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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa SO.2015.5434 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 dicembre 2015 da
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RE 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 1,)
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contro |
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CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
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giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con un primo contratto di durata indeterminata sottoscritto verosimilmente il 19 gennaio 2010, la RE 1 (rappresentata dalla S__________ SA, in seguito “S__________ SA”) ha locato alla CO 1 con effetto dal 1° aprile 2010 il quinto piano adibito a uffici dello stabile denominato “G__________” situato in Via __________ a __________, per una pigione annua di fr. 62'400.– (pagabile in rate quadrimestrali di fr. 15'600.– l’una) oltre alle spese accessorie di fr. 7'200.– (fr. 1'800.– x 4). Quale deposito di garanzia la conduttrice ha fornito una fideiussione bancaria di fr. 30'000.–. Lo stesso giorno, le parti hanno sottoscritto un secondo contratto di locazione per tre posteggi, all’interno dello stesso stabile, per fr. 12'600.– annui, da corrispondere in rate quadrimestrali di fr. 3'150.– l’una. Il 1° giugno 2012, la RE 1 e la CO 1 hanno poi sottoscritto un terzo contratto con effetto da quel medesimo giorno, il quale annullava e sostituiva il primo, differenziandosene – oltre che per la prima scadenza del termine di disdetta – per l’importo della pigione, che veniva ridotta a un importo annuale di fr. 54'000.– (pagabile in rate mensili anticipate di fr. 4'500.–), e per le spese accessorie, diminuite a fr. 6'000.– annui (fr. 500.– x 12). La locazione dei suddetti oggetti è terminata alla fine del mese di settembre 2014.
B. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 179'530.80 oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2014, indicando quale titolo di credito il “Saldo pigioni ufficio via __________ da agosto 2012 a settembre 2014”.
C. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 dicembre 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 23 febbraio 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta si è opposta con osservazioni scritte incorporate nel verbale di udienza. In sede di replica e di duplica orali le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
D. Statuendo con decisione 1° marzo 2016, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 2'500.– a favore della parte convenuta.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2016 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, in via subordinata l’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 37'100.– (anziché fr. 179'530.80). Nelle sue osservazioni dell’11 aprile 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica e duplica inoltrate spontaneamente a questa Camera rispettivamente il 20 e il 29 aprile 2016, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive conclusioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 marzo 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 2 marzo 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che i contratti di locazione dei posteggi e dell’ufficio sottoscritti dalle parti il 19 gennaio 2010 e il 1° giugno 2012 costituiscono un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Sennonché a suo parere la tesi dell’escussa, secondo la quale le pigioni sarebbero state corrisposte in contanti alla segretaria della fiduciaria S__________ SA, __________ A__________, risulta “più plausibile” – alla luce della documentazione prodotta – della tesi della locatrice escutente, secondo cui i pagamenti sarebbero avvenuti nelle mani di una persona non legittimata a riceverli. Il primo giudice è giunto a tale conclusione dopo aver rilevato che __________ A__________ era effettivamente dipendente della società fiduciaria (S__________ SA) incaricata dalla RE 1 di rappresentarla nel rapporto di locazione con la conduttrice, considerando “più che plausibile” che nel suo ruolo di “senior segretaria addetta alle vendite immobiliari” sia stata presentata alla RE 1 quale responsabile della pratica di locazione e che abbia concordato con la CO 1 le modalità di pagamento della pigione, ovvero a lei stessa e in contanti.
D’altronde, ha continuato il Pretore, non si poteva pretendere dall’escussa che verificasse a Registro di commercio o nel contratto di lavoro se la segretaria fosse legittimata ad agire per conto della società fiduciaria. E ciò anche a fronte delle ricevute – su carta intestata della RE 1 – che venivano da lei rilasciate regolarmente alla conduttrice dopo ogni pagamento “brevi manu”, per un periodo protrattosi per diversi mesi (dall’agosto del 2012 all’aprile del 2014), senza che l’istante abbia mai eccepito nulla al riguardo, salvo far valere il proprio credito quasi due anni dopo l’asserita cessazione dei pagamenti. Tempistica che, secondo il magistrato, appare più che peculiare qualora la RE 1, che nemmeno ha escusso la fideiussione di fr. 30'000.– posta a garanzia del contratto di locazione né risulta aver sporto denuncia penale nei confronti di __________ A__________, fosse stata certa della fondatezza della sua pretesa. Ritenendo pertanto che la CO 1 avesse reso più che verosimile la propria eccezione di pagamento, il Pretore ha respinto l’istanza.
