Incarti n.
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Lugano

11 ottobre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nelle cause __________ /__________/__________/__________/__________/__________ (rigetto definitivo del­l’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 28 aprile 2016 da

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sui sei reclami dell’8 settembre 2016 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 29 agosto 2016 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2016 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'291.30, indicando quale titolo di credito l’“imposta federale diretta (IFD) 1987 come ACB del 23-04-1991 n. __________ emesso dal­l’ue di lugano”. L’8 febbraio 2016, sempre per conto della Confederazione Svizzera, l’UE ha emesso nei confronti di RE 1 il precetto esecutivo n. __________ per fr. 25'196.05 relativo all’IFD 1989, riferendosi all’attestato di carenza di beni (ACB) dell’UE di Lugano n. __________ del 29 settembre 1992. Sempre il 1° febbraio 2016, lo Stato del Canton Ticino ha promosso contro RE 1 l’esecuzione n. __________ e l’8 febbraio 2016 le esecuzioni n. __________, __________ e __________, per l’incasso delle imposte cantonali rispettivamente del 1987 di fr. 14'899.70, del 1988 di fr. 15'640.55, del 1989 di fr. 21'106.50 e del 1990 per fr. 20'748.35, sulla base degli ACB n. __________ del 19 ottobre 1990, n. __________ del 14 gennaio 1992, n. __________ del 18 marzo 1992 e n. __________ del 13 luglio 1992, tutti dell’UE di Lugano.                  

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e sei precetti esecutivi, con istanze 28 aprile 2016 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta alle sei istanze con allegato unico di osservazioni scritte del 30 maggio 2015. Con replica unica del 22 luglio 2016, gli escutenti hanno confermato le proprie domande.

 

                            C.  Statuendo con sei decisioni tutte del 29 agosto 2016, il Pretore ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le sei opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in ogni causa le spese processuali di fr. 100.– senza assegnare ripetibili.

 

                            D.  Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con sei reclami dell’8 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione di tutte e sei le istanze. Visto l’esito del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alle controparti per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le sei procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

 

                           1.2  Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati l’8 settembre 2016 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1 il 30 agosto, in concreto i reclami sono tempestivi.

 

                           1.3  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso, considerando che l’art. 149a LEF, che stabilisce in vent’anni la prescrizione degli attestati di carenza di beni, è una lex specialis per rapporto agli art. 194 cpv. 3 LT e 121 cpv. 3 LIFD, i quali per la riscossione delle imposte dirette fissano termini di perenzione più brevi.

 

                             4.  Nel reclamo RE 1 contesta che l’art. 149a LEF sia una lex specialis atta a trasformare il termine “decadenziale” o di perenzione del diritto di riscossione delle imposte in un termine di prescrizione ordinaria della durata di vent’anni e più. Per lui motivi di equità e di ordine pubblico giustificano la scelta del legislatore, poiché sarebbe iniquo e contrario alla libertà e dignità personale mantenere un cittadino contribuente assoggettato a tempo indeterminato e persino vita natural durante all’obbligo di pagamento delle imposte passate in giudicato. Trascorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della tassazione, il debito d’imposta sussiste solo quale “obligatio naturalis” e l’attestato di carenza di beni esplica i suoi effetti solo durante il periodo antecedente. Per abbondanza, il reclamante lamenta la disparità di trattamento di cui è vittima, quale nullatenente, rispetto ai debitori falliti, che sono legittimati a eccepire il non ritorno a miglior fortuna.

 

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Sennonché nella fattispecie il reclamante, per il tramite del suo patrocinatore, ha ammesso sin dalla prima istanza la validità delle decisioni e degli attestati di carenza di beni prodotti dalle autorità escutenti, sicché tali documenti possono essere considerati pure in questa sede validi titoli di rigetto dell’opposizione anche per gli interessi di mora (cfr. sentenza della CEF 14.2000.31 dell’11 ottobre 2000 consid. 2.3).

