Incarto n.
14.2016.33

Lugano

28 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 dicembre 2014 da

 

RE 1, __________, e

RE 2, __________

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

 

 

 

 

CO 1, __________ (D), e

CO 2, __________ (D)

(patrocinati dall’avv. PA 2, __________)

 

giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2016 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2016 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Gli avvocati RE 1 e RE 2 hanno svolto diversi mandati relativi alla successione fu E__________ dal momento del suo decesso, avvenuto il 26 ottobre 2012, fino al 2 aprile 2014, momento di revoca dei mandati da parte del cliente CO 1 (in seguito: CO 1), figlio (adottato) di E__________. Il 23 giugno 2014, que­st’ultimo ha presentato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, una memoria difensiva, postulando la reiezione di eventuali future domande di sequestro sui beni della successione fu E__________ in garanzia delle pretese per onorari avanzate dallo studio legale e notarile RE 2, contestando sostanzialmente la fatturazione di tutte le prestazioni legali e criticando le sovrafatturazioni notarili (inc. __________).

                            B.  Con istanza 20 ottobre 2014 diretta contro CO 1 e suo figlio CO 2 (in seguito: CO 2) RE 1 e RE 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dellart. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro “di tutti gli averi e di tutte le somme in qualunque valuta, metalli preziosi, carte valori, titoli, azioni, obbligazioni, crediti, diritti, garanzie bancarie o effetti cambiari depositati in conti, depositi, libretti, cassette di sicurezza, per conto della successione fu E__________ e dell’erede generale sig. CO 1 e del suo procuratore generale signor CO 2, presso la __________, __________, in specie deposito n. __________ titolare E__________, presso __________, __________, in specie conto nr. __________ titolare E__________ e presso l’URF per il Comune di __________ le PPP __________ e __________, fondo base __________ RFD di __________, compresi in esse i diritti inerenti, non separati, di posteggio”, il tutto fino a concorrenza di fr. 152'000.– oltre agli interessi e alle spese. Quale titolo del credito, RE 1 e RE 2 hanno indicato le “note d’onorario e spese relative a diversi mandati in relazione alla defunta signora E__________ e alla sua successione”. L’istanza è stata respinta dal Pretore con decisione 21 ottobre 2014 (inc. __________).

                            C.  Il 19 novembre 2014 RE 1 e RE 2 hanno inoltrato una nuova istanza di sequestro, simile a quella già presentata il mese precedente, ma sostanziandola ulteriormente e prendendo posizione per quanto riguarda le censure contenute nella memoria difensiva 23 giugno 2014 di CO 1.

                            D.  Con decreto dello stesso giorno il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e ordinato i sequestri dei beni indicati dagli istanti, ma limitatamente a fr. 138'039.– oltre agli interessi del 5% dal 16 ottobre 2014 su fr. 135'775.15, giacché non ha ammesso l’importo di fr. 13'961.– richiesto a titolo di spese prevedibili per la procedura di sequestro. I sequestri sono stati eseguiti il 20 novembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di __________ (verbali n. __________ e __________) e con istanza 9 dicembre 2014 CO 1 e CO 2 hanno presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Alludienza di discussione del 24 marzo 2015 la parte debitrice ha confermato la sua opposizione, mentre la controparte ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

                            E.  Statuendo con decisione 9 febbraio 2016 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato i due sequestri, ponendo a carico della parte sequestrante le spese processuali di fr. 350.– e ripetibili di fr. 5'000.– a favore della parte opponente.

                             F.  Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2016 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento, la reiezione integrale dell’opposi­­zione ai sequestri e la totale conferma degli stessi. Con decreto 22 febbraio 2016 il presidente della Camera ha dichiarato l’istan­­za per effetto sospensivo come irricevibile. Nelle loro osservazioni del 17 marzo 2016, CO 1 e CO 2 hanno concluso, in via principale, per la reiezione del reclamo e in via subordinata in caso di (parziale) accoglimento del sequestro, hanno chiesto di far ordine ai sequestranti “di prestare una garanzia bancaria, rispettivamente di depositare una somma pari [a] un terzo dei valori posti sotto sequestro entro dieci giorni, pena la revoca del sequestro”.