4. Nel reclamo la RE 1 solleva sostanzialmente due rimproveri al primo giudice. Il primo, relativo a un accertamento ritenuto manifestamente errato dei fatti, per non avere tenuto conto delle allegazioni da essa addotte nell’istanza di rigetto (e ribadite in sede di udienza) in merito all’assenza di poteri di rappresentanza di __________ A__________, la quale – a suo dire – non era mai stata autorizzata a concedere sconti sulle pigioni né a incassare somme di denaro in contanti a nome della società. Il secondo, costitutivo di una violazione dell’art. 82 cpv. 2 LEF, per avere erroneamente valutato le eccezioni sollevate dalla convenuta, non sorrette da alcun valore probatorio. In particolare, la reclamante osserva come tra gli incarichi ricoperti da __________ A__________ nella sua funzione di “senior segretaria” non rientrasse quello di gestire i rapporti con i conduttori, poiché era stata assunta quale “addetta alle vendite immobiliari”. Al proposito, la RE 1 rimprovera al Pretore di non aver esaminato il potere di rappresentanza della segretaria, limitandosi a confrontare la firma da lei apposta sulle ricevute con quella rilasciata sul contratto di lavoro.
La reclamante rileva poi che le dichiarazioni di C__________ __________ (amministratore unico della CO 1) e della sua collaboratrice J__________ __________ prodotte con l’istanza, oltre a costituire semplici allegazioni di parte, non sono sorrette da alcun riscontro oggettivo. Ricordato come la convenuta avesse per oltre due anni corrisposto le pigioni esclusivamente tramite bonifico bancario, l’istante la considera direttamente responsabile del danno causatole per aver negoziato le pigioni con una persona (la segretaria) senza verificarne la legittimazione ad agire, ad esempio consultando il registro di commercio. In merito alla tempistica con cui ha fatto valere il credito nei confronti della conduttrice, la RE 1 pretende di non avere saputo nulla del cambiamento delle modalità di pagamento e che il ritardo a procedere non libera la controparte dai suoi obblighi finché non è intervenuta la prescrizione. Contesta infine che il mancato incasso della fideiussione – possibile a suo dire solo dopo l’escussione della conduttrice – e l’assenza di denuncia penale nei confronti di __________ A__________ – ispirata a considerazioni di carità – possa gettare dubbi sulla fondatezza della sua pretesa.
5. Nella fattispecie, non vi è dubbio che i contratti di locazione dei posteggi (doc. D) e degli uffici (doc. E) sottoscritti dalla CO 1 in qualità di conduttrice rispettivamente il 19 gennaio e il 1° giugno 2012, costituiscono, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni arretrate dal mese di agosto 2012 a settembre 2014 indicate sul precetto esecutivo, invero per complessivi fr. 157'300.– (26 mesi a fr. 6'050.– l’uno) e non per fr. 179'530.80 come invece richiesto dalla RE 1 con la domanda di esecuzione, che include anche (parte) delle mensilità per i mesi da aprile a luglio 2012 (cfr. doc. R). La questione decisiva da risolvere in questa sede è però un’altra, ovvero sapere se la decisione del Pretore di considerare le pigioni in questione estinte resiste alle critiche della reclamante.
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nel caso concreto, in prima istanza l’escussa ha eccepito l’estinzione del credito posto in esecuzione in seguito a pagamento, producendo cinque ricevute redatte su carta intestata alla RE 1, quattro di fr. 6'050.– ognuna rilasciate il 18 ottobre 2012 per i mesi da settembre a dicembre del 2012 (con il condono della pigione di agosto 2012) e una del 10 gennaio 2013 di fr. 30'250.– relativa al primo semestre del 2013 con un ulteriore sconto di fr. 6'050.– (doc. 5, pag. 3-7), e due ricevute rilasciate su carta intestata alla CO 1, una il 22 marzo 2013 per fr. 27'500.– a saldo del secondo semestre del 2013 (sconto: fr. 6'050.–) e l’altra il 31 gennaio 2014 per fr. 59'000.– a saldo del 2014 (sconto: fr. 13'600.–) (doc. 5, pag. 8 e 9), tutte firmate dalla segretaria della fiduciaria S__________ SA, __________ A__________. Sebbene quest’ultima non risulti iscritta a registro di commercio quale organo né della S__________ SA né dalla mandante RE 1, il Pretore ha ritenuto verosimile l’eccezione di pagamento, in sostanza poiché la stessa istante aveva presentato la segretaria quale responsabile della pratica di locazione e per quasi due anni non ha chiesto il pagamento delle pigioni che ora pretende non essere state pagate a una persona legittimata a incassarle.
