Incarto n.
14.2016.29

Lugano

13 luglio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 30 maggio 2014 dalla

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2,)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 18 febbraio 2016 presentato dalla società RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2016 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare emesso il 14 maggio 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 (in seguito: la banca) ha escusso la società RE 1 (in seguito: l’immobiliare) per l’incas­so di fr. 35'000'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2014, indicando quale titolo di credito la “Cartella ipotecaria registrale EREID: __________ di I° rango per CHF 35'000'000.00 gravante in modo collettivo il fondo situato a __________ nr. __________. PPP __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________. Contrat-cadre concernant les __________ sur gage immobilier del 25.10./9.11.2010 + Confirmation de crédit 3.1.2011 + Confirmation de crédit 1.7.2011 + Transfert de propriété à fin de garantie 23.12.2011. Il credito per cui si chiede l’esecuzione è garantito dal pegno menzionato al punto precedente (cartella ipotecaria registrale gravante in modo collettivo le PPP di cui al fondo nr. __________ situato a __________). Si richiede l’esecuzione in via di realizzazione di tale pegno immobiliare”. Quale oggetto del pegno immobiliare la banca ha indicato le unità di proprietà per piani appena menzionate, intestate all’immobiliare, su cui sorge il Centro __________.

                            B.  Avendo l’immobiliare interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 maggio 2014 la banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 31 luglio 2014. All’udienza di discussione tenutasi il 9 settembre 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, producendo una replica scritta e nuovi documenti. Nella duplica scritta del 19 settembre 2014 la parte convenuta vi si è nuovamente opposta. Con raccomandata 26 settembre 2014 l’istante ha contestato la (nuova) allegazione della controparte concernente la compensazione, mentre quest’ultima, con raccomandata del 6 ottobre 2014, ha affermato di aver già fatto valere la compensazione a più riprese.

                            C.  Statuendo con decisione 5 febbraio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 1'100. e un’indennità di fr. 1'000.a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata l’immobiliare è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 febbraio 2016 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 19 maggio 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 17 marzo 2016, la banca ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 febbraio 2016, ultimo giorno utile, contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’immobiliare l’8 febbraio 2016 (attestazione di tracciamento dell’invio n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto stabilito che a seguito del mancato pagamento degli ammortamenti per gli anni 2011 e 2012, la banca ha disdetto sia il contratto di erogazione di crediti per un massimo di fr. 35'000'000.–, sia i crediti erogati per il 31 maggio 2013 e a titolo prudenziale ha rinnovato la disdetta il 30 gennaio 2014. Egli ha poi considerato che le modalità di utilizzo e le condizioni disciplinate nell’accordo sottoscritto a suo tempo dalle parti erano rimaste invariate anche dopo la conversione, il 17 febbraio 2012, della cartella ipotecaria al portatore in cartella ipotecaria registrale, sicché secondo le condizioni generali la banca si poteva rifare per l’intero importo sulla convenuta. A mente del Pretore aggiunto il credito è diventato esigibile con la notifica della disdetta anticipata, ritenuta valida in quanto le parti hanno convenzionalmente derogato al termine legale di sei mesi stabilito dall’art. 847 CC. La documentazione prodotta dalla banca costituisce dunque per il primo giudice un valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione, anche per gli accessori secondo lui resi sufficientemente verosimili, giacché la convenuta non ha opposto alcuna valida eccezione, mentre “le [sue] ulteriori contestazioni […] andranno – se del caso – considerate nella procedura di merito”.

 

