|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nella causa SO.2016.577 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 21 settembre 2016 da
|
|
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2 e dal, )
|
|
|
contro |
|
|
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 150'000.– oltre agli interessi del 5% dal 22 luglio 2016, indicando quale titolo di credito “Alimenti arretrati Fr. 128'271.34 + CO 106. Credito aperto e continuato di CHF 288.89 mensili da agosto 2016. Contributo alimentare mai aggiornato, né alla convenzione né all’indice nazionale dei prezzi al consumo”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 settembre 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito la parte convenuta ha presentato osservazioni scritte del 6 ottobre 2016, in cui ha chiesto in via principale di dichiarare l’istanza inammissibile per “evidente carenza di legittimazione attiva della stessa parte istante, rispettivamente incapacità di esercizio della rappresentanza legale del Signor __________”, e in via subordinata di respingere integralmente l’istanza, protestate spese, tasse e congrue ripetibili. L’atto è prevenuto alla Pretura il 10 ottobre 2016.
C. Statuendo con decisione dello stesso 10 ottobre 2016, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– senza assegnare alcun’indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2016 per ottenere l’assegnazione di fr. 5'620.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni dell’8 novembre 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 ottobre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 l’11 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Benché prodotti per la prima volta in sede di reclamo, i documenti E e F, datati 6 e 11 ottobre 2016, sono ricevibili, poiché alla stregua dell’art. 99 cpv. 1 LTF l’art. 326 cpv. 1 CPC non osta all’addurre nova se ne dà motivo la decisione impugnata (DTF 139 III 471 consid. 3.4).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza considerando che CO 1 non è legittimata a riscuotere in nome proprio contributi di mantenimento spettanti al figlio maggiorenne. Premesso che il convenuto non aveva inoltrato osservazioni entro il termine assegnatogli, il primo giudice non ha attribuito alcuna indennità all’escusso.
3. Nel reclamo RE 1 asserisce di aver inoltrato tempestive osservazioni all’istanza di rigetto, contrariamente a quanto constatato dal Pretore. Il reclamante ricorda quindi che secondo la tariffa cantonale dandosi un valore litigioso tra fr. 100'000.– e fr. 500'000.– le ripetibili possono essere fissate tra l’1,2% e il 6,3%. Tenuto conto in concreto del valore di causa, del grado di complessità della pratica e delle prestazioni svolte, egli ritiene ragionevole assegnargli un’indennità per ripetibili di fr. 5'620.–.
4. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta cautelativamente la tempestività delle osservazioni di primo grado, rimettendosi comunque al giudizio della Camera, pur rammentando che in sede di reclamo non sono ammesse nova. Relativamente alla pretesa del convenuto, l’istante sostiene che, difettandole la legittimazione attiva, il Pretore avrebbe dovuto dichiarare l’istanza inammissibile senza dare l’occasione alla controparte di presentare osservazioni, sicché le ripetibili inutilmente esposte andrebbero semmai poste a carico del Cantone giusta l’art. 107 cpv. 2 CPC. Sia come sia, in “differimento” dalla stretta regola della soccombenza prevista all’art. 106 cpv. 1 CPC, si giustificherebbe nel caso in esame di porre a carico dell’escusso le spese processuali sulla scorta dell’art. 107 cpv. 1 lett. b, c e f, poiché la situazione urterebbe l’equità e la morale. A mente dell’escutente l’importo richiesto a titolo d’indennità è in ogni ipotesi spropositato e insostenibile, giacché la censura sulla legittimazione attiva dell’istante era semplice e “decisiva”.
