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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0022-2016-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 15 febbraio 2016 da
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Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Bellinzona)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 7 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 aprile 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 900.– oltre agli interessi del 5% dal 3 settembre 2015 per spese scolastiche e di fr. 31.25 per interessi calcolati fino al 2 settembre 2014;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 febbraio 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco;
che statuendo con decisione 4 aprile 2016, il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuto ritiro dell’istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 50.– a carico della parte istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 aprile 2016 facendo valere che l’istanza è errata poiché riguarda una tassa scolastica riferita al periodo in cui essa fu ingiustamente sospesa dal direttore della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche;
che visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che non è infatti dato di capire il motivo per cui la reclamante si duole della sentenza impugnata, siccome il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli – ovvero non è entrato nel merito dell’istanza di rigetto dell’opposizione – dopo avere accertato che lo Stato, il 21 marzo 2016, aveva ritirato la predetta istanza, ponendo le spese a carico dello stesso Stato;
che la decisione impugnata non arreca quindi alcun danno a RE 1, la cui opposizione rimane in essere;
che, d’altronde, non incombe al giudice del rigetto dell’opposizione di verificare se il credito posto in esecuzione esiste, lo scopo della procedura di rigetto essendo limitato all’accertamento dell’esistenza di un titolo esecutivo, ovvero di una decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF (DTF 136 III 587 consid. 2.3), accertamento che diventa senza oggetto se l’istanza è ritirata;
che la reclamante non ha quindi alcun interesse degno di protezione a contestare la sentenza impugnata, per tacere del fatto ch’essa non ha comunque formulato alcuna domanda di modifica della stessa;
che il reclamo si rivela così irricevibile (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, la reclamante risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
che non si pone invece problema di ripetibili, lo Stato non avendo dovuto esprimersi sul reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 931.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).