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Incarti n. 14.2016.54 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2015.1120 e SO.2015.1119 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 22 ottobre 2015 da
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CO 1
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contro |
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RE 1, rispettivamente contro RE 2, (entrambi patrocinati dall’avv. PA 1,)
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giudicando sui reclamo del 9 marzo 2016 presentati da RE 1 e da RE 2 contro le decisioni emesse il 1° marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'000.– oltre agli interessi del 5% dal 16 maggio 2012, indicando quale titolo di credito: “Ceduto diritti di compera per fr. 15'000.– a nome del debitore. Solidale con RE 2, Via __________, __________”.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso pure il 24 settembre 2015 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'000.– oltre agli interessi del 5% dal 16 maggio 2012, indicando quale titolo di credito: “Ceduto diritti di compera per fr. 15'000.– a nome del debitore. Solidale con RE 1, Via __________”.
C. Avendo sia RE 1 sia RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con istanze 22 ottobre 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti all’istanza con osservazioni scritte del 4 gennaio 2016. In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive conclusioni.
D. Statuendo con due decisioni separate del 1° marzo 2016, il Pretore ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalle parti convenute, ponendo a loro carico le spese processuali per ognuno di fr. 150.– e un’indennità di fr. 50.– a testa a favore dell’istante.
E. Contro le sentenze appena citate sia RE 1 sia RE 2 sono insorti a questa Camera con reclami separati del 9 marzo 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze, chiedendo anche la congiunzione delle due procedure di ricorso. Stante l’esito del giudizio odierno i reclami non sono stati notificati alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati entrambi il 9 marzo 2016 contro le sentenze notificate al patrocinatore dei reclamanti il 2 marzo, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.4 In questa sede, i reclamanti contestano per la prima volta gli scritti del 22 ottobre 2015 con i quali CO 1 ha chiesto all’Ufficio esecuzione di Bellinzona di “proseguire con un’istanza di rigetto”, che il Pretore ha considerato come istanze di rigetto provvisorio dell’opposizione. Essi censurano il fatto che l’istante si sia limitato a indicare due diversi numeri di precetto esecutivo, senza menzionare i nomi dei presunti debitori, e sostengono che l’istanza sarebbe addirittura dovuta essere dichiarata inammissibile. Nuova, è in realtà questa conclusione a essere inammissibile. Ad ogni buon conto non v’è dubbio che convenuti nelle procedure di rigetto dell’opposizione in esame sono gli escussi nelle esecuzioni n. __________ e __________, ossia RE 1 e RE 2. Le istanze risultano quindi sufficientemente complete affinché il primo giudice le potesse esaminare. Ricordata l’esigenza di buona fede processuale (art. 52 CPC), non era così necessario far completare la stessa con l’indicazione della parte convenuta (cfr. DTF 131 I 63 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014 consid. 5.1 con rinvii). Del resto i reclamanti hanno perfettamente compreso quale fosse il tema del contendere, tanto che non hanno sollevato obiezioni formali nelle loro osservazioni di prima sede. Non hanno pertanto subìto alcun pregiudizio da tale informalità. Oltre a essere inammissibile, la censura è così anche del tutto infondata.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che il contratto di cessione di diritto di compera firmato dalle parti il 16 maggio 2012 costituisce valido titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni. Egli ha d’altronde ritenuto inverosimile l’eccezione di pagamento sollevata dagli escussi, rilevando che la causale indicata sull’avviso di addebito di fr. 25'000.– del 3 maggio 2012 da loro prodotto, sebbene faccia riferimento allo stabile sito sul fondo oggetto della cessione del diritto di compera, non appare sufficientemente chiara per essere ricondotta all’importo stabilito per la cessione del diritto di compera, stipulato peraltro successivamente al pagamento in questione.
4. Nei reclami RE 1 e RE 2 eccepiscono l’inesigibilità dei debiti posti in esecuzione, evidenziando come l’atto di cessione di diritto di compera non indichi la data a partire della quale essi devono essere pagati. Inoltre essi ribadiscono di avere provato con la produzione dell’avviso di addebito del 3 maggio 2012 che l’importo di fr. 15'000.– dovuto per la cessione del diritto di compera è già stato pagato. A loro mente non esistono altri motivi per i quali essi avrebbero dovuto effettuare tale bonifico al cedente. Non può essere l’acconto di “riservazione” degli appartamenti al primo piano e di otto posteggi esterni, poiché essi hanno versato il prezzo concordato per il diritto di compera, di fr. 642'000.–, direttamente ai venditori.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Può essere un riconoscimento del debito posto in esecuzione constatato mediante atto pubblico o “scrittura privata”, ossia firmata dall’escusso (art. 82 cpv. 1 LEF). Per atto pubblico s’intende l’atto allestito da un pubblico ufficiale (giusta l’art. 55 del Titolo finale del Codice civile), l’estratto di un registro pubblico a norma dell’art. 9 CC, un atto esecutivo o un atto giudiziario (controverso), purché attesti che il debitore ha riconosciuto un credito debitamente identificato (v. Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5-9 ad art. 82 LEF; sentenze della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012, RtiD 2012 II 895 seg. n. 56c, consid. 4.3).
