Incarto n.
14.2016.189

Lugano

12 ottobre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 24 agosto 2016 da

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 9 settembre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 agosto 2016 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di ben fr. 7.65 oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto 2015, indicando quale titolo di credito i “contributi personali 01.06.2012-31.12.2012 decisione: 18.08.2015”.

 

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 agosto 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. L’istanza non è stata intimata al convenuto per osservazioni.

 

                            C.  Statuendo con decisione 30 agosto 2016, il Giudice di pace ha dichiarato l’istanza irricevibile, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 50.–.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, nonché in via principale l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Il reclamo non è stato notificato al convenuto per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 settembre 2016 contro la sentenza notificata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al più presto il 31 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dichiarato l’i­stanza irricevibile, considerando apparentemente che l’istante non avesse un interesse degno di protezione nel senso dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC a procedere per soli fr. 7.65, ed esprimendo la speranza “che l’istante impugni questa decisione creando sì ancora lavoro alle istituzioni ma che sia deciso poi come evitare queste assurde cause e dall’altra come gestire e non rinunciare a tanti piccoli capitali”.

 

                             4.  Nel reclamo la RE 1 ricorda che il diritto svizzero non conosce l’adagio “minima non curat pretor” e lascia alle parti la libertà di scegliere l’opportunità d’introdurre cause per importi minuti. Nel caso concreto la RE 1 afferma di avere agito nel rispetto dei principi di legalità e di uguaglianza e rammenta che quale ente autonomo di diritto pubblico con personalità propria distinta di quella dello Stato è legalmente tenuta a riscuotere i contributi che non sono stati pagati nonostante diffida, ove non possano essere compensati con rendite scadute oppure se si è confrontati con una procedura infruttuosa o che appare evidente che lo sarà, ciò che non era il caso nella fattispecie. A detta della reclamante, la decisione d’ir­ricevibilità impugnata configura un caso di diniego di giustizia, motivo per cui chiede alla Camera di annullarla e di rigettare l’opposizione in via definitiva.

                             5.  Come rileva la reclamante a ragione, il principio "minima non curat praetor" è estraneo alla concezione del diritto svizzero, secondo cui l’esecuzione di una pretesa pecuniaria in sé giustificata non può essere vietata solo perché è numericamente troppo esigua. Nella procedura civile un eventuale principio d’opportunità è infatti lasciato nelle mani delle parti ed è denominato massima dispositiva. E non può dirsi in modo generalizzato che il fatto di perseguire la riscossione di un importo infimo costituisca in sé un modo di procedere temerario o abusivo (sentenza del Tribunale federale 5P.192/2004 del 20 luglio 2004 consid. 3.3). Nel caso specifico non vi sono elementi per considerare che l’istante non abbia un interesse attuale, concreto e legittimo a incassare la pretesa posta in esecuzione. La sentenza impugnata va quindi annullata.

 

                           5.1  Non incombe invece a questa Camera sostituirsi al primo giudice, statuendo essa stessa sull’istanza per la prima volta e risolvendo le questioni ch’egli non ha voluto affrontare. Gli va però ricordato che il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se, segnatamente, vi è identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato nella decisione invocata quale titolo di rigetto. Nel caso specifico, pare in particolare indicato verificare se la posizione “AVS Spese esecutive” di fr. 53.– contenuta nella fattura di chiusura del 18 agosto 2015 (doc. D) sia oggetto di una decisione esecutiva presente agli atti.

 

                           5.2  Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle rinviata per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° feb­braio 2016, consid. 4).

 

                             6.  Poiché la necessità del rinvio della causa al primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Le spese ed eventuali ripetibili di prima sede saranno fissate un’altra volta con il nuovo giudizio. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7.65, non raggiunge ovviamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio.

 

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).