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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 18 dicembre 2015 di
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IS 1
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con cui chiede il condono delle spese processuali poste a suo carico con le decisioni emesse il 1° e il 5 ottobre 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) sui reclami interposti dall’istante (inc. 14.2015.151 e 14.2015.168);
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione 1° ottobre 2015 (inc. 14.2015.151) la CEF ha stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo il reclamo 7 agosto 2015 di IS 1 contro la decisione emessa il 5 agosto 2015 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona e con decisione 5 ottobre 2015 (inc. 14.2015.168) ha respinto il reclamo 7 settembre 2015 di IS 1 contro la decisione emessa il 2 settembre 2015 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
che, contestualmente, questa Camera ha posto a suo carico le relative spese processuali di fr. 50.– nel primo caso e di fr. 100.–nel secondo;
che con messaggio elettronico del 18 dicembre 2015 rivolto al capo dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative IS 1 ha chiesto “il condono delle spese del Consiglio della magistratura, del Ministero pubblico e la sospensione di tutte le altre procedure d’incasso, precetti esecutivi e attestati carenza beni a [suo] carico”, facendo valere di essere invalido e in assistenza;
che tale messaggio è stato trasmesso alla Camera dal capo dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative quale richiesta di condono per le tasse di giustizia di fr. 50.– e fr. 100.– appena menzionate;
che, invero, la domanda si riferisce esplicitamente solo alle spese delle procedure penali avviate contro l’istante, così come risulta anche dal fatto ch’egli invoca l’applicazione dell’art. 425 del Codice di procedura penale (CPP), e non adempie al requisito di forma scritta posto dalla legge (art. 130 CPC);
che visto l’esito della decisione odierna la questione della forma della richiesta e della sua estensione alle spese poste a suo carico dalla Camera può comunque essere lasciata aperta;
che, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, nel Cantone Ticino si può ritenere competente l’autorità che ha fissato le spese processuali per deciderne anche il condono (sentenza III CCA del 27 agosto 2015, inc. 13.2015.67/68), nel caso concreto quindi la CEF;
che la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) giusta l’art. 112 CPC sono possibili una volta chiusa la procedura;
che l’art. 112 CPC conferisce la facoltà per il giudice di concedere la dilazione o il condono, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;
che la concessione del condono è subordinata alla prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 5 ad art. 112 CPC), esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 112 CPC);
che il richiedente non va, infatti, favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – assoggettato per legge all’obbligo di rimborso di 10 anni (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell’aiuto;
che il condono è comunque escluso se l’indigenza è stata causata dal richiedente medesimo, mentre che, se temporanea, può giustificare una dilazione;
che IS 1 giustifica la sua domanda di condono con riferimento al suo stato di salute e alla sua situazione finanziaria, lamentando che la sua richiesta di condono della tassa militare non sia ancora stata trattata, poiché l’ufficio preposto starebbe aspettando – secondo lui a torto – una decisione dell’assicurazione invalidità (AI), e addossando la colpa del mancato pagamento delle spese al Dipartimento delle istituzioni per non avergli concesso “assistenza riabilitativa”;
che il richiedente contesta anche – senza rilevanza per il giudizio odierno – la liceità di “alcune spese” poste a suo carico in ambito penale;
che dai documenti acclusi alla richiesta di condono si evince che IS 1 è al beneficio di prestazioni assistenziali di fr. 1'210.– mensili dal 1° gennaio 2015;
che tale circostanza non consente ancora di escludere a priori una prospettiva economica futura favorevole, tale da consentire all’interessato di far fronte alle modeste spese di giustizia poste a suo carico dalla Camera nel lasso di tempo di dieci anni stabilito dalla legge;
che, infatti, nulla è dato di sapere sulla capacità lavorativa attuale del richiedente né sulla sorte della sua domanda di rendita AI;
che, in assenza di altri elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da giustificare il condono delle spese processuali;
che – come egli asserisce – le sue difficoltà economiche attuali siano dovute ad altre autorità non è un motivo pertinente per la concessione del condono, la quale presuppone in ogni caso, come visto, che l’indigenza non sia stata causata dal richiedente medesimo;
che, nondimeno, considerato come IS 1 abbia accumulato diverse pendenze nei confronti di varie autorità, appare giustificato di concedere – d’ufficio (v. Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 112) – una dilazione del pagamento delle spese stabilite da questa Camera;
che, di conseguenza, la scadenza dei debiti in narrativa è posticipata al 1° aprile 2017;
che si prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di condono presentata il 18 dicembre 2015 da IS 1 è respinta.
2. La scadenza per il pagamento delle spese processuali di fr. 50.– e di fr. 100.– poste a suo carico dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello con le decisioni del 1° e del 5 ottobre 2015 (inc. n. 14.2015.151 e 14.2015.168) è posticipata d’ufficio al 1° aprile 2017.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Notificazione a __________
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Comunicazione all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).