Incarto n.
14.2016.206

Lugano

17 novembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.3288 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 giugno 2016 da

 

 

RE 1

(rappr. da della RA 1,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 14 settembre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 settembre 2016 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 3'200.– oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2016 e di fr. 3'200.– oltre agli interessi del 5% dal 7 aprile 2016, indicando quali titoli di credito gli affitti dei mesi di marzo e aprile del 2016;

 

                                  che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 giugno 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

 

                                  che nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­stanza con osservazioni scritte del 3 agosto 2016;

 

                                  che statuendo con decisione del 13 settembre 2016, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 150.– senza assegnare indennità;

 

                                  che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2016 postulandone implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;

 

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sicché presentato il 14 settembre 2016 contro la sentenza notificata alla rappresentante della RE 1 lo stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

 

                                 che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), essendo inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

 

                                  che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata;

 

                                  che nella fattispecie il Pretore ha respinto l’istanza dopo avere accertato che il contratto di locazione prodotto dalla RE 1, in base al quale essa procede, è privo dell’ultima pagina e quindi della firma dell’escussa, sicché non costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF e di conseguenza non rappresenta un titolo di rigetto provvisorio dell’oppo­sizione;

 

                                  che il Pretore ha inoltre rilevato che non vi è identità tra il creditore menzionato sulla prima pagina del contratto (la D__________ SA di __________) e l’escutente (RE 1), ciò che costituisce un motivo supplementare per respingere l’istanza;

 

                                  che nel reclamo la RE 1 non si determina su queste motivazioni ma si limita a produrre il contratto di locazione completo (doc. A), comprensivo di sei pagine, di cui l’ultima è firmata dall’escussa, una scheda contabile (doc. B) e uno scritto del 26 novembre 2011 in cui un rappresentante della CO 1 comunica che i soci sono disposti a stipulare un contratto di locazione di due anni per una pigione di fr. 3'000.– mensili (doc. C);

 

                                  che, come visto, questi documenti, siccome prodotti per la prima volta in sede di reclamo, sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC) e non possono pertanto essere presi in considerazione;

 

                                  che invece i documenti prodotti in prima sede, come rettamente accertato dal Pretore, non costituiscono un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF;

 

                                  che in particolare la copia del contratto allegata all’istanza (doc. B), sprovvista delle ultime due pagine, non riveste le caratteristiche di un atto pubblico e non reca la firma manoscritta di un rappresentante della convenuta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b);

 

                                  che inoltre, contrariamente a quanto esige la giurisprudenza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1), non vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (la RE 1) e il creditore designato nel contratto invocato quale titolo di rigetto (la D__________ SA) né l’istante ha prodotto la prova che le pretese poste in esecuzione le siano state cedute dalla D__________ SA;

 

                                  che il reclamo è infondato e va respinto anche per questo secondo motivo;

 

                                  che nondinmeno la decisione che respinge l’istanza di rigetto dell’opposizione non acquisisce regiudicata in merito all’esisten­za della pretesa litigiosa (DTF 136 III 587 consid. 2.3), e, di conseguenza, non impedisce all’escutente di chiedere di nuovo il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5);

                                  che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

 

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'400.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).