                            G.  Con scritto 14 giugno 2016 i reclamanti hanno trasmesso a questa Camera copia della richiesta di cancellazione delle annotazioni a registro fondiario inerenti alle due proprietà per piani sequestrate, inviata all’Ufficio esecuzioni di __________, tenuto conto del “fruttuoso sequestro di altri averi bancari più liquidi”.

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 febbraio 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 e RE 2 il 10 febbraio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

                           1.3  Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                             a)  La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

                            b)  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                           1.4  Nel reclamo, i sequestranti affermano che il documento prodotto all’udienza del 24 marzo 2015 relativo alla ripartizione delle loro prestazioni “per genere” di attività (doc. OOO) si riferisce solo a quattro fatture e non a tutte quelle fatte valere con l’istanza di sequestro. Al riguardo, essi spiegano che l’allestimento del documento è terminato nel tardo pomeriggio del giorno precedente l’udienza di discussione, durante la quale la patrocinatrice, interrogata dal Pretore sulla differenza tra il totale delle ore rivendicate (tra 630 e 650) e quello delle ore esposte nel nuovo documento OOO (349 ore e 20 minuti), ha risposto “quanto aveva inteso dal senior dello studio nell’attraversare la Via __________ e la Via __________ per avvicinarsi alla Pretura: cioè che per una svista (di cui non conosceva i particolari) la tabella non era stata completata ma che era, per la parte fatta, esatta e fedefacente, e che comunque il numero totale delle ore complessive per i diversi mandati rimaneva quello della tabella __________ tra 630 e 650 ore” (reclamo, pag. 5, n. 4/d/dci). Scusandosi con il Pretore per la mancata “chiarezza/prontezza”, i sequestranti ritengono tuttavia che a un attento esame del nuovo documento (OOO), egli avrebbe dovuto rendersi conto che si riferiva solo alle quattro note indicate, evitando così un accertamento manifestamente errato dei fatti con conseguente applicazione errata del diritto.

                             a)  Ora, ci si potrebbe chiedere se le spiegazioni dei reclamanti non siano allegazioni di fatto nuove che la loro patrocinatrice non è stata in grado di formulare in sede d’udienza (v. verbale pag. 31 in fondo) oppure semplici argomentazioni. Ma fossero anche allegazioni di fatti nuove, esse risulterebbero comunque ammissibili. Giusta l’art. 278 cpv. 3 LEF, 2° periodo, infatti, “davanti al­l’autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fat­ti” (in tedesco: “Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden”), mentre il testo in francese attribuisce tale facoltà esplicitamente a (tutte) le parti (“Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux”). Un’interpretazione letterale della norma conduce quindi a riconoscere a tutte le parti, compreso il creditore, il diritto di far valere fatti (e prove) nuovi con il reclamo contro la decisione sull’opposizione al sequestro, ciò che risulta del resto conforme al principio di parità delle armi (in tal senso: Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 15 ad art. 278 LEF; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, pagg. 105 ad 1 e 107 ad 3; implicitamente: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 81 ad art. 278 LEF). Anche l’Obergericht zurighese pare implicitamente ammettere che per il creditore esista tale possibilità, poiché, contrapponendo la procedura di reclamo contro l’ammissione dell’opposizione al sequestro alla procedura di reclamo contro la decisione di reiezione della domanda di sequestro, esclude soltanto nella seconda il diritto del creditore di far valere fatti (e prove) nuovi, rilevando che in tale ipotesi la mancata concessione del sequestro ha conseguenze meno incisive per il creditore che la sua revoca nella procedura di opposizione al sequestro, perché egli può riproporre la domanda di sequestro in ogni momento con un’espo­sizione diversa dei fatti senza perdere l’effetto di sorpresa (sentenza n. PS110148 del 5 ottobre 2011, consid. 3). Il dubbio evocato dalla Camera, invero in una motivazione sussidiaria, in una sentenza della CEF del 24 novembre 2014 (inc. 14.2014.17 consid. 1.4/c), può pertanto ritenersi sciolto: nella procedura di reclamo contro l’accoglimento dell’opposizione al sequestro il creditore è legittimato a invocare fatti e mezzi di prova nuovi.