                             4.  Nel reclamo l’immobiliare fa valere sostanzialmente due motivi d’impugnazione. Il primo riguarda il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata (“L’istanza è accolta: l’opposizione […] è rigettata in via provvisoria”) che non corrisponderebbe a quanto richiesto dalla banca nell’istanza al petitum n. 1 (“di conseguenza […] viene concesso il rigetto provvisorio per l’importo di […]”). La reclamante sostiene che la banca ha chiesto il rigetto dell’opposizione unicamente con riferimento al credito, senza menzionare il diritto di pegno e che di conseguenza il Pretore aggiunto, concedendo il rigetto senza nulla specificare, ha violato il principio “ne eat iudex ultra petita partium”. In secondo luogo, l’immobiliare contesta l’esi­­gibilità del credito posto in esecuzione, specificando anzitutto che al riguardo il primo giudice non si è praticamente espresso, violando così il suo diritto di essere sentita. L’unica disdetta che fa stato sarebbe quella del 30 gennaio 2014 e non quella precedente del 1° marzo 2013, mentre non esisterebbe alcuna pattuizione derogante al termine di sei mesi stabilito all’art. 847 cpv. 1 CC. Oltre alla questione del termine la reclamante ritiene che non esistono “giusti motivi” per la disdetta del 2014, con il seguente ragionamento. Il primo ammortamento di fr. 125'000.– sarebbe stato dovuto solo alla fine dell’edificazione del centro __________ finanziata dalla banca e non al 31 dicembre 2011. L’addebito di fr. 125'000.– eseguito dalla banca il 10 gennaio 2013 sarebbe quindi a suo dire da considerare come ammortamento per il 2012 e non per il 2011. D’altronde il trasferimento di fr. 16'000'000.– a un altro istituto bancario non costituirebbe una violazione del contratto quadro e gli interessi contrattuali sarebbero stati compensati con gli utili che si sarebbero realizzati con determinate vendite “sfumate”. Per quel che concerne la diminuzione del valore dell’immobile, la reclamante sottolinea che il valore di mercato del centro è stato stimato in fr. 98'470'000.– durante l’edificazione e che, terminata la costruzione, una perizia non è mai stata allestita. Per tutti questi motivi l’immobiliare conclude per la nullità della disdetta anticipata e quindi per l’inesigibili­­tà del credito posto in esecuzione.

 

                             5.  Occorre anzitutto sgombrare il campo dalla censura di violazione del suo diritto di essere sentita che la convenuta deduce dall’as­­senza di motivazione nella sentenza impugnata per quanto riguarda l’esigibilità del credito (reclamo, pag. 5 a metà). Intanto perché essa non ha chiesto nelle sue conclusioni l’annullamento della sentenza impugnata, ma unicamente la reiezione dell’istan­­za. Inoltre perché il giudice non è tenuto a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel senso dell’art. 238 lett. g CPC) de­v’essere redatta in modo tale che l’interessato possa capire la portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami; sentenza della CEF 14.2014.162 del 18 dicembre 2014 consid. 5).

 

                                  Orbene, nella fattispecie il primo giudice ha spiegato che “il credito risulta esigibile sulla scorta della disdetta con la quale l’istante ha messo fine al contratto […] la quale appare valida in quanto le parti hanno convenzionalmente derogato al termine legale di sei mesi secondo l’art. 847 CC” (sentenza impugnata, pag. 3 a metà, passo tra l’altro citato dalla stessa reclamante). Si conviene che il Pretore aggiunto non si è esplicitamente espresso sui “giusti motivi” che autorizzavano la banca a disdire il mutuo con effetto immediato (nel rispetto del termine imperativo di tre mesi stabilito dal­l’art. 847 nCC). Risulta tuttavia avere implicitamente considerato che i motivi menzionati nelle note disdette fossero sufficienti per confermarne la validità. La reclamante l’ha perfettamente com­preso, tanto da esprimersi diffusamente sulla questione. Ancorché si ponga ai limiti inferiori imposti dal profilo formale, la decisione impugnata è sufficiente sotto il profilo dell’art. 29 Cost. (DTF 138 IV 81 consid. 2.2). La censura di violazione del diritto di essere sentito è così destinata a cadere nel vuoto.

 

                             6.  Sempre sul piano formale, la reclamante censura il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, sostenendo che il Pretore aggiunto ha violato il principio “ne eat iudex ultra petita” (art. 58 cpv. 1 CPC) nel concedere il rigetto dell’opposizione in via provvisoria senza limitarlo al solo credito.

 

                           6.1  Ora, la banca ha chiesto che nell’esecuzione n. __________ le venisse concesso “il rigetto provvisorio per l’importo di CHF 35'000'000.– più interessi di mora al 5% dal 1.5.2014” (petitum n. 1), istanza che il Pretore aggiunto ha accolto decretando che “l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è rigettata in via provvisoria”. Posto che il precetto esecutivo verte su fr. 35'000'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2014, il primo giudice ha concesso all’istante esattamente quanto da essa richiesto. Non sussiste alcuna violazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC.

 

                           6.2  Certo, la reclamante sostiene che l’istante avrebbe dovuto chiedere esplicitamente il rigetto dell’opposizione anche per il diritto di pegno e che siccome essa non l’ha fatto il giudice avrebbe dovuto limitare il rigetto al credito. A torto però.

