Incarto n.
14.2016.179

Lugano

13 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 28 luglio 2016 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,

 __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2016 dal Pretore aggiunto;

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la società CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 637'820.50 oltre agli interessi del 0.2% dal 1° gennaio 2016 e di fr. 41'458.34, indicando quali titoli di credito la “sentenza no. __________ del 16.02.2012 del Tribunale di __________” e “gli interessi calcolati”.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 luglio 2016 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, in via principale, di pronunciarne il rigetto definitivo per fr. 609'199.05 oltre agli interessi del 2.5% dal 16 febbraio 2012 al 31 dicembre 2013, dell’1% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, dello 0.5% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e dello 0.2% dal 1° gennaio 2016, e “in via pregiudiziale” ha postulato che la sentenza n. __________ della Corte d’Appello di M__________ del 10 aprile 2015 fosse dichiarata esecutiva in territorio elvetico. Con scritto del 23 agosto 2016 il convenuto ha dichiarato di rinunciare a presentare osservazioni.

 

                            C.  Statuendo con decisione del 24 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza, riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza italiana e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 609'199.05 oltre agli interessi del 2.5% dal 16 febbraio 2012 al 31 dicembre 2013, dell’1% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, dello 0.5% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e dello 0.2% dal 1° gennaio 2016, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 800.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento dell’istanza limitatamente alla domanda principale di rigetto definitivo dell’opposizione e la riduzione delle spese processuali a fr. 120.– (anziché fr. 800.–) e delle ripetibili a fr. 1'500.– (in luogo di fr. 5'000.–). Il 19 settembre 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 30 settembre 2016, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo limitatamente alla domanda relativa alle spese processuali e alle ripetibili, e chiesto la revoca del decreto di effetto sospensivo.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Le parti, infatti, concordano sul fatto che la domanda di exequatur aveva carattere solo pregiudiziale e non avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione indipendente nel dispositivo (v. osservazioni al reclamo, pag. 4).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 25 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ della Corte d’Appello di M__________ del 10 aprile 2015 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico, con riferimento agli art. 95 cpv. 3 lett. b e 106 CPC e all’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35), le spese processuali di fr. 800.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore dell’istante.

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 chiede l’annullamento del dispositivo (n. 1.1) con cui il Pretore aggiunto ha dichiarato la sentenza italiana esecutiva in Svizzera, ch’egli ritiene lesivo del principio dispositivo (art. 58 CPC), l’istante avendo concluso al­l’exequatur solo a titolo pregiudiziale. Tenuto conto della semplicità del caso, della succintezza dell’istanza e della propria rinuncia a presentare osservazioni, il reclamante postula inoltre una riduzione delle spese processuali al minimo della tariffa (OTLEF) previsto per un valore litigioso di oltre 1 milione di franchi, ossia fr. 120.–, e una limitazione delle ripetibili al minimo stabilito dal­l’art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1), pari a fr. 1'500.–.

 

                             4.  Sulla postulata revoca del dispositivo (n. 1.1) sull’exequatur della sentenza italiana, già si è detto che le parti concordano (sopra consid. 1). Il reclamo merita quindi accoglimento su questo punto.

 

                             5.  In merito alle spese processuali, invece, le opinioni divergono. L’istante reputa il caso complesso, poiché relativo a una sentenza estera “assai corpulenta”, di valore litigioso elevato e basato su una voluminosa documentazione. A suo parere gli importi stabiliti dal primo giudice, che rientrano nei limiti fissati dalle tariffe applicabili, sono perfettamente condivisibili.

                           5.1  Non è contestato – ed è evidente – che la tassa di giustizia andava fissata in base all’art. 48 OTLEF, la procedura di rigetto dell’opposizione essendo d’indole sommaria (DTF 139 III 197 consid. 4.2). Per un valore litigioso di fr. 609'199.05 (pure incontestato), questa norma prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 70.– e fr. 1'000.–.

                             a)  Nel fissarne l’importo nella forchetta prescritta dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Denis Tap­py, Les différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges judiciaires en matière de poursuites: champs d’appli­­cation et problèmes choisis, JdT 2014 II 93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il dispendio lavorativo del giudice superiore o inferiore alla media, il genere e la com­plessità della causa, il comportamento delle parti e la situazione fi­nanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (Eugster in: Ge­bührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 48 OTLEF). Visto il margine d’apprezzamento lasciato dalla legge, l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice.

                            b)  Nel caso specifico, la tassa di fr. 800.– determinata dal primo giudice si situa nei limiti della tariffa. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, la vertenza non può d’altronde considerarsi semplice, poiché oltre all’esame classico del titolo di rigetto il primo giudice ha dovuto anche verificare, in via pregiudiziale, l’adempimento delle esigenze poste dalla Convenzione di Lugano (art. 41, 53 e 54 CLug). La rinuncia del convenuto a formulare osservazioni ha sì alleggerito il carico lavorativo del primo giudice, ma egli ha comunque dovuto procedere, d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e; 139 III 447 consid. 4.1.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 50 ad art. 80 LEF), all’esa­­me della decisione estera sulla scorta degli art. 80 LEF e 41 CLug. Tutto sommato, anche se la tassa stabilita dal Pretore aggiunto nella fascia alta della tariffa potrebbe sembrare elevata, non risulta esulare dai margini d’apprezzamento lasciatigli dalla legge. In assenza di violazione dell’art. 48 OTLEF, la censura si rivela quindi infondata.

                           5.2  Quanto alle ripetibili, esse sono invece fissate secondo la tariffa cantonale (art. 96, 105 cpv. 2 e 106 CPC), ma il valore litigioso è determinato dal diritto federale (DTF 139 III 199 consid. 4.3). Nel Cantone Ticino, per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 500'000.– e fr. 1'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.8 al 4.2% del valore medesimo, ovvero nel caso in esame da fr. 4'870.– a fr. 25'590.–. L’indennità di fr. 5'000.– stabilita dal Pretore aggiunto rappresenta quindi poco più della soglia minima della tariffa, al cui importo il reclamante chiede di ridurre le ripetibili da lui dovute all’istante. Non si giustifica di conseguenza di riformare la decisione impugnata su questo punto.

 

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), che si può qualificare come integrale, siccome l’annullamento del dispositivo sull’exequatur non è imputabile all’istante. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 609'199.05, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è annullato, mentre gli altri dispositivi sono confermati.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1 fr. 250.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).