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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 ottobre 2016 da
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 7 novembre 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 settembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, l’RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 516'016.55 oltre agli interessi del 5.5% dal 9 marzo 2016, indicando quali titoli di credito le fatture dal 14 dicembre 2015 al 31 maggio 2016 di fr. 287'418.05 per CO 1 a B__________ e quelle per lo stesso periodo di fr. 225'248.35 per CO 1 a C__________.
B. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 ottobre 2016 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 225'248.35 oltre agli interessi del 5% dal 27 luglio 2016. Nel termine impartito per presentare eventuali osservazioni, la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione del 25 ottobre 2016, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 10'000.– oltre agli interessi del 5% dall’11 settembre 2016, ponendo le spese processuali di fr. 600.– a carico dell’istante in ragione di fr. 570.– e di fr. 30.– a carico della convenuta, cui non ha assegnato ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza. Entro il termine impartitole il 21 novembre 2016, la convenuta non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 7 novembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il 26 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che lo scritto del 5 agosto 2016 con cui la convenuta ha proposto all’istante un piano di pagamento del saldo delle fatture scadute, pari a fr. 225'248.35) in 9 rate mensili, la prima di fr. 10'000.– entro il 10 settembre costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione solo per la prima rata di fr. 10'000.–, le altre rate non risultando esigibili al momento dell’introduzione dell’esecuzione né evincendosi nulla dagli atti suscettibile di ritenere che il mancato pagamento puntuale di una sola rata avrebbe reso esigibile l’intero credito residuo. Onde l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 10'000.– oltre agli interessi di mora del 5% dall’11 settembre 2016.
4. Nel reclamo l’RE 1 sostiene che l’escussa, nello scritto del 5 agosto 2016, ha riconosciuto non solo il suo debito di fr. 225'248.35 ma pure la sua esigibilità, siccome ha precisato che la sua proposta di pagamento a rate verte sulle fatture "scadute" della succursale di Lugano, peraltro emesse nel (precedente) periodo tra dicembre del 2015 e maggio del 2016. D’altronde – epiloga la reclamante – la convenuta non ha provato che la sua domanda di proroga del termine di pagamento sia stata accettata dalla creditrice. L’intero debito risulta così esigibile dalla diffida di pagamento inviata il 27 luglio 2016.
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di provare la qualità di titolo di rigetto della documentazione da lui prodotta, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rif.).
5.1 Nella fattispecie, firmando lo scritto del 5 agosto 2016 (doc. C, terzo foglio) la convenuta ha riconosciuto essere debitrice nei confronti dell’istante di fr. 225'248.35. Essa, d’altronde, non ha fatto dipendere il suo riconoscimento dall’accettazione del piano di pagamento proposto in funzione delle proprie disponibilità finanziarie. Si tratta quindi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (inc. 5A_83/2011 del 2 settembre 2011 consid. 5.1, SJ 2012 I pag. 149), di un riconoscimento di debito puro e semplice con modalità di pagamento rateale, che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF giustifica di per sé il rigetto provvisorio dell’opposizione nella misura dell’importo riconosciuto.
5.2 Per il Pretore, tuttavia, il debito non era integralmente esigibile al momento dell’introduzione dell’esecuzione il 12 settembre 2016. Ora, come sostenuto dalla reclamante, la convenuta ha in realtà riconosciuto nello scritto del 5 agosto 2016 che le fatture in questione erano scadute, come già specifica il suo epigrafe (“Concerne: saldo fatture scadute conto 603542 / CHF 225'248,35”). L’intero debito risultava così esigibile già almeno dalla messa in mora del 27 luglio 2016 (doc. C primo foglio). Sapere se successivamente l’esigibilità di tutto o parte del debito è stata sospesa con l’accettazione della proposta di pagamento rateale è questione da esaminare sotto l’angolo non dell’esame del titolo bensì delle eccezioni dell’escusso che secondo la legge infirmano il riconoscimento di debito.
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nel caso specifico, il Pretore ha considerato che il piano di pagamento rateale proposto dall’escussa avesse sospeso l’esigibilità del debito ad esclusione della prima rata. Sennonché nulla negli atti indica che tale proposta sia stata accettata dalla procedente. Pare del resto inverosimile che quest’ultima vi abbia aderito prima del pagamento della prima rata, come visto mai avvenuto.
6.2 La sentenza impugnata risulta pertanto poggiare su accertamenti manifestamente errati, laddove omette di considerare che la convenuta ha riconosciuto nello scritto del 5 agosto 2016 che l’intero debito era scaduto (sopra consid. 5.2). Va pertanto riformata nel senso dell’accoglimento integrale dell’istanza.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Lo stesso vale per le spese processuali di prima sede, mentre non si giustifica l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza a favore dell’istante, la quale non ha formulato alcuna motivazione al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 215'248.35 (tenuto conto del parziale accoglimento in prima sede), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 225'248.35 oltre agli interessi del 5% dal 27 luglio 2016.
2. Le spese processuali di fr. 600.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano indennità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’CO 1, tenuta a rifondere all’RE 1 fr. 2'600.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).