Incarto n.
14.2016.286

Lugano

21 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 15 settembre 2016 da

 

 

__________,

(titolare della ditta CO 1, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 1° dicembre 2016 presentato dall’RE 1 contro la de­cisione emessa il 18 novembre 2016 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  __________, titolare della ditta individuale CO 1 (in seguito: CO 1) – attiva nel settore delle installazioni sanitarie, riscaldamento, frigoriferi, servizio e manutenzione –, ha ese­guito, l’11 e il 25 maggio 2016, due interventi su un impianto di condizionamento dell’aria della lavanderia a secco RE 1 presso il Centro __________ di __________. Le relative fatture ammontavano a fr. 1'706.40 (incluse fr. 35.– di spese di richiamo) IVA compresa e a fr. 2'170.80 IVA compresa.

                                  Con lettera 31 maggio 2016 l’RE 1 ha comunicato alla CO 1che l’interruzione dell’impianto, durata 14 giorni, aveva cre­ato un forte disagio nel reparto stiro e ha criticato il fatto che le fatture erano state emesse durante tale interruzione, l’una oltretutto con una penalità di richiamo. Ha precisato di averle accreditato fr. 1'000.– il giorno stesso. Con scritto 13 giugno 2016 l’RE 1 ha poi espresso il proprio disappunto sui metodi d’as­­sistenza della CO 1 e le ha proposto il pagamento immediato delle due fatture “a condizione che sia dedotto il 20% dell’importo totale” e siano cancellate le spese di richiamo di fr. 35.–. Il 17 giugno 2016, dopo essersi accordata telefonicamente con la CO 1, l’RE 1 le ha tramesso un ordine di pagamento di ulteriori fr. 2'273.– a saldo delle due fatture.

                            B.  Con raccomandata del medesimo giorno, la CO 1 ha precisato di avere sì accettato la deduzione delle spese di richiamo di fr. 35.– come lo sconto “arbitrario” del 20% sul saldo delle fatture, ridottosi quindi a fr. 2'273.76, ma di avere ricevuto sul suo conto solo fr. 2'071.–. Verificato telefonicamente che la cliente non era disposta a pagare la differenza (fr. 202.76), la CO 1 ha richiesto il pagamento dell’intero saldo senza lo sconto, pari a fr. 771.20 (fr. 2'842.30 ./. fr. 2'071.–). In risposta l’RE 1 ha spiegato con lettera del 23 giugno 2016 di avere calcolato il saldo di fr. 2'071.– togliendo lo sconto del 20% dall’importo totale delle fatture senza l’IVA né i fr. 35.– (fr. 3'555.–) e aggiungendovi l’IVA (fr. 227.50). Ha ritenuto di conseguenza il caso chiuso.

                            C.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 luglio 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 771.20 oltre agli interessi del 5% dal 25 maggio 2016, indicando alla voce titolo di credito che “sul totale di due fatture di fr. 3'877.20 è stato applicato arbitrariamente uno sconto del 20% e versati fr. 1'000.00 e poi fr. 2'017.00 accettando di eliminare le spese di richiamo di fr. 35.00 rimangono fr. 771.20 da pagare”.

                            D.  Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 settembre 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto (senza specificare se provvisorio o definitivo) alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 ottobre 2016.

                            E.  Statuendo con decisione 18 novembre 2016, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 771.20 oltre agli interessi del 5% dal 17 giugno 2016 (anziché dal 25 maggio 2016) e per le spese esecutive, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150. e un’indennità di fr. 75. a favore dell’istante.

                             F.  Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° dicembre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza e l’assegnazione di fr. 150.– per ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2017, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 1° dicembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il 21 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che le parti hanno concluso un contratto d’appalto, per cui sono state emesse due fatture di complessivi fr. 3'877.20, IVA compresa, e che la convenuta ha pagato solo fr. 3'071.–. Egli ha considerato che nello scritto 23 giugno 2016, con il quale quest’ultima ha giu­stificato tale riduzione, essa avrebbe riconosciuto l’importo delle fatture. Ritenendo il conteggio dell’istante “assolutamente sufficien­te”, egli ha concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 771.20, oltre agli interessi del 5% riconosciuti però solo dal 17 giugno 2016, data del primo richiamo agli atti.