 

                             a)  L’opposizione a un’esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare essendo presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esi­stenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF), anche la domanda del procedente tendente alla reiezione “dell’opposizione” senza ulteriore precisazione è da reputare riferita sia alla pretesa che al pegno (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 209). Parimenti, la sentenza in cui il rigetto viene concesso senza specificarne l’oggetto è presunta riferita sia al credito che al diritto di pegno, riservati i casi di manifesta inavvertenza (sentenza della CEF 14.2006.3 dell’11 settembre 2006, RtiD 2007 I 840 n. 57c, consid. 3/a; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166a ad art. 82 LEF).

 

                            b)  A conforto della loro opinione contraria gli autori citati dalla reclamante (Bernheim/Känzig in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 153a LEF) non portano alcuna motivazione. A ben vedere, comunque sia, l’opposizione in realtà è una sola (art. 153a cpv. 1 LEF), anche se può – ed è reputata – essere fondata su due motivi distinti. Il giudice del rigetto può solo o accogliere l’istanza, rigettando l’opposizione, oppure respingerla. Tertio non datur (in questo senso quando il titolo di rigetto è una cartella ipotecaria: DTF 134 III 75 consid. 3). Di conseguenza, se il procedente chiede il rigetto dell’opposizione o se il giudice concede il rigetto senz’altra precisazione può solo essere presunto che il rigetto verte sia sul credito che sul pegno. Ne consegue che dal punto di vista formale la sentenza impugnata resiste alla critica. Nulla osta, pertanto, a passare senza indugio all’esame del reclamo nel merito.

 

                             7.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica se vi è un titolo attestante l’esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82).

 

                           7.1  Nella fattispecie la cartella ipotecaria ceduta alla procedente in proprietà a titolo fiduciario quale garanzia (doc. 12), successivamente trasformata in cartella ipotecaria registrale (doc. 3, pag. 7 e doc. 13), costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per quanto riguarda sia il pegno sia il credito incorporato nella cartella ipotecaria a concorrenza dell’importo definito all’art. 818 CC (in vigore dal 1° gennaio 2012, anche per le cartelle ipotecarie emesse sotto l’im­­perio del vecchio diritto: art. 26 cpv. 2 Tit. fin. CC e DTF 140 III 185 consid. 5.1.2). Nel caso specifico, il capitale della cartella ipotecaria, di fr. 35'000'000.–, oltre agli interessi di mora al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), bastano già a coprire il credito posto in esecuzione (art. 818 cpv. 1 n. 1 e 2 CC).

 

                           7.2  Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin, op. cit., n. 79 ad art. 82, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5, e 14.2015.222 del 21 marzo 2016, consid. 6). A fronte di una cartella ipotecaria cedutagli a titolo fiduciario – come nel caso specifico – il creditore deve documentare tanto la disdetta del credito che quella cartella ipotecaria incorpora quanto – se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del credito che la stessa è chiamata a garantire, come pure i relativi termini di preavviso e di scadenza da ossequiare (Staehelin, op. cit., n. 167 ad art. 82; Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, in: AJP/PJA 10/1994, 1265, ad XIII/B).

 

                           7.3  Stante l’art. 844 cpv. 1 vCC in vigore fino al 31 dicembre 2011, salvo convenzione contraria il credito incorporato in una cartella ipotecaria diventava esigibile solo dopo essere stato disdetto con un preavviso di sei mesi per il termine consueto del pagamento degli interessi. Questa norma era tuttavia di natura dispositiva, i termini di disdetta potendo essere concordati liberamente dalle parti (Staehelin in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2a ed. 2003, n. 1 ad art. 844 CC; sentenza della CEF 14.2006.3 dell’11 settembre 2006, consid. 4/b). Il nuovo art. 847 cpv. 1 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, riprende tale regolamentazione, se non che il termine è ora la fine di un mese. D’altronde l’art. 847 cpv. 2 CC introduce una nuova prescrizione – imperativa – secondo cui una convenzione tra il creditore e il debitore non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all’ammortamento o agli interessi (secondo le pattuizioni relative alla cartella ipotecaria, salvo novazione: Staehelin in: Basler Kommentar, Zivilgesetz­buch II, 5ª ed. 2015, n. 6. ad art. 847 CC). Trattandosi di una norma imperativa, si applica anche ai diritti già costituiti il 1° gennaio 2012 (art. 28 titolo finale CC; Bénédict Foëx, Nouveautés en matière de droits de gage immobiliers, in: Journée 2011 de droit bancaire et financier, 2012, pagg. 94-95 ad C con rinvii; Staehe­lin, op. cit., n. 9 ad art. 847).