                            b)  Nel caso specifico le nuove spiegazioni dei reclamanti sono quindi ammissibili, sebbene si riferiscano a fatti anteriori alla decisione impugnata (detti “pseudonova”), giacché secondo la giurisprudenza di questa Camera sono ricevibili tutti i fatti nuovi senza distinzione (sopra consid. 1.3/b; recentemente anche: Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 1544). Del negligente ritardo a chiarire la portata della nuova tabella (doc. OOO) si terrà conto nella ripartizione delle spese processuali (sotto, consid. 8).

                           1.5  Giusta l’art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un’azione o di un’istanza se sono dati tutti i presupposti processuali, fra cui rientra segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o dell’istante. L’esigenza di un interesse vale pure per l’opposizione al sequestro, l’art. 278 cpv. 1 LEF precisando che l’opponente deve essere “toccato nei suoi diritti”, così come per il reclamo contro la decisione su opposizione nel senso dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 278 LEF con rinvio). Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione a interporre opposizione e ad impugnare la decisione su opposizione deve in linea di massima essergli riconosciuta (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 65 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 21 e 44 ad art. 278), tranne quando egli sostiene che i beni sequestrati appartengono a terzi e non rende verosimile un interesse proprio a opporsi al sequestro (v. tra tante: sentenze della CEF 14.2014.15/16 del 24 novembre 2014 consid. 6; 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 2.1).

                                  Ora, già in prima sede (opposizione al sequestro, pag. 3 e 4), e ancora davanti a questa Camera (osservazioni al reclamo, pag. 5 segg.), CO 2 contesta di essere mandante dei sequestranti e, come semplice legatario, di essere titolare dei beni sequestrati. Egli non concretizza né giustifica di avere un (altro) interesse attuale, concreto e personale a opporsi al sequestro, tanto meno ove si pensi che il vero titolare – suo padre ed erede universale – è intervenuto in difesa dei propri interessi interponendo personalmente opposizione al sequestro. In queste circostanze, il Pretore non sarebbe dovuto entrare in materia sull’opposizione formulata da CO 2, ma avrebbe dovuto dichiararla irricevibile per carenza d’interes­se degno di protezione dell’opponente (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a, 60 CPC). Ricordato che i presupposti processuali devono essere verificati in ogni stadio della causa fino all’emanazione della sentenza (DTF 133 III 542 consid. 4.2), anche in sede di ricorso (DTF 116 II 386 consid. 2 e i riferimenti dottrinali menzionati nella già citata sentenza CEF 14.2014.15/16, consid. 6), ancorché per un motivo diverso da quello invocato dai sequestranti il reclamo va accolto per quanto attiene all’opposizione interposta da CO 2, nel senso di dichiararla irricevibile. La questione del rapporto contrattuale tra l’opponente e gli avvocati può così essere lasciata aperta. Nulla osta pertanto all’entra­­ta nel merito dell’impugnazione di CO 1 senza ulteriore indugio.

