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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
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statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 15 novembre 2016 dalla
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Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 29 dicembre 2016 presentato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 16 dicembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'537.60, oltre agli interessi del 5% dal 19 febbraio 2016, e di fr. 153.85, indicando quali titoli di credito “i contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014” e la “fattura revisione del 18.02.2016”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 novembre 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che nel termine impartito per presentare eventuali osservazioni, il 12 dicembre 2016 CO 1 ha comunicato di avere saldato l’esecuzione, producendo una ricevuta postale attestante il versamento quello stesso giorno di fr. 1'764.75 a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano;
che statuendo con decisione del 16 dicembre 2016, il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 85.– e un’indennità di fr. 70.– a favore della parte istante;
che contro la sentenza appena citata la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 dicembre 2016 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e in via principale il rigetto definitivo dell’opposizione a concorrenza di fr. 64.70 oltre alle spese esecutive, mentre in via subordinata ha postulato il rinvio degli atti al primo giudice “affinché proceda nei propri incombenti”;
che debitamente invitato a esprimersi sul reclamo il convenuto è rimasto silente;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 29 dicembre 2016 contro la sentenza notificata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al più presto lunedì 19 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo;
che – contesta la reclamante – la somma di fr. 1'764.75 versata dall’escusso abbia estinto integralmente il credito posto in esecuzione, rimanendo a suo dire scoperti fr. 64.70 per interessi di mora dal 19 febbraio 2016 al giorno in cui l’acconto è stato accreditato sul suo conto, il 21 dicembre 2016, e si duole di non essere stata sentita al riguardo dal Giudice di pace;
che, effettivamente, i fr. 1'764.75 bonificati dall’escusso coprono solo i contributi paritetici di fr. 1'537.60, gli interessi maturati fino al 18 febbraio 2016 di fr. 153.85 e le spese del precetto esecutivo di fr. 73.30 (v. doc. B accluso al reclamo), ma non gli interessi correnti del 5% sull’importo dei contributi decorsi dal 19 febbraio 2016;
che il carattere parziale del pagamento è del resto confermato dal motivo indicato sulla conferma del giro dei fr. 1'755.95 dal conto dell’Ufficio d’esecuzione a quello dell’istante, ovvero “Acconto sull’esecuzione __________ 15.12.2016, CO 1” (doc. E);
che quest’ultimo documento è da considerarsi ammissibile in questa sede malgrado il divieto dell’art. 326 cpv. 1 CPC, poiché il Giudice di pace non ha dato l’occasione all’istante di esprimersi sul documento prodotto dall’escusso con le proprie osservazioni all’istanza, né di conseguenza di produrre, già in prima sede, la conferma in questione, la quale per ovvi motivi temporali non avrebbe potuto essere allegata già all’istanza (v. sentenza della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 656 n. 47c consid. 6.1);
che ciò posto si può prescindere dall’annullare la decisione impugnata, l’ovvia violazione del diritto di essere sentita dell’istante potendosi considerare sanata dalla possibilità, sfruttata dalla stessa, di esprimersi compiutamente in sede di reclamo e di produrre il documento citato in precedenza;
ch’essendo stata concessa al convenuto la facoltà di esprimersi sul reclamo, la causa risulta matura per il giudizio, sicché la Camera può statuire essa stessa senza rinviarla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; per un caso del tutto analogo a quello in esame, v. la sentenza della CEF 14.2014.221 del 23 febbraio 2015 consid. 4.2);
che, tornando al merito del reclamo, il versamento effettuato da CO 1 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione è da considerare avvenuto alla data del versamento allo sportello della posta, ovvero il 12 dicembre 2016 (data del timbro postale sulla ricevuta prodotta con le osservazioni all’istanza);
che, in effetti, ove il creditore abbia manifestato la propria disponibilità a ricevere il pagamento del debito sul proprio conto postale, secondo il principio dell’affidamento il versamento dell’importo dovuto allo sportello della posta ha effetto estintivo immediato e non solo, come i bonifici mediante vaglia postale od ordine di pagamento, al momento in cui la somma è accreditata sul conto del creditore (DTF 124 III 117 consid. 2/a, 119 II 234 consid. 2);
che ciò vale anche per i pagamenti fatti sul conto dell’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2016.134 del 26 luglio 2016 consid. 2.2 con un rinvio a Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF);
che l’art. 12 LEF, così come la giurisprudenza appena citata, prevalgono come lex specialis specifica ai pagamenti d’importi posti in esecuzione rispetto all’art. 42 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101) e la relativa prassi dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) citata dalla reclamante (al punto 6.2);
che al 12 dicembre 2016, oltre agli importi estinti con il pagamento dell’escusso, risultavano scoperti gli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS) maturati sui contributi reclamati di fr. 1'537.60 dal 19 febbraio 2016, ovvero per 297 giorni (secondo la convenzione commerciale per cui i mesi interi sono calcolati come 30 giorni, ripresa all’art. 42 cpv. 3 OAVS), pari a fr. 63.45;
che il reclamo va così accolto limitatamente a tale somma, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo;
che il rigetto dell’opposizione non va invece esteso alle spese esecutive, sulle quali non spetta al Giudice di pace di pronunciarsi bensì all’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012);
che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico delle parti secondo la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ma siccome la necessità di riformare la sentenza impugnata non può essere ritenuta causata da una di esse, per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la reclamante non avendo formulata alcuna domanda al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 64.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 63.45.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).