Incarto n.
14.2016.275

Lugano

21 novembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 13 luglio 2016 da

 

 

CO 1

(rappr. dall’RA 1, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 14 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2016 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’associazione CO 1 ha escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 2'600.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2016, indicando quale titolo di credito le rette scoperte della figlia dell’e­scussa, __________;

 

                                  che adito dalla procedente in seguito all’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo, con decisione del 25 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­posizione limitatamente a fr. 1'800.–, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 250.– e un’in­dennità di fr. 180.– a favore dell’istante;

 

                                  che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2016 chiedendo una proroga del termine di reclamo fino al 15 dicembre 2015 per presentarne le motivazioni;

 

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                  che presentato solo il 14 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 già il 31 ottobre (estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tardivo e pertanto inammissibile;

 

                                  che le spese processuali dell’odierno giudizio andrebbero poste a carico della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui ella versa (è oggetto di diverse esecuzioni recente per importi non indifferenti) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

 

                                 che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

 

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

 

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).