6.2 La reclamante ribadisce anzitutto che __________ A__________ non è mai stata autorizzata a concedere sconti sulle pigioni né a incassare somme di denaro in contanti a nome della società, e che nell’omettere tale circostanza l’accertamento del Pretore sarebbe manifestamente errato. La sua decisione sarebbe oltretutto contraria al diritto, perché il primo giudice non ha verificato il potere di rappresentanza della segretaria, nella cui funzione di “senior segretaria” non rientrava quello di gestire i rapporti con i conduttori, poiché era stata assunta quale “addetta alle vendite immobiliari”.
a) Ora, il Pretore in realtà non ha accertato che __________ A__________ fosse stata internamente autorizzata a rilasciare le ricevute contestate né ha ritenuto necessario verificarne i poteri, perché ha considerato che l’escussa avesse legittimamente potuto ritenere che la segretaria fosse abilitata a vincolare la locatrice, nella misura in cui le era stata presentata quale responsabile della pratica di locazione e per quasi due anni né l’istante né la S__________ SA avevano eccepito nulla sull’accordo di pagamento concluso con lei. Sul primo punto, l’accertamento del primo giudice è condivisibile, perché, come rilevato dall’escussa nelle osservazioni al reclamo (pag. 5 ad [I]), in prima sede la reclamante non ha contestato in modo puntuale l’allegazione secondo cui dalla firma del contratto di locazione __________ A__________ era l’unica responsabile della pratica, limitandosi a contestare ch’essa abbia avuto il potere d’incassare le pigioni e a rilevare in modo pretestuoso l’assenza di prova che le firme sulle ricevute siano della segretaria (v. verbale d’udienza, risposta pag. 2 ad 1 e replica a pag. 9), sicché la circostanza poteva validamente essere considerata avverata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario e sentenza della CEF 14.2016.13/14 del 15 giugno 2016, consid. 7.2), tanto più che la fideiussione sottoscritta a garanzia del contratto di locazione è stata spedita dalla banca all’attenzione proprio di __________ A__________ (doc. 7).
E con il secondo argomento la reclamante non si confronta direttamente, tranne allegare che avrebbe anche potuto attendere sino alla scadenza del termine quinquennale di prescrizione per far valere il proprio credito. Essa, tuttavia, non spiega perché ha atteso quasi due anni per diffidare la convenuta (v. doc. S) – posto che secondo le sue proprie affermazioni il primo arretrato risale ad aprile del 2012 (doc. R) –, mentre secondo l’esperienza generale della vita i locatori aspettano molto meno prima di procedere a richiami, dando così l’impressione che l’operato della segretaria fosse stato approvato o perlomeno ratificato dalla fiduciaria (e di riflesso dalla stessa istante). A prescindere dalla dubbia ricevibilità del reclamo dal profilo della motivazione (v. sopra consid. 1.2), fatto sta che l’apprezzamento dei fatti cui ha proceduto il Pretore non appare manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC), sicché la sentenza impugnata resiste alla critica.
b) Sul piano dell’applicazione del diritto, va ricordato che la prova di un rapporto di rappresentanza non richiede necessariamente la produzione di una procura o di un estratto dal registro di commercio, ma può anche risultare da atti concludenti laddove il creditore poteva dedurre il rapporto di rappresentanza dalle circostanze (art. 33 cpv. 3 CO; per il titolo di rigetto, cfr. DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 e sentenza della CEF 14.2015.119 del 13 novembre 2015, consid. 6.2/d), fermo restando che se la questione è sollevata in relazione con un’eccezione (in concreto di pagamento) sollevata dall’escusso in sede di rigetto dell’opposizione, basta che le circostanze rilevanti siano rese semplicemente verosimili (art. 82 cpv. 2 LEF). Nel caso specifico, non si disconosce che la CO 1, attiva anche nel settore finanziario, avrebbe dovuto in buona fede nutrire dubbi sulla legittimazione di __________ A__________ a incassare i canoni di locazione a contanti per conto dell’istante e a concedere sostanziali sconti (di fr. 31'750.– secondo gli atti, pari a oltre 5 mensilità su 29, di fr. 37'100.– stante la reclamante). Ciò non toglie che la tarda reazione dell’istante poteva legittimamente lasciar pensare che la stessa avesse ratificato l’operato della segretaria o perlomeno le avesse conferito un potere di rappresentanza persino per quanto riguarda la verifica dei pagamenti e della contabilità in generale, dal momento che né la reclamante né la fiduciaria hanno apparentemente reagito a fronte della pretesa cessazione totale dei pagamenti neppure dopo la chiusura contabile del 2012. Anche dal profilo giuridico, di conseguenza, la decisione impugnata non presta il fianco alla critica. È fondata su un apprezzamento a livello di verosimiglianza dei rispettivi comportamenti delle parti, invero entrambe negligenti, che potrà essere opinabile, ma non può dirsi manifestamente errato, poiché non risulta dagli atti che il giudice di prime cure abbia manifestamente travisato il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o abbia tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
c) In definitiva la decisione impugnata può essere confermata già per i motivi principali esposti dal Pretore, sicché il reclamo va respinto senza che sia necessario esaminare gli argomenti supplementari evocati dal primo giudice (mancate escussione della fideiussione e denuncia penale della segretaria). Ciò non toglie la facoltà della reclamante di far eventualmente valere le sue ragioni nel merito (v. sopra consid. 2).
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 179'530.80, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).