                                  Da ultimo, il Giudice di pace ha precisato che gli argomenti giuridici invocati nelle osservazioni all’istanza esulano dalla procedura di rigetto, ritenuto che sono superati dallo scritto 23 giugno 2016 e che le “giuste lamentele evidenziate dalla convenuta” non sono provate e possono quindi, se del caso, essere fatte valere solo nell’azione di disconoscimento del debito.

                             4.  Nel reclamo l’RE 1 qualifica la decisione del Giudice di pace come manifestamente errata, poiché dalla lettera 23 giugno 2016 non è desumibile alcuna volontà chiara ed esplicita di obbligarsi nei confronti della CO 1 per l’intero importo da essa richiesto, bensì soltanto il riconoscimento di una somma diversa – fr. 3'071.50 (pari a fr. 3'555.– IVA esclusa, tolto il 20% e aggiunti fr. 227.50 di IVA) – che la reclamante ritiene di aver già debitamente saldato con i due pagamenti del 31 maggio (fr. 1'000.–) e del 17 giugno 2016 (fr. 2'071.–). Oltre all’annullamento della sentenza impugnata e alla reiezione dell’istanza la reclamante chiede un congruo contributo a titolo di ripetibili di prima sede, quantificato in fr. 150.–.

                             5.  Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 comunica di voler portare a termine l’esecuzione nei confronti dell’RE 1, sottolineando che non spetta ai legali della convenuta la decisione di annullare l’esecuzione in atto.

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                    6.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né con­dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente. Qualora dubbi sussistano sull’interpretazione del titolo l’istanza dev’essere respinta (Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

 

                           6.2  Nel caso in esame il Giudice di pace ha considerato che firmando lo scritto 23 giugno 2016 (doc. B accluso all’istanza), l’escus­­sa avrebbe riconosciuto l’importo delle fatture emesse dall’escu­­tente l’11 e il 25 maggio 2016 (doc. K e I). Ciò però non basta, perché non si evince da tale scritto la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente l’importo in questione, ma al contrario quella di considerare il proprio obbligo estinto in seguito ai suoi due pagamenti. Quel documento non è quindi parificabile a un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Giuridicamente errata, la sentenza impugnata va annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

 

                           6.3  A tale conclusione nulla muta il fatto che in prima sede l’istante aveva invocato quale titolo di rigetto dell’opposizione le due fatture: non sono infatti firmate dall’escussa, sicché non adempiono ai requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Stante il principio dispositivo che caratterizza la procedura di rigetto (art. 55 cpv. 1 CPC), non è d’altronde necessario verificare se altri documenti prodotti dal­l’istante possano configurare un titolo di rigetto, segnatamente lo scritto 13 giugno 2016 dell’RE 1 (doc. G). Non ne risulta del resto indiscutibilmente che lo sconto del 20% proposto non sia da detrarre dall’importo delle fatture senza l’IVA – come sostenuto poi dall’escussa nella lettera del 23 giugno – bensì dalla somma “totale” comprensiva dell’IVA, come pare invece scaturire dall’ordine di pagamento da essa trasmesso alla CO 1 il 16 giugno (v. sopra ad A e B). La decisione odierna, comunque sia, non impedisce all’escutente di adire il giudice di merito (sopra consid. 2).

 

                             7.  In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, da fissare secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante chiede l’attri­­buzione di un “congruo” importo a titolo di ripetibili di prima sede, da lei quantificato in fr. 150.– senz’alcuna motivazione. Ora, avuto riguardo a un valore litigioso di fr. 771.20, in virtù dell’art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) le ripetibili possono essere fissate in linea di massima tra fr. 25.– (15% x 20% di fr. 771.20) e fr. 135.– (25% x 70% di fr. 771.20) arrotondati. Non avendo la reclamante motivato la sua richiesta di scostarsi dal limite superiore stabilito dalla tariffa, le va riconosciuta un’indennità per ripetibili di prima sede di fr. 135.–. Siccome, invece, sussiste una manifesta sproporzione tra l’indennità ad valorem massima di fr. 80.– prevista dalla tariffa per la seconda istanza (art. 11 cpv. 2 lett. a e b RTar) e il dispendio di tempo per la redazione del reclamo, che ha richiesto oggettivamente almeno un’ora di lavoro, in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar occorre assegnarle un’indennità di fr. 280.– con riferimento alla tariffa oraria stabilita dall’art. 12 RTar.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 771.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.–, già anticipate da CO 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’RE 1 fr. 135.– per ripetibili.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 280.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).