Incarto n.
14.2016.290

Lugano

2 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.646 (rigetto definitivo dell'opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 18 ottobre 2016 dalla

 

 

CO 1

(patrocinata dallo)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 dicembre 2016 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 settembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la società italiana CO 1 ha escusso la RE 1 per l’in­casso di fr. 5'082.55 oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2016, indicando quale titolo di credito il “decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo il 14.06.2016”.

                            B.  Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 ottobre 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è parzialmente opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 novembre 2016, proponendo di versare il saldo derivante dalla compensazione del debito con un suo credito di USD 3'500.– verso l’escutente, fondato su una fattura del 13 maggio 2014. Con replica 21 novembre 2016 l’istante ha confermato integralmente la sua domanda mentre con duplica 29 novembre 2016 la parte convenuta ha ribadito la propria posizione.

                            C.  Statuendo con decisione 2 dicembre 2016, il Pretore ha accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 160. e un'indennità di fr. 360. a favore dell'istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2016 per ottenere l’accettazione della fattura 13 maggio 2014 per USD 3'500.– e la sua compensazione con il debito verso l’escutente. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 dicembre 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5 dicembre 2016 in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti allegati al reclamo non sono nuovi, trovandosi già tutti agli atti.

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che con la produzione di una copia conforme all’originale del decreto ingiuntivo emanato dall’Ufficio del Giudice di pace di __________, dell’at­testato a norma dell’art. 54 CLug e della prova che il decreto è stato munito di formula esecutiva, l’istante aveva adempiuto tutti i requisiti da esaminare pregiudizialmente stabiliti dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug). Di conseguenza, il primo giudice ha considerato il decreto ingiuntivo esecutivo e atto a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 5'082.55 (corrispondenti all'importo di € 4'662.36 stabilito nell'ingiunzione), oltre agli interessi, nonostante l’eccezione di compensazione fatta valere dall’escussa, poiché fondata su una semplice fattura.

                             3.  Nel reclamo la RE 1 riconosce il debito di fr. 5'082.55, ma ribadisce l'eccezione di compensazione con un suo credito di USD 3'500.– nei confronti dell’escutente, invocando la fattura “__________del 13 maggio 2014, certificata a sua volta da una fattura della ditta __________ GmbH e “seguita” da un certificato di origine __________ della camera di commercio __________. Sulla base di tali documenti, la reclamante chiede di "consentire la compensazione dell'importo" di quella fattura.

                             4.  La reclamante non contesta che il decreto ingiuntivo (doc. E), munito della formula esecutiva (doc. F), costituisca in principio valido titolo di rigetto definitivo per € 4'662.36, pari a fr. 5'082.55 al tasso di cambio dell'1.0901 CHF/€ (inferiore a quello notorio secondo la giurisprudenza dell'1.0941 al 18 settembre 2016, v. www.fxtop.com e DTF 137 III 625 consid. 3), oltre agli interessi di mora del 5% (inferiore a quello legale dell'8.05% in Italia nelle transazioni commerciali in vigore dal 1° gennaio 2016 e dell'8% dal 1° luglio 2016 [www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_ it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf], in virtù del decreto legislativo 231/2002 citato nel ricorso per decreto ingiuntivo, doc. E pag. 1) dal 14 giugno 2016 (data di conferimento della formula esecutiva). Non è del resto dubbio che un decreto ingiuntivo italiano dichiarato esecutivo, in particolare in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto nel senso dell’art. 647 CPCit, sia una decisione esecutiva giusta gli art. 32 CLug e 80 cpv. 1 LEF (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze della CEF 14.2012.172 consid. 5.1, 14.2013.202 del 5 marzo 2014 consid. 6 e 14.2016.74 consid. 6.3).

                                  5.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005 consid. 5, con riman­di). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

                           5.1  Nel caso specifico, la reclamante ripropone l’argomentazione per cui vanterebbe nei confronti della procedente un credito di USD 3'500.–, senza però minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la pretesa dell’escus­sa è fondata su una semplice fattura e non su un documento che vale (almeno) come titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, e segnatamente un riconoscimento di debito. Carente della necessaria motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo risulta quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.2).

                           5.2  Sia ad ogni modo precisato per abbondanza che la conclusione cui è giunto il primo giudice è corretta. In effetti, l’escussa che invoca l’estinzione parziale per compensazione del credito posto in esecuzione deve dimostrare con documenti non solo la causa del­l’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. Ove si fondi su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente, tale prova non sussiste se il credito vantato dall’escusso è contestato giudizialmente (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3; sentenza della CEF 14.2014.62 dell’8 agosto 2014 consid. 4.1/b). Ora, in concreto la RE 1 non ha prodotto alcun riconoscimento di debito sottoscritto dal­l’escutente e neppure alcun altro documento (in particolare una sentenza) atto a comprovare le proprie asserite contropretese. A prescindere dalla sua inammissibilità, il reclamo era dunque comunque votato all’insuccesso.

 

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'082.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).