 

                             a)  Il regime della disdetta risulta quindi praticamente identico (se non eventualmente per il termine) per tutte le cartelle ipotecarie senza riguardo alla loro data di costituzione, sicché la censura della reclamante sulla data di costituzione della cartella si avvera senza rilievo concreto, come pure la questione di sapere se alla cartella documentale costituita prima del 1° gennaio 2012 e convertita in cartella registrale dopo tale data si applica il nuovo diritto (così Foëx, op. cit., pagg. 87 e 95) o il diritto previgente (in tal senso: Denis Piotet, Le droit transitoire de la révision du Code civil du 11 décembre 2009 et la pratique notariale”, in: NB 2010, pag. 233).

 

                            b)  Nella fattispecie, con contratto quadro del 9 novembre 2010 (“Con­trat-cadre concernant les __________ sur gage immobilier”), la banca ha erogato a favore dell’immobiliare un credito per un importo massimo di fr. 35'000'000.– garantito da pegno immobiliare. Secondo l’accordo il limite di credito poteva essere disdetto da ciascuna delle parti per scritto in ogni tempo e con effetto immediato, mentre per le utilizzazioni di credito di durata indeterminata era prevista una disdetta ordinaria scritta con termini differenziati a dipendenza del tipo di credito e per le utilizzazioni di credito in corso di durata fissa o indeterminata una disdetta anticipata immediata da significare per scritto in ogni tempo per giusti motivi, e in particolare in presenza di una delle cinque circostanze elencate nel­l’accordo (doc. 7, pagg. 5 e 6). Il medesimo giorno le parti hanno sottoscritto un contratto di trasferimento di proprietà a scopo di garanzia (“transfert de propriété à fin de garantie”) avente per oggetto quattordici cartelle ipotecarie per un valore di fr. 35'000'000. complessivi (doc. 8). Tali cartelle sono poi state sostituite da una cartella ipotecaria unica, costituita il 30 novembre 2011 (doc. 3, pag. 7 e doc. 11) e ceduta alla banca il 23 dicembre 2011 con un nuovo contratto di “transfert de propriété à fin de garantie”. Alla cifra 6 di tale contratto le parti hanno stabilito che la banca può far valere e realizzare i crediti incorporati nella cartella ipotecaria alle stesse condizioni previste per il credito garantito, in particolare per quel che concerne i termini e le date di disdetta. Il 17 febbraio 2012 la cartella ipotecaria in questione è stata trasformata in cartella registrale secondo l’art. 33b titolo finale CC senza tuttavia alcuna modifica delle condizioni stabilite dal contratto del 23 dicembre 2011 (doc. 3, pag. 7, e doc. 13).

 

                             c)  Contrariamente a quanto allega la reclamante, non era così necessaria una nuova pattuizione sui termini di disdetta. Ne consegue che la banca poteva esigere il rimborso dei crediti effettivamente utilizzati dall’immobiliare in ogni tempo, dopo il 31 dicembre 2011 con il preavviso minimo di tre mesi imperativamente prescritto dall’art. 847 cpv. 2 CC (sopra consid. 7.3) a condizione di dimostrare l’esistenza di un giusto motivo.

 

                            d)  Ora, con raccomandata 1° marzo 2013 la banca ha disdetto il contratto quadro e tutte le utilizzazioni di credito per il 31 maggio 2013, invocando la clausola di disdetta anticipata e la violazione di alcuni obblighi contrattuali da parte della cliente (mancati primi due ammortamenti e ritiro di valori depositati presso la banca) (doc. 22, pag. 2, n. 3). Con scritto 25 marzo 2013 l’immobiliare ha contestato la disdetta (doc. 24) e con raccomandata 30 gennaio 2014 la banca ha confermato la validità della propria disdetta inviata il 1° marzo 2013, aggiungendo che “a titolo prudenziale, per la denegata e contestata ipotesi in cui la disdetta del 1° marzo 2013 dovesse risultare nulla, con la presente la banca disdice tutte le “utilisations de crédit” ed il Contrat-cadre con effetto immediato. Inoltre, con la presente la banca disdice con effetto al 30 aprile 2014 (art. 847 CC) la cartella ipotecaria CHF 35'000'000, gravante in primo rango 1, le PPP Bellinzona 1187/6050 – 6086/102/0, che è stata consegnata alla banca mediante “Transfert de propriété à fin de garantie” del 23.12.2011” (doc. 31).

 

                             e)  A ben vedere, però, la prima disdetta si riferisce solo al contratto quadro e alle utilizzazioni di credito e non alla cartella ipotecaria, la quale non poteva di conseguenza essere considerata esigibile al 31 maggio 2013 (v. sentenza della CEF 14.2015.222 del 21 marzo 2016 consid. 6.2 con i rinvii). Non è invece contestato che la seconda disdetta, oltre a ribadire “a titolo prudenziale” lo scioglimento del contratto quadro e delle utilizzazioni di credito, viene data esplicitamente anche per la cartella ipotecaria con effetto al 30 aprile 2014 (doc. 31 pag. 2, 4° paragrafo), ovvero nel rispetto del termine minimo di tre mesi dell’art. 847 cpv. 2 CC. Sotto riserva dell’esistenza di un giusto motivo che autorizzasse la banca a derogare al termine di durata fissa pattuito al 31 dicembre 2015 (doc. 9 e 10) – sui cui si tornerà nel prossimo considerando –, la seconda disdetta rende esigibile la pretesa di rimborso dei crediti effettivamente erogati e fa decorrere gli interessi di mora dal 1° maggio 2014 come richiesto dalla banca nell’istanza.

 

                           7.4  Secondo il contratto quadro, le cui disposizioni valgono anche per la disdetta della cartella ipotecaria (sopra consid. 7.3/b), le utilizzazioni di credito, come ricordato di durata fissa fino al 31 dicembre 2015, potevano essere disdette anticipatamente solo in presenza di determinati presupposti, segnatamente in caso di mancato rispetto di disposizioni o condizioni previste dal contratto quadro (come per esempio le “conditions complémentaires”, secondo cui l’immobiliare doveva depositare, entro il 30 novembre 2010, un importo minimo di fr. 16'000'000.– presso la banca), di ritardo di almeno 30 giorni nell’esecuzione di uno o più pagamenti esigibili (interessi, costi o ammortamenti) e di diminuzione del valore stimato dell’immobile gravato dal pegno in maniera considerevole o di una garanzia insufficiente (doc. 12, pag. 6 e 8).

 

                             a)  Nella (seconda) raccomandata del 30 gennaio 2014 la creditrice ha motivato la disdetta immediata del contratto quadro, di tutte le utilizzazioni di credito e della cartella ipotecaria invocando una considerevole riduzione, addirittura qualificata come dolosa, del valore del pegno, il mancato pagamento d’interessi e ammortamenti e l’esplicita dichiarazione della debitrice di non voler rispettare il contratto di prestito (doc. 31 pag. 2 in mezzo). Per quel che concerne il secondo (giusto) motivo, la reclamante fa valere che, contrariamente a quanto indicato nel contratto quadro (doc. 7, pag. 4 “amortissement”), la banca le aveva confermato, con scritto 25 ottobre 2010 (doc. 17), che il primo ammortamento sarebbe stato dovuto solo alla fine dell’edificazione del Centro __________, poi avvenuta nel marzo del 2012, e non già al 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 22 pag. 1 in fondo) (reclamo, pag. 7, n. 11/a).

 

                            b)  Si dà atto alla reclamante che lo stesso giorno, il 25 ottobre 2010, la banca ha firmato il contratto quadro – che prevede ammortamenti annuali di fr. 125'000.– da versare ogni anno entro il 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2011 – e uno scritto con cui precisava che il primo ammortamento sarebbe stato dovuto solo alla fine dei lavori di costruzione (doc. 17). Non si può quindi escludere che l’immobiliare abbia poi sottoscritto il contratto quadro il 9 novembre 2010 ritenendo in buona fede di dover versare il primo ammortamento solo alla fine dell’edificazione del Centro come offertole dalla banca nello scritto separato. Il prelievo di fr. 125'000.– effettuato dalla banca sul conto dell’im­­mobiliare il 10 gennaio 2013 (doc. 20) potrebbe così essere considerato come pagamento del primo ammortamento scaduto il 31 dicembre 2012, ossia alla prima scadenza contrattuale dopo la fine dell’edificazione del Centro (doc. 14). Comunque sia, la questione non è di rilievo per l’esito del giudizio odierno.

