Cantone Ticino ed emette le decisioni su tasse, spese e multe per conto dello Stato, cui spettano per legge (art. 4 cpv. 1 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL 3.1.1.5]). Dal profilo materiale sussiste quindi identità tra creditore ed escutente, in ambedue casi lo Stato del Canton Ticino. Anche su questo punto il reclamo è sprovvisto di fondamento.
9. A conforto della sua richiesta di sospensione della procedura presentata in prima sede, la reclamante non cita alcuna base legale. Ora, una sospensione della causa di rigetto dell’opposizione è in linea di massima esclusa, stante l’esigenza di celerità che caratterizza questo genere di procedimento (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2015, consid. 6.2). L’__________ RE 1 neppure pretende per avventura che i suoi interventi presso i due Consiglieri di Stato abbiano effetto sospensivo o estintivo prima di un eventuale condono o compensazione effettivi. Quanto al ricorso contro la decisione della Commissione di disciplina, la reclamante non ha dimostrato che abbia avuto effetto sospensivo e comunque l’impugnazione è stata respinta in gran parte dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 23 aprile 2014 (inc. __________, doc. C nell’inc. __________, dispositivo n. 1), che ha soltanto ridotto la multa da fr. 3'000.– a fr. 2'700.–, ciò di cui si è tenuto conto nel precetto esecutivo e nell’istanza. Pure su questo punto le sentenze impugnate resistono alla critica.
10. Tutti e tre i reclami vanno pertanto respinti, ciò che rende senza oggetto le domande di effetto sospensivo.
11. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di rispettivamente fr. 7'650.–, 5'350.– e 7'050.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è irricevibile.
2. Il reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
3. Il reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Il reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
5. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
6. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici