Incarto n.
14.2016.273

Lugano

6 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 maggio 2016 da

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 17 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 novembre 2016 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'032'231.40 oltre agli interessi del 6% dal 30 aprile 2016, indicando quale titolo di credito l’“effetto cambiario di EUR 1'100'000.00 emesso in data 17.07.2015 dalla PI 2 succursale di __________, avallato dal Signor RE 1, scaduto in data 29.04.2016 e rimasto impagato. Tasso di cambio EUR/CHF: 1.0977”.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 maggio 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 26 settembre 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta producendo un riassunto scritto, integrato al verbale d’udienza. In sede di replica e duplica orali, le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche posizioni.

                            C.  Statuendo con decisione 2 novembre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 2'000.– senza assegnare indennità.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 novembre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 novembre 2016 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 l’8 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Stante il tipo di procedura esecutiva scelto dall’escutente – ordinario e non cambiario –, nella decisione impugnata il Pretore ha considerato il vaglia cambiario emesso il 17 luglio 2015 dalla PI 2 per € 1'100'000.– all’ordine della CO 1 e sottoscritto per avallo da RE 1, unitamente all’autorizzazione di messa in circolazione di stessa data e delle disdette dei 16 febbraio e 15 aprile 2016 significate al­l’emittente e all’avallante, un valido titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione sia nei confronti dell’uno che dell’altro, anche se non è stato levato protesto. Il primo giudice ha inoltre dedotto dal testo dell’autorizzazione a mettere in circolazione l’effetto cambiario che l’impegno di RE 1 ha la stessa portata di quello dell’emittente e non è un impegno di garanzia solo sussidi­ario, subordinato al rispetto delle formalità cambiarie. Per quanto riguarda il tasso di conversione in franchi svizzeri, in assenza di produzione della domanda d’esecuzione il Pretore ha nondimeno ritenuto che la data determinante fosse il 10 maggio 2016, ovvero il giorno prima dell’emissione del precetto esecutivo, sicché il tasso indicato dall’istante, dell’1.097 €/CHF, era più favorevole di quello notorio pubblicato dalla Banca centrale europea al 10 mag­gio 2016 (pari a 1.11 €/CHF). Onde l’accoglimento integrale del­l’istanza.

                             4.  Nel reclamo RE 1 critica anzitutto l’accertamento del Pretore in merito alla data determinante per la conversione in franchi svizzeri dell’importo posto in esecuzione, stabilita a suo dire senza prove in base a un ragionamento errato, essendo notorio lo stato di sovraccarico dell’ufficio d’esecuzione, in particolare in seguito al cambiamento di sistema informatico e la riorganizzazione dei servizi amministrativi.

 

                           4.1  Il tasso di conversione in valuta legale svizzera determinante è quello alla data di presentazione della domanda di esecuzione (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.85 del 10 settembre 2014 consid. 6.4/b).

 

                           4.2  È vero che nel caso specifico la data d’invio della domanda d’e­­secuzione non è nota ed è altrettanto vero che il tempo di trasmissione postale della domanda non è sempre di un solo giorno e la stesura del precetto esecutivo non avviene sempre non appena l’ufficio ha ricevuto la domanda (come previsto dall’art. 69 cpv. 1 LEF). Sennonché il tasso di cambio €/CHF fornito dalla Banca centrale europea sul sito www.fxtop.com, considerato notorio dal Tribunale federale (DTF 135 III 88 consid. 4.1 in fine), è stato costantemente sopra il tasso di 1.097 indicato sul precetto esecutivo dal 29 aprile al 10 maggio 2016, tranne il 3 maggio in cui i due tassi erano uguali. Ora, non vi sono indizi per ritenere che tra la domanda e l’emissione del precetto esecutivo siano trascorsi più di 12 giorni. In particolare non risultano di rilievo i pretesi disagi connessi al nuovo sistema informatico, che è in uso presso l’ufficio d’esecuzione di Lugano già dal maggio del 2015, né quelli legati alla riorganizzazione dei servizi amministrativi, che a conoscenza di questa Camera non hanno comportato sensibili ritardi nel trattamento delle domande d’esecuzione di creditori non istituzionali. L’accertamento del Pretore non è pertanto manifestamente errato, sicché la sentenza impugnata merita conferma su questo punto.

                             5.  Il reclamante rimprovera inoltre al Pretore di essersi contraddetto laddove, dopo avere considerato inapplicabile il diritto materiale cambiario nella procedura di esecuzione ordinaria, è poi entrato nel merito della messa in circolazione del titolo cambiario prodotto dall’istante. D’altronde, il reclamante fa carico al primo giudice di non avere esaminato se il vaglia cambiario fosse stato presentato nei termini di legge previsti agli artt. 1028 segg. CO. Egli contesta, infine, di rispondere solidalmente con l’PI 2, un’assun­­zione di debito solidale non potendosi presumere.

 

                           5.1  Nella procedura esecutiva ordinaria – non cambiaria (art. 177 segg. LEF) – un vaglia cambiario valido costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell’emittente, anche se non è stato presentato al pagamento (giusta gli art. 1028 segg. CO per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO) né levato protesto (giusta gli art. 1033 segg. CO), poiché in caso di mancato pagamento il portatore dispone di un’azione diretta (art. 1018 cpv. 2 CO) contro l’emittente, che in virtù dell’art. 1099 cpv. 1 CO è obbligato nello stesso modo dell’accettante di una cambiale (DTF 91 II 110 consid. 2). Lo stesso vale nei confronti dell’avallante di un debitore principale (in particolare dell’emittente), ritenuto che quello è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per rinvio dell’art. 1098 cpv. 3 CO; DTF 124 III 120 consid. 3/a; sentenze della CEF 14.2007.58 del 18 dicembre 2007 consid. 4 con riferimenti; 14.2005.43 del 23 febbraio 2006, RtiD 2006 II 765 n. 70c consid. 5; Netzle in: Basler Kommentar, Wertpapierrecht 2012, n. 2 ad art. 1022 CO; Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 152 ad art. 82 LEF e in: Basler Kommentar, Wertpapierrecht 2012, n. 2 ad art. 1099 CO).

 

                             a)  Nel caso specifico il vaglia cambiario di € 1'110'000.– emesso il 17 luglio 2015 all’ordine della CO 1 per il 29 aprile 2016 (doc. C) costituisce pertanto, nei confronti di RE 1 che l’ha firmato per avallo, un valido titolo di rigetto dell’opposizione per quell’importo, ridotto a fr. 1'032'231.40 in sede esecutiva (doc. G), oltre agli interessi di mora del 6% (art. 1018 cpv. 2 e 1045 cpv. 1 n. 2, per il rinvio dell’art. 1099 cpv. 1 CO) dal 30 aprile 2016, ossia dal giorno successivo alla scadenza indicata sul titolo.

 

                            b)  Poiché l’avallo è reputato dato a favore dell’emittente (art. 1098 cpv. 3 CO) – in concreto l’PI 2 – a ragione il Pretore non ha esa­minato se la CO 1 aveva tempestivamente presentato il vaglia al­l’incasso e levato proteso, giacché essa dispone di un’azione diretta contro l’emittente e il suo avallante (v. sopra consid. 5.1). Neppure il riferimento a Staehelin (op. cit., n. 155 ad art. 82 LEF) giova poi alla tesi del reclamante, perché nel passo citato l’auto­­re tratta dell’esecuzione fondata sul credito causale – e non sul credito cambiario come nel caso in esame – nell’ipotesi in cui l’ef­­fetto cambiario è prescritto (art. 1069 segg. e 1098 cpv. 1 CO), da non confondere con l’ipotesi diversa dalla perenzione per mancata presentazione del vaglia alla scadenza o mancato protesto (art. 1050 e 1098 cpv. 1 CO), o è formalmente carente (art. 991 e 1096 CO): ora né l’una né l’altra eventualità ricorrono nella fattispecie.

 

                             c)  L’avallante risponde verso il beneficiario indipendentemente dal debitore principale e solidalmente con gli eventuali altri obbligati: il creditore può pertanto agire anche solo nei suoi confronti (art. 1044 CO per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO; DTF 96 III 39 con­sid. 1; sentenze della CEF 14.2016.129 del 29 novembre 2016 consid. 5 e 14.2007.58 già citata consid. 4; Netzle, op. cit., n. 1 ad art. 1022). La contestazione del reclamante riferita al carattere solidale del proprio impegno cade di conseguenza nel vuoto.

 

                           5.2  A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

 

                             a)  Nel caso specifico, il reclamante critica ingiustamente il Pretore per avere considerato inapplicabile il diritto materiale cambiario nella procedura di esecuzione ordinaria. In realtà, il primo giudice ha ritenuto che le eccezioni di diritto materiale cambiario sollevate dal convenuto erano infondate, non inammissibili. E già si è detto che la censura relativa all’assenza di presentazione del titolo all’incasso e di protesto è stata giustamente respinta.

 

                            b)  In merito alla pretesa necessità per l’istante di avviare un’esecu­­zione in prima battuta contro l’PI 2, basta ricordare che l’avallan­­te dell’emittente risponde per legge solidalmente con lui (art. 1044, per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO), sicché il portatore può a sua scelta scegliere se escutere l’uno, l’altro o tutti e due (art. 144 cpv. 1 CO) finché il debito non sia interamente estinto (art. 144 cpv. 2 CO). Su questo punto come sugli altri il reclamo manca di consistenza e va pertanto respinto.

                             6.  Con la pronuncia del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'032'231.40, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).