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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 16 ottobre 2016 dalla
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 9 dicembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 850.– complessivi;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 ottobre 2016 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che nel termine impartito, la parte convenuta ha prodotto la ricevuta del pagamento di fr. 937.30 all’UE di Lugano il 15 novembre 2016 a saldo del credito posto in esecuzione;
che statuendo con decisione del 9 dicembre 2016, il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia di fr. 85.– a carico dell’istante, dopo avere rilevato che i danni di mora di fr. 160.55 compresi nella somma pagata dall’escusso non erano stati da lui riconosciuti;
che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2016 per ottenerne, in via principale, il parziale annullamento e la riforma nel senso che le spese processuali di fr. 85.– e un’indennità per ripetibili di fr 120.65 siano poste a carico di CO 1, e i via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;
che entro il termine impartitogli, CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo;
che secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo;
che in ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC);
che in ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 22 dicembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 al più presto il 10 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo tenuto conto delle ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2016: art. 56 n. 2 LEF) e della proroga per legge del termine fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49);
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha posto le spese processuali a carico dell’istante ritenendo implicitamente che per parte dell’importo pagato dall’escusso non vi fosse un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione;
che – sostiene la reclamante – il pagamento del credito posto in esecuzione varrebbe quale acquiescenza all’istanza sicché CO 1 sarebbe da considerare soccombente e tenuto a pagare le spese processuali e un’indennità per ripetibili in virtù dell’art. 106 cpv. 1 CPC;
che a ben vedere l’escusso non ha formalmente acquiesciuto all’azione, ma pagando il credito posto in esecuzione ha reso l’istanza senza oggetto;
che in tali circostanze il giudice ripartisce le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. d CPC);
che nel caso specifico sia l’avvio della causa sia il suo stralcio sono da addebitare all’escusso, il cui tardivo pagamento, posteriore all’inoltro dell’istanza, ha causato spese inutili;
che, per quanto riguarda la ripartizione delle spese giudiziarie, nulla cambia al riguardo il fatto che il “danno di mora secondo l’art. 103/106 CO” di fr. 160.55 non risulti essere stato riconosciuto dall’escusso (ad ogni modo non figura alcun titolo di rigetto per quell’importo nei documenti allegati all’istanza), siccome pagando anche tale somma egli ha manifestato di non contestarne la legittimità;
che la decisione impugnata è dunque giuridicamente errata e va riformata nel senso di porre le spese giudiziarie a carico di CO 1;
che l’indennità per ripetibili di fr 120.65 chiesta dalla reclamante rientra nei parametri stabiliti dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1), il quale per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso non ecceda fr. 20'000.–, prevede ripetibili varianti dal 3 al 17.5% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar), ovvero, tenuto conto nella fattispecie di un valore litigioso di fr. 850.–, tra fr. 30.– e fr. 150.– arrotondati;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 205.65 (fr. 85.– + 120.65), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 85.– è posta a carico di CO 1, tenuto a rifondare all’RE 1 fr. 120.65 per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 280.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).