                             2.  In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

                           2.1  I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                           2.2  Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la fatturazione delle prestazioni da parte dei sequestranti nell’ambito dei diversi mandati inerenti alla successione fu E__________ è “piuttosto confusa”. Al riguardo egli ha citato prima di tutto un’e-mail del dott. B__________, collaboratore dello studio legale e notarile RE 2, il quale comunica a RE 2 che “le tabelline nel dossier note, etc. contengono errori, o sono poco chiare e non facilitano la situazione globale …”. In seguito il primo giudice ha constatato che la tabella denominata “RIPARTIZIONE PRESTAZIONI da Elenchi, per genere” (doc. OOO), prodotta dalla parte sequestrante come documento riassuntivo e semplificativo, riporta un saldo di complessivi 349 ore e 20 minuti, “saldo orario in totale dissonanza con la fatturazione e gli elenchi prestazioni precedentemente prodotti sempre dalla sequestrante”, sottolineando che i sequestranti hanno poi ammesso che tale documento contiene una svista (non specificata) e che le ore effettivamente prestate agirebbero tra le 630 e le 650. Riconoscendo che i due avvocati hanno indubbiamente svolto diversi mandati nell’ambito della successione fu E__________, a mente del Pretore non si può tuttavia né quantificare in modo esatto il credito generato dai mandati in questione, né sapere se o in che parte lo stesso è già stato saldato dagli opponenti, il conteggio essendo troppo “confuso e ingarbugliato”. I documenti allestiti unilateralmente dalla parte sequestrante, e il fatto che alcuni sono in contraddizione con altri sfalderebbe “nuovamente la verosimiglianza del credito, in particolare, come detto, in punto alle sua quantificazione”. Accertando infine che l’allegazione degli avvocati, secondo cui il 1° aprile 2014 le parti avrebbero raggiunto un accordo che prevedesse di liquidare lo scoperto con un versamento di fr. 60'000.– e con uno di fr. 50'000.–, è priva di qualsiasi riscontro oggettivo agli atti, il Pretore ha ritenuto che i due sequestri dell’Ufficio esecuzione di __________ andavano revocati, senza dover esaminare le altre censure sollevate dagli opponenti.

                             4.  Nel reclamo, RE 1 e RE 2 fanno sostanzialmente valere che la tabella riassuntiva per genere di prestazioni (doc. OOO) non rappresenta una ricapitolazione generale di tutte le dodici fatture “E__________” (da VV1 a VV12), come da loro erroneamente indicato nell’“esposto per la discussione 24 marzo 2015”, bensì una ricapitolazione delle sole quattro fatture inerenti alla causa civile “E__________ contro L__________” (VV6, VV4, VV9 e VV8). Tutte le dodici fatture sarebbero invece state ricapitolate nel “calcolo del fatturato per le ore legali nelle fatture di cui alle schede da 1 a 12 (doc. TT), motivo per cui gli opponenti non potevano in buona fede ritenere che la tabella riassuntiva (doc. OOO) fosse un elenco di tutte le fatture e quindi si trovasse in contraddizione con il calcolo precedente (doc. TT). Per quanto riguarda l’e-mail 15 gennaio 2014 di B__________, i sequestranti affermano ch’egli è stato incaricato di verificare le registrazioni nell’interesse del cliente, che “non vi sono registrazioni in doppio”, che nessun errore è stato ripreso nella fatturazione e che nell’e-mail successiva del 20 gennaio 2014 B__________ ha confermato la correttezza delle note professionali. Da ultimo, i sequestranti sostengono che l’accordo trovato il 1° aprile 2014, e quindi la volontà degli opponenti di versare loro complessivi fr. 110'000.–, è stato reso verosimile, poiché esso non è stato contrastato per più di due mesi e la prima contestazione del 24 giugno 2014 contiene un’ammissione della volontà di versare almeno fr. 60'000.–.

                             5.  Per quel che concerne il merito del reclamo, gli opponenti sostengono che il nuovo conteggio (doc. OOO) non sia atto a rendere verosimili le prestazioni indicate dai reclamanti, poiché è stato steso “in tutta fretta poco prima di recarsi in Pretura” e in parte anche in base a semplici ricordi. Oltre a ciò i sequestranti non avrebbero dimostrato che le prestazioni da loro fornite eccedevano l’importo di fr. 156'611.45 già incassato nell’ambito dei mandati inerenti alla successione E__________. D’altronde, essi ricordano, anche B__________ era scettico per quanto riguarda la fatturazione degli avvocati. CO 1 contestano poi il presunto accordo di pagamento, sottolineando che si tratta di semplici allegazioni di fatto. In subordine, ossia in caso di (parziale) accoglimento dell’istanza, gli opponenti chiedono nuovamente che i sequestranti siano obbligati a fornire una garanzia pari al valore di almeno un terzo dei beni sequestrati.