 

                             c)  Anzitutto, la reclamante non dimostra di avere pagato l’ammor­­tamento scaduto il 31 dicembre 2013 e ammette di non avere versato gli interessi contrattuali (al 31 marzo 2014 il suo debito nei confronti della banca era di fr. 723'073.70 tra ammortamenti e interessi: doc. 20), allegando di averli compensati con gli utili che sarebbero stati realizzati con la vendita di alcune unità di comproprietà per piani nel 2012, sfumate poiché la banca si è rifiutata di svincolarle dalla cartella ipotecaria, pretendendo di rice­vere l’intero prezzo d’acquisto anziché il terzo così come pattuito (reclamo pag. 8 ad d). Sennonché la reclamante non ha provato che la banca fosse contrattualmente tenuta a svincolare i fondi in questione. La clausola del contratto quadro che obbliga l’immobi­­liare a depositare presso la banca il terzo del prodotto della vendita degli appartamenti (doc. 7 pag. 8 alla voce “Conditions complémentaires”) è un obbligo che vincola solo la prima senza porre alcun dovere di svincolo a carico della seconda. E per legge il creditore può essere obbligato a svincolare una particella unicamente in caso di alienazione di una parte di un valore inferiore al ventesimo dietro il rimborso di una parte proporzionata del credito, salvo che il rimanente del fondo gli offra una garanzia sufficiente (art. 811 CC), mentre il fondo rimane gravato dal pegno in caso di alienazione totale (art. 832 cpv. 1 CC), salvo che il debitore estingua interamente il suo debito (cfr. art. 853 e 854 CC). Nel caso concreto, la reclamante non ha provato di avere offerto di pagare alla banca la parte del suo debito ipotecario coperta dal pegno gravante i fondi da vendere né di avere accettato l’of­­ferta della banca di condizionare lo svincolo delle unità vendute al pagamento dell’intero prezzo di vendita (doc. 15). La compen­sazione non essendo valida, l’immobiliare risultava dunque effettivamente inadempiente al momento in cui le è stata notificata la disdetta del 30 gennaio 2014. Già per questo motivo la sentenza impugnata merita conferma.

 

                            d)  Per abbondanza sia aggiunto che l’immobiliare ha violato anche un’altra condizione prevista dal contratto quadro trasferendo ad altro istituto il deposito di fr. 16'000'000.– previsto alla voce “Con­ditions complémentaires” di detto contratto (doc. 7 pag. 8). Ovviamente questa clausola non può avere quale ragionevole senso che l’immobiliare fosse autorizzata a ritirare o trasferire il deposito in ogni tempo a suo esclusivo giudizio. Che il deposito non fosse una garanzia (“un collaterale”, reclamo pag. 8 ad c) non significa che non fosse una condizione, di tipo commerciale, che la reclamante si era impegnata ad adempiere (“Les conditions complémentaires suivantes doivent être remplies”, doc. 7 pag. 8). La sua violazione risulta così comprovata, ciò che giustificava anche la disdetta immediata dei crediti.

 

                             8.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime vanno fissate in virtù del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’uffi­­cio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC. Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo. Dandosi in concreto un valore litigioso di fr. 35'000'000.–, le ripetibili possono essere fissate in sede di reclamo tra un minimo di fr. 42'000.– e un massimo di fr. 294'000.–. Sennonché l’onere lavorativo dei patrocinatori si è esaurito nella redazione di una risposta di 17 pagine, per cui, data la complessità media della causa e la sua natura sommaria, il presumibile impegno oggettivamente richiesto loro non appare eccedere 30 ore. Volendo riconoscere il minimo della tariffa l’ora di lavoro verrebbe remunerata fr. 1'400.–, ovvero cinque volte l’onorario a tempo stabilito dal regolamento (art. 12). Ciò pare manifestamente sproporzionato rispetto alle prestazioni riconoscibili in concreto e giustifica una deroga nel senso dell’art. 13 cpv. 1 RTar. Ritenuto che nel caso di specie, pur considerato l’elevato valore litigioso, la remunerazione oraria dei patrocinatori della banca non dovrebbe superare il doppio di quella prevista dalla legge, una partecipazione all’onorario e alle spese di fr. 15'000.– complessivi (compresa l’IVA, art. 14 cpv. 1 RTar) risulta adeguata a tutte le circostanze del caso.

 

                             9.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 35'000'000.–, raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 fr. 15'000.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

    .

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).