5.1 Nella fattispecie il contratto di cessione di diritto di compera del 16 maggio 2012, oggetto del rogito n. __________ del notaio avv. __________ (doc. B), con cui CO 1 ha ceduto a RE 1 e a __________ in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno il diritto di compera a lui spettante sulle unità di comproprietà per piani n. __________, costituisce senz’altro un valido titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dai cessionari per il corrispettivo di fr. 15'000.– stabilito dalle parti (doc. B n. 2 pag. 3), sia come atto pubblico sia come contratto sottoscritto da entrambi i reclamanti, che ammettono di risponderne solidalmente (reclami, pag. 2 ad 3).
5.2 La pretesa posta in esecuzione dev’essere esigibile al momento della promozione dell’esecuzione. L’esigibilità è verificata d’ufficio dal giudice. Determinante è secondo giurisprudenza e dottrina il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (sentenza della CEF 14.2014.86 del 10 settembre 2014 consid. 6.4 con i rinvii).
a) Nel caso specifico i reclamanti eccepiscono per la prima volta in questa sede l’inesigibilità dei debiti posti in esecuzione, evidenziando come l’atto di cessione di diritto di compera non indichi la data a partire della quale essi devono essere pagati. Come detto la questione va esaminata d’ufficio. Appare invero dubbia la ricevibilità dell’allegazione, nuova, secondo cui nel contratto non è stato stabilito quando il corrispettivo di fr. 15'000.– avrebbe dovuto essere versato a CO 1 (v. sopra consid. 1.2).
b) Sia come sia, l’adempimento di un’obbligazione, per la quale il tempo non sia determinato né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico, può essere chiesto ed eseguito immediatamente (art. 75 CO). La pretesa di CO 1 nei confronti di RE 1 e di __________ era dunque esigibile dal momento della sottoscrizione del contratto di cessione, ossia dal 16 maggio 2012. Anche sotto questo profilo il contratto costituisce pertanto, in linea di principio, valido titolo di rigetto delle opposizioni per gli importi posti in esecuzione.
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.1 Nel caso specifico i reclamanti ribadiscono che il corrispettivo di fr. 15'000.– dovuto per la cessione del diritto di compera è già stato corrisposto al procedente ancora prima della cessione del 16 maggio 2012, come si evince dall’avviso di addebito del 3 maggio 2012 per fr. 25'000.– (doc. 1).
6.2 Ora non può dirsi manifestamente errato l’accertamento del Pretore, secondo cui tale avviso di addebito non rende verosimile l’estinzione degli importi posti in esecuzione. E ciò per diverse ragioni.
a) Anzitutto l’importo bonificato dai reclamanti il 2 maggio 2012 assomma a fr. 25'000.– e non al corrispettivo di fr. 15'000.– pattuito per la cessione del diritto di compera. Ed essi non spiegano perché il bonifico superi di ben fr. 10'000.– il prezzo convenuto né perché nell’atto notarile di cessione del diritto di compera non sia stato indicato, come d’uso in una tale circostanza, che il corrispettivo era già stato corrisposto dai cessionari 14 giorni prima della firma del contratto.
b) Inoltre l’avviso di addebito menziona quale motivo del pagamento l’“acconto riservazione 1° piano e 8 posteggi esterni stabile res. __________, Via __________, __________”. Sebbene faccia riferimento ai beni immobiliari oggetto del diritto di compera ceduto, questa causale si riferisce a un acconto di “riservazione” e non al prezzo concordato per la cessione del diritto di compera. Come allude l’istante nella sua replica del 13 gennaio 2016, l’addebito dei fr. 25'000.– pare più richiamarsi all’acconto verosimilmente da lui versato a titolo di caparra ai proprietari dei fondi all’atto della costituzione a suo favore del diritto di compera, che i reclamanti, in vista della cessione del diritto di compera, gli hanno bonificato, perché sarebbero da lì a poco subentrati nei suoi diritti nei confronti dei venditori. Siccome la tesi dell’istante pare più convincente di quella proposta dai ricorrenti, o perlomeno, con riferimento all’art. 320 lett. b CPC, non è manifestamente meno verosimile, la decisione impugnata resiste alla critica e il reclamo va dunque respinto.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il procedente, che non è stato invitato a presentare osservazioni al reclamo, non essendo incorso in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al dispositivo n. 1, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Il reclamo di RE 2 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al dispositivo n. 3, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
5. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).