                             6.  Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie soltanto una è controversa per quanto riguarda l’opposizione di CO 1, ovvero quella relativa all’esistenza del credito vantato dai sequestranti.

                           6.1  Sulla scorta delle nuove allegazioni contenute nel reclamo, la cui ammissibilità è già stata verificata (sopra consid. 1.4), appare verosimile che il documento denominato “RIPARTIZIONE PRESTA­ZIONE da Elenchi, per genere” (doc. OOO), che giunge a un dispendio orario totale di 349h 22', sia basato unicamente sulle quattro fatture inerenti alla successione fu E__________ (doc. VV4, VV6, VV8 e VV9) e non su tutte le dodici fatture “E__________” (da VV1 a VV12) fatte valere dagli istanti, che secondo il loro conteggio riassuntivo (doc. TT) contemplano 612h 28' di lavoro per un onorario complessivo di fr. 243'444.–. Contrariamente a quanto considerato dal Pretore sulla base delle allegazioni in parte fuorvianti degli istanti e comunque incomplete, in questa sede è giocoforza constatare che in realtà non sussiste contraddizione tra i due documenti (TT e OOO), il primo integrando le posizioni del secondo oltre a quelle di altre otto fatture. Già su questo punto il reclamo è fondato.

                           6.2  Non resiste neppure alla critica la seconda motivazione della sentenza impugnata, che il Pretore ha fondato sull’e-mail del 15 gennaio 2014, ritenuta da lui “molto sintomatica”, in cui il collaboratore dei reclamanti, l’economista dott. __________ F__________, incaricato da RE 2 di verificare la fatturazione nell’interesse dei clienti, ha rilevato che “le tabelline nel dossier note, etc. contengono errori, o sono poco chiare e non facilitano la comprensione della situazione globale” (doc. NNN). Infatti, in una successiva e-mail del 20 gennaio 2014 (doc. OO.25), il dott. F__________ ha confermato a CO 2 che le fatture dello studio legale RE 2 dovrebbero essere corrette dal profilo formale (esclusione di errori di calcolo, di doppie fatturazioni, ecc.), mentre determinate tabelle e analisi contengono errori o sono incomplete. Al riguardo l’economista ha tuttavia aggiunto che tali inesattezze non influenzano il risultato finale, poiché si tratta di calcoli e stime fatti a posteriori. Da ultimo egli ha rilevato che pure gli estratti conto, e più precisamente il risultato, sono corretti anche se parzialmente difficili da seguire. Da questa comunicazione si desume quindi la sostanziale correttezza formale dei conteggi agli atti. L’accertamento del Pretore, che ha omesso di considerare la (successiva) e-mail del 20 gennaio 2014, si rivela dunque manifestamente errato nel senso dell’art. 320 lett. b CPC (sopra consid. 1.3/b).

                           6.3  Cadute le due motivazioni principali della sentenza impugnata, occorre verificare se la pretesa vantata dai reclamanti sia verosimile, in particolare per quanto riguarda il conteggio delle ore, qualificato dal Pretore come “confuso e ingarbugliato” e fondato “praticamente solo su documenti allestiti unilateralmente dalla parte istante”.

