Incarti n.
14.2016.244

14.2016.253-265

Lugano

24 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause a procedura sommaria SO.2016.3870-3877 e SO.2016.3880-3885 (rigetti definitivi dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze del 22 agosto 2016 da

 

 

CO 1,

AC 1,

(rappresentati dall’RA 1,)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sui quattordici reclami presentati da RE 1, il primo il 31 ottobre e gli altri tredici il 7 novembre 2016, contro le decisioni emesse dal Pretore, la prima il 19 ottobre e le altre il 26 ottobre 2016, con cui ha accolto tutte le istanze, rigettando in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto contro le esecuzioni n. __________ (IC 1993), __________ (IFD 1993), __________ (IFD 1996), __________ (IC 1992), __________ (IC 1994), __________ (IFD 1997), __________ (IFD 1995), __________ (IC 1995), __________ (IC 1996), __________ (IC 1997), __________ (IFD 1998), __________ (IC 1991), __________ (IC 1998) e __________ (IFD 1991) dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e ponendo a suo carico le spese processuali;

ricordato che con ordinanza del 22 novembre 2016, il presidente della Camera ha congiunto e sospeso le quattordici procedure, poi riattivate con ordinanza del 18 maggio 2017 dopo la reiezione del ricorso promosso da RE 1 contro una precedente decisione della Camera (sentenza del Tribunale federale 5A_859/2016 del 1° maggio 2017), ordinanza con la quale è anche stata respinta la domanda di concessione del­l’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e impartito al reclamante un ultimo termine di 10 giorni per versare un anticipo di fr. 250.– in garanzia delle spese processuali presumibili in ognuna delle quattordici procedure;

preso atto dello scritto del 19 maggio 2017 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare tutti i reclami;

 

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);

 

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

considerato che nella commisurazione della tassa si tiene conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (cfr. art. 21 LTG);

 

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

rammentato, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), che il valore litigioso, pari alla somma dei valori litigiosi (ossia dei crediti posti in esecuzione) di tutte le cause congiunte (art. 52 LTF) ammontante a fr. 390'639.45, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Si prende atto del ritiro di tutti e quattordici i reclami. Le cause sono stralciate dal ruolo per desistenza.

 

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico di RE 1.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).