5. Il reclamante sostiene a ragione di avere tempestivamente inoltrato le proprie osservazioni all’istanza. In effetti, con raccomandata del 26 settembre 2016 il Pretore gli aveva fissato al riguardo un termine di dieci giorni (act. III). Il suo patrocinatore ha ritirato la raccomandata il giorno successivo (doc. D prodotto col reclamo). Il termine di dieci giorni sarebbe quindi scaduto il 7 ottobre 2016. Dalla conferma di ricevuta e dal tracciamento dell’invio (doc. E e F) si desume in modo chiaro che le osservazioni scritte dell’avv. PA 1 sono state spedite il 6 ottobre 2016 e recapitate alla Pretura lunedì 10 ottobre 2016, giorno in cui è stata emessa la sentenza, ciò che emerge anche dagli atti (act. IV, pag. 4 timbro sul retro). L’accertamento del Pretore è quindi il frutto di una svista manifesta. Non è tuttavia necessario rinviargli la causa perché esamini la richiesta di ripetibili poiché il reclamante chiede solo la riforma della sentenza impugnata e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6. In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
6.1 Vero è che il Pretore avrebbe potuto respingere l’istanza (e non dichiararla irricevibile come erroneamente sostenuto dall’istante, giacché la legittimazione attiva è un presupposto di merito e non un presupposto processuale) senza notificarla al convenuto per osservazioni (art. 253 CPC), ancorché non si potesse d’acchito escludere un’acquiescenza quanto meno parziale del padre convenuto, trattandosi in fine dei conti del pagamento di contributi di mantenimento al figlio andicappato. Sta di fatto che le spese in questione sono dovute al comportamento dell’istante, che ha promosso la causa senza esservi legittimata. Ne risponde quindi delle conseguenze (art. 106 cpv. 1 CPC).
Contrariamente a quanto sostiene CO 1, non appaiono dati motivi per una ripartizione secondo equità (art. 107 cpv. 1 CPC). L’istante, infatti, non aveva in buona fede alcun motivo per agire in giudizio a nome proprio, o quanto meno avrebbe dovuto prima (e non solo in sede di reclamo) consultare un avvocato o l’autorità regionale di protezione. Non si tratta poi di una causa del diritto di famiglia, bensì del diritto esecutivo, e infine non è iniquo obbligare l’istante a indennizzare il convenuto per le sue spese di patrocinio poiché l’errore (o la negligenza) procedurale l’ha commesso lei. Per lo stesso motivo le spese ripetibili non devono essere poste a carico dello Stato, per tacere del fatto che l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non quelle ripetibili (DTF 140 III 389 consid. 4.1; decisioni della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 5, 14.2012.23 del 5 marzo 2012 consid. 5).
6.2 Per quanto concerne l’entità delle ripetibili, il giudice le assegna secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).
a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile tra fr. 100'000.– e fr. 500'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 6 e il 9% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b) Nel caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di complessivi fr. 150'000.–, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 1'800.– (6% x 20% di fr. 150'000.–) e fr. 9'450.– (9% x 70% di fr. 150'000.–) arrotondati. Non risulta, infatti, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore o superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge.
6.3 In prima sede l’escusso non ha specificato l’importo richiesto a titolo d’indennità, ma nel reclamo chiede la rifusione di fr. 5'620.– complessivi, pari al valore medio della “forchetta” appena citata e a oltre venti ore di lavoro in base alla tariffa di fr. 280.–/ora. Ciò è manifestamente eccessivo, sia perché la causa era semplice (bastava in definitiva citare la DTF 142 III 78), sia perché il valore litigioso di fr. 150'000.– si trova al limite inferiore della “forchetta” e l’impegno del patrocinatore del convenuto si è limitato nella redazione di un allegato di tre pagine, di cui una sola era veramente necessaria, mentre le altre due sono dedicate a controbattere argomenti dell’istante non pertinenti alla causa di rigetto dell’opposizione, per cui bastava una risposta sintetica. In queste circostanze, l’indennità minima di fr. 1'800.– stabilita dalla tariffa appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va quindi parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.
7. La tassa del giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'620.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– da anticipare dalla parte istante sono poste a suo carico. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 1'800.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 170.– e per i restanti 90.– a carico CO 1, cui RE 1 rifonderà fr. 100.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
|
|
–; –.
|
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).