                             a)  Orbene, nel fondarsi sulle dichiarazioni del dott. F__________ per ritenere inverosimile la pretesa dei sequestranti sia il Pretore sia gli opponenti hanno prestato una certa affidabilità alle verifiche effettuate dall’economista, sicché la sua conferma di sostanziale correttezza formale dei conteggi contenuta nell’e-mail del 20 gennaio 2014 (doc. OO.25) può considerarsi un elemento oggettivo e concreto a conferma dell’esistenza del credito in questione, non da ultimo perché egli relativizza la sua precedente comunicazione del 15 gennaio 2014 (doc. NNN) posta a fondamento della decisione impugnata, come quella ancora anteriore del 5 novembre 2013 (doc. 4) citata dagli opponenti nelle osservazioni al reclamo (pagg. 9-10). Tanto più che questi ultimi in quell’allegato non hanno speso una parola sull’email del 20 gennaio 2014, ma si sono limitati ad affermare che le prestazioni di un legale devono essere in ragionevole rapporto col contendere, rinviando alle argomentazioni esposte nell’opposizione al sequestro. Misconoscono però che le esigenze di motivazione poste per il reclamo valgono per analogia per la risposta, di modo che ricordare genericamente eccezioni sollevate in prima sede non è sufficiente per contrastare quanto reso verosimile dal reclamante (sentenza della CEF 14.2014.257 del 13 aprile 2015, consid. 6.3, riassunta in RtiD 2015 II 917 n. 64c).

                                  Non si disconosce invero che il dott. F__________ non si è espresso sull’opportunità delle prestazioni fatturate dai reclamanti. Si tratta però di una questione che dovrà se del caso essere analizzata nella procedura giudiziaria di merito a convalida del sequestro, ma non nel quadro della procedura sommaria di opposizione al sequestro, perlomeno non nei casi in cui, come in concreto, l’inopportunità delle prestazioni legali non è manifesta, specie perché gli opponenti non hanno sovvertito l’allegazione dei reclamanti secondo cui la tabella OOO si riferisce soltanto alle prestazioni fornite per il processo civile, ciò che dimostra che la loro pretesa concerne anche altri mandati, né si sono determinati sulla puntuale presa di posizione dei reclamanti circa le altre contestazioni da essi sollevate in prima sede (reclamo, pag. 3 ad 2/b).

                            b)  Per quanto attiene all’ammontare delle pretese vantate dai sequestranti, si evince dal riassunto (senza divisione) dell’estratto conto allestito il 6 febbraio 2014 un saldo di fr. 111'184.40 a favore dei sequestranti che tiene conto di prestazioni loro per fr. 267'795.85 e acconti versati dai clienti per fr. 156'611.45 (doc. E.5). Saldo poi salito a fr. 156'632.45 al 25 aprile 2014 (doc. E.2, pag. 1), dopo l’emissione delle seguenti fatture:

                                         1)   n. 2014-071 di fr. 16'715.70 (del 1° aprile 2014) per “testamenti, successione e D__________” senza sequestro dal 16 dicembre 2013 al 1° aprile 2014 (doc. E.1 sul retro e VV.9),

                                         2)   n. 2014-101 di fr. 2'458.– (del 29 aprile 2014) per le imposte di E__________ dal 1° agosto 2013 al 25 aprile 2014 (doc. E.2, pag. 2 sul retro e VV.11),

                                         3)   n. 2014-102 di fr. 22'187.10 (del 25 aprile 2014) per “successione/D__________, testamenti e successione in generale” dal 2 al 25 aprile 2014 (doc. E.2, pag. 2) e infine

                                         4)   n. 2014-103 di fr. 4'087.25 (del 29 aprile 2014) per prestazioni inerenti al sequestro dal 28 marzo al 25 aprile 2014 (doc. E.2, pag. 1 sul retro, e VV.10).

