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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.458 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 30 maggio 2016 da
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CO 1 (rappresentata dalla RA 1,)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 30 luglio 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 luglio 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 21'242.90 oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2015, indicando quale titolo di credito il contratto concluso tra le parti il 13 marzo 2015 relativo alla consegna e all’installazione di due “strumenti CO 1 600 più Software”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 maggio 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è implicitamente opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 giugno 2016, chiedendo uno sconto significativo di € 10'000.–. Nella replica del 15 giugno, l’istante ha confermato la sua domanda respingendo la proposta di transattiva. Nella duplica dell’11 luglio, ritenuta irricevibile dal primo giudice, la convenuta ha ribadito la propria posizione.
C. Statuendo con decisione 13 luglio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Il 29 luglio 2016, la RE 1 ha chiesto al Pretore aggiunto di riesaminare la sua “missiva” (recte: decisione) del 13 luglio 2016 ribadendo le proprie argomentazioni. Interpellata dal primo giudice, il 6 agosto la società ha poi precisato che il suo scritto del 29 luglio era da intendere quale reclamo contro la decisione del 13 luglio 2016. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 luglio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 21 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo. Il successivo scritto del 6 agosto, nella misura in cui non si limita a confermare la volontà della RE 1 di ricorrere, non può invece essere considerato come un complemento del reclamo, poiché inoltrato più di dieci giorni dopo la notifica della sentenza impugnata.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato il contratto di compravendita firmato dalle parti il 13 marzo 2015 come un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF e ha pertanto rigettato l’opposizione in via provvisoria.
4. Nel reclamo la RE 1 non disconosce il credito dell’istante ma eccepisce l’inadempienza di cui rende responsabile la venditrice, facendo valere che la merce ordinata non è avvenuta nei termini pattuiti.
5. Un contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita, purché esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2, e 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2015.179 del 7 gennaio 2016 consid. 5.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).
5.1 Avendo di principio carattere bilaterale e sinallagmatico (Staehelin, op. cit. n. 113 ad art. 82), il contratto di compravendita non costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione ove l’escusso abbia eccepito il mancato o cattivo adempimento della prestazione dovuta dall’escutente (art. 82 CO). Tale eccezione, tuttavia, è inopponibile in caso d’esecuzione (o di offerta di esecuzione) della controprestazione (Hohl in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 8 ad art. 82 CO), pur tardiva, (purché il compratore non abbia, prima di accettare la consegna, rescisso il contratto di compravendita in virtù dell’art. 190 CO).
5.2 Nel caso specifico, la reclamante non contesta né la validità del contratto – che comunque è pacifica – né l’effettiva fornitura della merce ordinata in uno stato conforme a quanto pattuito, ma lamenta il ritardo con cui essa sarebbe avvenuta, esigendo di tenere conto nel prezzo da pagare dei danni economici e d’immagine (rispetto al proprio cliente cinese) da lei subìti. Essendo la cosa venduta stata consegnata al cliente finale con il tacito consenso della reclamante, la quale non invoca la rescissione del contratto, l’eccezione dell’art. 82 CO non è opponibile alla venditrice. D’altronde non risulta dal tenore del contratto di compravendita (doc. B) né da altri documenti agli atti che il pagamento del prezzo di acquisto fosse vincolato alla fornitura tempestiva della merce, e in verità il contratto neppure menziona alcuna data di consegna. Esso costituisce dunque un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF) per il credito posto in esecuzione.
6. L’eccezione fondata sull’asserito danno subìto dalla reclamante, con cui essa pare implicitamente di voler compensare, a concorrenza di € 10'000.–, il credito posto in esecuzione con la propria pretesa in risarcimento del danno, ricade sotto l’art. 82 cpv. 2 LEF.
6.1 In virtù di questa norma, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.2 Nel caso in esame, in prima sede la RE 1 si è limitata ad allegare che a causa del ritardo con cui l’istante avrebbe messo in funzione il sistema di colorimetria venduto, il suo cliente cinese avrebbe contestato la fornitura e bloccato il pagamento, motivo per cui la convenuta ha chiesto la concessione di uno sconto di € 10'000.– impegnandosi a tale condizione a provvedere immediatamente al pagamento del saldo (osservazioni all’istanza del 9 giugno 2016). Non si può invece tenere conto della duplica né dei documenti che vi sono allegati, la reclamante non avendo contestato la decisione del Pretore aggiunto di ritenerla tardiva e quindi irricevibile. Ora, le allegazioni contenute nelle osservazioni all’istanza non state minimamente rese verosimili con riscontri concreti e oggettivi. L’eccezione dell’escussa non poteva quindi ch’essere respinta. Infondato, il ricorso va di conseguenza respinto.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'242.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).