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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa SO.2016.56 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 27 gennaio 2016 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 18 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 27 gennaio 2016 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'897.– più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 15 marzo 2016 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 17 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 17 marzo 2016 alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 70.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere accettato, pur in ritardo, l’accordo di rateazione proposto dall’istante. Il 21 marzo 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 marzo 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 lo stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante non ha né dimostrato il primo presupposto stabilito dalla legge per l’annullamento del fallimento né reso verosimile il secondo.
a) Essa, infatti, ammette di avere firmato – quindi accettato – il piano di rateazione del suo debito nei confronti dell’istante (doc. B accluso al reclamo) solo tre giorni dopo la scadenza fissata da quest’ultima per rispedirglielo (scritto 4 marzo 2016 della CO 1). Non ha quindi provato che l’istante le abbia concesso una dilazione nel senso dell’art. 172 n. 3 LEF e neppure ch’essa abbia poi dato seguito alla sua richiesta di ritirare la domanda di fallimento, formulata il 18 marzo 2015 (doc. C). Già per questo motivo il reclamo dev’essere respinto.
b) Ma avesse anche dimostrato l’esistenza di una dilazione o il ritiro della domanda di fallimento, la reclamante non ha reso verosimile la propria solvibilità, sulla quale non ha speso una parola nel reclamo. Ad ogni modo, le esecuzioni in corso dirette nei suoi confronti risultano tuttora venti per più di fr. 50'000.–, oltre a quattro attestati di carenza di beni per più di fr. 10'000.–. Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.
3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non si assegnano ripetibili, poiché non è incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della CO 1 pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord a far tempo dal 17 marzo 2016 alle ore 14.00 è confermato.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla RE 1, è posta a suo carico.
3. Notificazione a:
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–; –; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).