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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 luglio 2016 da
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RE 1 (patrocinata dall’__________. PA 1, __________)
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contro |
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CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
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giudicando sul reclamo del 15 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione di stralcio emessa il 1° settembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 luglio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’arch. CO 1 per l’incasso di fr. 277'140.95 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2016, indicando quale titolo di credito una sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello del 26 marzo 2015 (inc. 12.2013.127).
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio 2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
C. Il 18 agosto 2016, il convenuto ha comunicato al Pretore di ritirare l’opposizione e postulato l’esonero da spese e ripetibili. Il giorno successivo, il Segretario assessore ha impartito all’istante un termine di “10 (cinque)” giorni per presentare le osservazioni scritte in merito alla richiesta di esonero.
D. Statuendo con decreto 1° settembre 2016, il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 150.– senza assegnare ripetibili all’istante.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2016 per ottenerne, in via principale, la riforma nel senso dell’attribuzione a suo favore di ripetibili che non ha quantificato, e in via subordinata l’annullamento della decisione e il rinvio della causa al primo giudice affinché statuisca sull’attribuzione delle ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 settembre 2016, CO 1 si è rimesso “al prudente giudizio” della Camera.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso, anche in materia di spese (art. 48 lett. e n. 4a LOG).
Un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa e non è impugnabile. Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie è autoritativo e può formare oggetto di reclamo a norma dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con riferimenti). Se la decisione è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 settembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 5 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’istante avesse aderito alla richiesta di esonero dalle spese e ripetibili, non avendo essa presentato osservazioni nel termine di 10 giorni impartitole con l’ordinanza del 19 agosto 2016. Sennonché RE 1 ha dimostrato con il reclamo di avere ritirato tale ordinanza il 22 agosto 2016 (doc. G) e di essersi opposta tempestivamente all’esonero con scritto del 1° settembre 2016 (doc. H), pervenuto alla Pretura il 5 settembre (v. incarto della Pretura). La decisione impugnata risulta pertanto errata per quanto riguarda la questione delle ripetibili e deve quindi essere annullata limitatamente a questo punto. Per garantire il doppio grado di giurisdizione, tenuto conto dell’ampio potere d’apprezzamento riconosciuto al giudice di prime cure nella determinazione delle ripetibili, occorre rinviare la causa al Pretore perché provveda a emettere una nuova decisione al riguardo.
3. Considerato che la necessità del rinvio al giudice di prime cure non è imputabile in alcun modo alle parti, per motivi di equità non si prelevano spese processuali per il giudizio odierno (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC). Non si giustifica per contro di riconoscere alle parti un’indennità per ripetibili, siccome l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5).
4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, calcolato in funzione della conclusione, tesa all’attribuzione di ripetibili, rimasta litigiosa in questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF, DTF 137 III 47), anche se non è stato quantificato dalla reclamante non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato e la causa è rinviata al primo giudice perché provveda a statuire nuovamente sulla questione delle ripetibili.
2. Non si riscuotono spese processuali per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con le limitazioni dell’art. 93 LTF, solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).