                                  La fattura n. 2014-102 essendo stata sostituita con una nuova di fr. 2'514.20 il 5 maggio 2014 (doc. E.3 e VV.12), l’estratto conto 25 aprile 2014 è stato aggiornato il 15 ottobre 2014, mediante la sottrazione di fr. 22'187.10 e l’addizione di fr. 2'514.20, per giungere a un saldo finale di fr. 136'959.55 (doc. E.4), che corrisponde sostanzialmente ai fr. 138'039.– per cui il Pretore, con decisione 19 novembre 2014, ha decretato i due sequestri prima di annullarli con la sentenza qui impugnata. I conteggi agli atti giustificano così la conferma del sequestro per fr. 136'959.55, saldo che tiene già conto dei complessivi fr. 156'611.45 versati dagli opponenti fino all’8 novembre 2013 (doc. E.5 voce “HABEN” e osservazioni al reclamo, pag. 9). Appare invece fondata l’opposi­­zione per quanto riguarda la richiesta di fr. 13'961.– supplementari a titolo di prevedibili spese processuali contenuta nell’istanza di sequestro, giacché gli istanti non hanno motivato il reclamo su questo punto della sentenza impugnata (pag. 3 in alto). In queste circostanze, i conteggi presentati dai sequestranti non possono dirsi confusi, anche se non di semplice lettura, sicché il reclamo va accolto limitatamente a fr. 136'959.55, senza che sia necessario esaminare se gli opponenti hanno riconosciuto di dovere fr. 60'000.– o fr. 110'000.– in occasione della riunione del 1° aprile 2014.

                             7.  Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.

                           7.1  Il creditore può essere costretto d’ufficio a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 con­sid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere conto delle particolarità della fattispecie.

                                  Tra i criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo a un sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali, la durata presumibile e la complessità della procedura di opposizione e del processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 100 segg.), così come gli interessi – pari in linea di massima a due anni – dei prestiti contratti dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la privazione dei propri averi (sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano invece le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF). Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 100, consid. 5c). L’obbligo di risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo non adempiono il proprio dovere di diminuire il danno e decade del tutto se essi commettono una colpa così grave da interrompere il nesso di causalità (decisione del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2).

                           7.2  Nella fattispecie gli opponenti chiedono che i sequestranti siano obbligati a fornire una garanzia pari ad almeno un terzo dei beni sequestrati, affermando che il blocco di tutti gli averi non consentono alla massa d’investirli o di vendere gli immobili. Tale richiesta è diventata senza oggetto per quel che riguarda le due proprietà per piani, avendo i sequestranti già fatto cancellare le relative annotazioni a registro fondiario con richiesta del 14 giugno 2016 (sopra ad G). Relativamente ai due conti bancari sequestrati, i richiedenti non specificano né l’esistenza, né l’entità dei danni che a mente loro arrecherebbero i due sequestri in questione. Gli opponenti non spendono una parola sulla differenza tra il reddito dei beni sequestrati e quello che sarebbe potuto essere ottenuto se essi avessero potuto gestirli liberamente, né la rendono verosimile con indizi oggettivi e concreti. Di conseguenza, la richiesta di cauzione va respinta.

                             8.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), ma in virtù dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC si tiene conto nella ripartizione del fatto che con le tardive allegazioni relative alla tabella prodotta quale doc. OOO (sopra, consid. 1.4) i reclamanti hanno contribuito all’errata valutazione del Pretore, e pertanto all’avvio della procedura di reclamo. Non può infatti seriamente essere rimproverato al primo giudice di non essersi accorto del carattere parziale del documento quando la stessa patrocinatrice dei reclamanti non è stata in grado di spiegarlo in udienza.

                             9.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 152'000.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza (opposizione al sequestro) di CO 1 CO 2 è respinta e di conseguenza i sequestri n. __________ sono mantenuti limitatamente a fr. 136'959.55 oltre agli interessi del 5% su fr. 135'775.15.

                                         2.   L’istanza (opposizione al sequestro) di CO 2 è irricevibile.

                                         3.   Le spese processuali di fr. 350.–, già anticipate dagli istanti, sono poste a loro carico, in solido, per fr. 315.– e a carico di RE 1 e RE 2, in solido, per i rimanenti fr. 35.–. La parte opponente rifonderà alla parte sequestrante fr. 4'000.– per ripetibili ridotte sempre con vincolo di solidarietà sia attiva che passiva.

                              2.  La richiesta di prestazione di garanzia degli opponenti è respinta.

                             3.  Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico delle parti, in solido, metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                             4.  Notificazione a:

 

–;

–.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).