 

                                  6.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). Anche la prescrizione dev’essere espressamente eccepita, giacché il giudice del rigetto non l’esa­­mina d’ufficio, nemmeno per quanto riguarda le pretese di diritto pubblico. L’escusso, tuttavia, non è tenuto a dimostrarne il compimento con documenti, ma incombe al contrario all’escutente provare di averla interrotta (sentenze del Tribunale federale 5A_216/2013 del 24 luglio 2013 consid. 2.2.2; 5A_755/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.3.2 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014, RtiD 2015 II 890 seg. n. 51c, consid. 9).

 

                                6.1  Nel caso specifico, l’unico quesito litigioso è di stabilire se una volta spirato il termine assoluto di riscossione di dieci anni previsto dagli art. 194 cpv. 3 LT e 121 cpv. 3 LIFD il credito fiscale può ancora essere posto in esecuzione qualora prima di tale scadenza l’autorità fiscale abbia ottenuto il rilascio di un attestato di carenza di beni. In una simile ipotesi, infatti, l’art. 149a cpv. 1 LEF prevede in modo del tutto generale che il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato (ma nei confronti degli eredi del debitore in un solo anno dall’apertura della successione). Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’art. 149a cpv. 1 LEF si applica anche ai crediti di diritto pubblico e ha quale effetto di far decorrere un nuovo termine di prescrizione di vent’anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni, tranne se la legislazione di diritto pubblico specifica (come ad esempio l’art. 16 cpv. 2 LAVS), ne esclude l’applicabilità. Una simile eccezione non sussiste però per le imposte dirette (DTF 137 II 21 seg. consid. 2.5 a 2.7, pubblicata anche in RDAF 2011 II 214). La dottrina dominante segue tale orientamento (Olivier Margraf, Verjährung von Verlustscheinforderungen am Beispiel von Steuerforderungen, Steuer Revue 71/2016, pag. 293 ad 2.2.–2.3; Locher, Kommentar zum DBG, 2015, vol. III, n. 2 ad art. 121 LIFD; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, pag. 309 in fondo; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed. 2009, n. 8 ad art. 121 LIFD; Curchod in: Commentaire romand de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2008, n. 47 ad art. 165 LIFD; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 10-11 ad art. 149a LEF; Markus Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 26; contra: Frey in: Basler Kommentar DBG, vol. I/2b, 2a ed. 2008, n. 46 ad art. 165 LIFD) come pure, implicitamente, la giurisprudenza di questa Camera (sentenza 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi).

 

                                6.2  Il reclamante omette d’altronde di considerare che l’esecuzione per debiti, che è solo uno dei modi di esazione delle imposte, è specificamente regolata dalla LEF (cfr. art. 43 n. 1 LEF, 244 cpv. 1 e 3 LT e 165 cpv. 1 e 3 LIFD). Per l’esecuzione di crediti fiscali accertati in attestati di carenza di beni, quindi, l’art. 149a cpv. 1 LEF costituisce una lex specialis rispetto agli art. 194 cpv. 3 LT e 121 cpv. 3 LIFD. Con l’introduzione del termine assoluto del diritto di riscossione il legislatore tendeva non tanto a evitare l’as­­soggettamento a tempo indeterminato del cittadino contribuente all’obbligo di pagamento delle imposte passate in giudicato – fosse stata quella la sua intenzione avrebbe previsto la perenzione del credito fiscale (come ha fatto all’art. 99 CP per le pene penali, cfr. Huber in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 149a LEF) e non solo del diritto di riscossione – bensì di obbligare l’amministrazione fiscale a una certa diligenza nel riscuotere le tasse. Ora, tale scopo è indubbiamente raggiunto se prima della scadenza del termine decennale l’autorità fiscale giunge al rilascio di un attestato di carenza di beni.

 

                                6.3  Per abbondanza, il reclamante lamenta la disparità di trattamento di cui sarebbe vittima, quale nullatenente, rispetto ai debitori falliti, che sono legittimati a eccepire il non ritorno a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF). Tale differenza è però stata voluta dal legislatore, la cui scelta vincola i tribunali (cfr. art. 190 Cost.). La reiezione di quest’ultima censura determina anche quella di tutti e sei i reclami.

 

                             7.  Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto del valore litigioso complessivo delle sei cause, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nessuno dei valori litigiosi (v. sopra ad A) raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             2.   Il reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.   Il reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             4.   Il reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             5.   Il reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             6.   Il reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             7.  Notificazione a:

 

–;

    .

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).