Incarto n.
14.2016.215

Lugano

31 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 agosto 2016 da

 

 

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 Settembre 2016 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'406.25, indicando quale titolo di credito l’“imposta cantonale (IC) come ACB del 12-01-1998 n. __________ emesso dall’ue di lugano”.

 

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 agosto 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                  che statuendo con decisione del 23 settembre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore del­l’istante;

 

                                  che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2016, con cui ha ribadito quanto già scritto all’istante il 27 novembre 2015, ovverossia di essere nullatenente e al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'633.– mensili, la quale non gli consente di formulare alcuna proposta di pagamento dell’attestato di carenza di beni emesso circa venticinque anni fa;

 

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                  che presentato il 4 ottobre 2016 entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC) il reclamo è tempestivo;

 

                                  che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

 

                                  che nel caso concreto il reclamante si dichiara nullatenente ed evidenzia come la sua situazione finanziaria attuale, gravata da attestati di carenza di beni e in continuo peggioramento, lo obblighi con fr. 1'633.– mensili a “fare l’equilibrista per non chiedere aiuti alla comunità”;

 

                                  che, tuttavia, censure riguardanti la situazione economica dell’e­­scusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e 14.2014.173 del 10 settembre 2014);

 

                                  che delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto, se del caso, in sede di pignoramento, il quale potrà vertere unicamente su eventuali suoi redditi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

 

                                  che il reclamo si rivela pertanto per lo più infondato, la decisione di tassazione per l’imposta cantonale del 1992 di fr. 7'524.50 (doc. C) e, per quanto riguarda le spese esecutive di fr. 262.–, l’attestato di carenza di beni (doc. B) agli atti, incontestatamente passati in giudicato, costituendo validi titoli di rigetto definitivo per fr. 7'786.50 (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT);

 

                                  che non si può invece estendere il rigetto definitivo agli interessi di mora né alle spese di diffida menzionati nell’attestato di carenza di beni senza indicazione dei relativi importi in assenza di produzione dei titoli (decisioni d’acconto o conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta, diffida) necessari alla verifica del computo di quegli interessi e spese (sentenze della CEF 14.2016.154 del 10 gennaio 2017 consid. 5.3-5.4; 14.2016.105 del 30 settembre 2016 consid. 5.4/a, 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/b);

 

                                  che le spese processuali dell’odierno giudizio andrebbero poste in gran parte a carico del reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (contro di lui sono sati rilasciati 95 attestati di carenza di beni per complessivi oltre fr. 500'000.–) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

 

                                  che sempre nell’ottica del principio di economia processuale si prescinde dal notificare il reclamo allo Stato per eventuali osservazioni, non avendo per esso l’odierno giudizio presumibilmente conseguenze pratiche vista la situazione economica dell’escusso, ricordato che già la presentazione della domanda d’esecuzione interrompe la prescrizione (DTF 114 III 262 consid. a; 104 II 22 consid. 2; sentenza della CEF 14.2014.88/89 consid. 10.2);

 

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'406.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 7'786.50.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico in ragione di 1/4 e per i restanti 3/4 a carico di RE 1. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                             2.  Non si riscuotono spese processuali per il presente giudizio.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

    .

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).