Incarti n.
14.2016.85    14.2016.89

14.2016.86    14.2016.90

14.2016.87    14.2016.91

14.2016.88    14.2016.92

Lugano

26 ottobre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nelle cause __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 17 febbraio 2016 da

 

 

RE 1 __________ (I)

RE 2, __________ (I)

RE 3, __________ (I) e

RE 4, __________ (I)

(patrocinati tutti dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro, da una parte __________

 

 

 

CO 1, __________ (I) e

CO 2, __________ (I)

(patrocinati dagli __________ PA 2, __________)

 

e contro, dall’altra __________

CO 3, __________ (I)

(patrocinato dall’__________ PA 3, __________)

 

 

 

giudicando sui reclami del 18 aprile 2016 presentati da RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 contro le decisioni emesse dal Pretore il 6 aprile 2016 nelle cause aperte contro CO 3 e il 7 aprile in quelle aperte contro CO 1 e CO 2;

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 3 marzo 2005, nell’ambito di un litigio all’interno della famiglia allargata ____________________, inerente alla ripartizione tra i suoi membri degli attivi dell’omonimo gruppo alberghiero e immobiliare fondato da CO 3 e dai defunti fratelli C__________ e A__________ nella zona di __________ (I) e __________ (I), lo stesso CO 3, la vedova di A__________ (CO 2), e i figli di lei (CO 1 e __________, quest’ultimo dimesso dalla lite per desistenza il 5 giugno 2009) – come parte attrice – e i quattro figli di C__________ (RE 2, RE 4, RE 3 e RE 1) oltre a __________ – come parte convenuta – hanno perfezionato un compromesso arbitrale, convenendo – tra l’altro – di “sottoporre la loro controversia a due gradi di giurisdizione arbitrale (il primo grado e il grado d’appello [Tribunale arbitrale d’appel­­lo]), dichiarando applicabili gli art. 307 segg. CPC/TI, designando quali arbitri gli avv. __________ presidente del collegio arbitrale, __________ e __________ e prevedendo come luogo dell’arbitrato la Pretura di Lugano. Alla procedura arbitrale, da decidere ex aequo et bono ispirandosi al diritto svizzero, hanno dichiarato applicabili gli art. 176 a 194 LDIP e precisato che la controversia verrà “presentata, istruita e decisa in applicazione del Codice di Procedura Civile ticinese” con alcune precisazioni e modifiche, stabilendo infine che il lodo arbitrale “sarà notificato ai sensi di legge, così da garantire la sua esecutività in Svizzera e all’estero”. Gli attori hanno presentato la petizione il 29 luglio 2005.

                            B.  Con lodo “finale” del 29 gennaio 2016, nel merito il Tribunale arbitrale ha, da un canto, accertato in quale misura i certificati obbligazionari al portatore emessi da alcune società per azioni italiane della famiglia ____________________ (S__________, A__________ e F__________) appartengono agli attori, ordinando di conseguenza ai convenuti di consegnarli o di farli consegnare agli attori, e d’altro canto ha condannato i convenuti a versare a titolo di risarcimento danni a CO 3 diversi importi di complessivi fr. 10'043.–, GBP 1'532.– e € 7'309'105.–, oltre agli interessi di mora del 5% da diverse scadenze, così come a CO 2 e CO 1 in solido fr. 7'815.–, GBP 1'192.– e € 5'385'595.–, oltre agli interessi di mora del 5% da diverse scadenze.

                            C.  Con quattro istanze separate del 1° febbraio 2016 dirette singolarmente contro RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4, CO 3 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 2, 4 e 6 LEF il sequestro:

                                  presso la D____________________ di __________

                                  “ogni e qualsiasi bene, credito, pretesa di pertinenza diretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto […] (debitore solidale con [gli altri convenuti]) è titolare o fiduciante, avente diritto economico, in particolare, ogni e qualsiasi suo titolo obbligazionario (e accessorio diritto per l’incasso di capitale e interessi) emesso dalle società F__________, __________, A__________, __________, S__________, __________;

                                         ogni e qualsiasi bene, credito, pretesa di pertinenza diretta del convenuto nei confronti della società O__________, __________, __________”

                                         presso l’Ufficio del Registro Fondiario di __________, competente per __________:

                                  nelle istanze contro RE 1 e RE 3

                                  “la quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ di RE 1, la quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ di RE 1,

                                         oltre ai crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a CHF 600'000.– con riferimento alla part. __________, di RE 1 e RE 3, CHF 600'000.– con riferimento alla part. __________, di RE 1 e RE 3”

                                         nell’istanza contro RE 2

                                         “la quota di comproprietà di ½ del fondo __________ di RE 2, route __________ /VS

                                         oltre ai crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a CHF 3'000'000.– sulla part. __________, route __________ /VS”,

                                         nell’istanza contro RE 4

                                         “la particella __________ di RE 4, __________ di RE 4,

                                         oltre ai crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a CHF 350'000.– con riferimento alla part. __________, di RE 4, CHF 350'000.– con riferimento alla part. 12747, di RE 4”

                                  e presso le summenzionate particelle di __________,

                                  “ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno delle unità immobiliari specificate, senza concedere la possibilità ai debitori di asportare alcunché.

                                         ogni e qualsiasi credito per la locazione o occupazione delle medesime”

                                         presso la __________, sedi di __________ “ogni e qualsiasi bene intestato al debitore […] o del quale egli è avente diritto economico”

                                  presso la __________,__________ “ogni e qualsiasi bene intestato al debitore […] o del quale egli è avente diritto economico”

                                         il tutto, in ogni istanza, fino a concorrenza di € 11'696'704.55, di GBP 2'610.– e di fr. 17'114.95 oltre agli interessi. Quale titolo del credito, CO 1 e CO 2 hanno indicato il “lodo arbitrale di cui al Doc. 4 del 29 gennaio 2016, rilasciato dal Tribunale arbitrale, con sede a __________, composto dai Signori Avv. __________ Avv. __________, Avv. __________”.

                            D.  Con quattro altre istanze separate del 2 febbraio 2016 dirette singolarmente contro RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4, CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 2, 4 e 6 LEF il sequestro:

                                  presso la D____________________ di __________

                                  “1.1. ogni e qualsiasi bene, credito, pretesa di pertinenza diretta o indiretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto è titolare e/o contitolare, avente diritto economico, in particolare, ogni e qualsiasi suo titolo obbligazionario emesso dalle società F__________, __________ (I), S__________, __________ (I), A.__________ n. 1, __________ (I) e A__________ n. 2, __________ (I), nelle proporzioni accertate nel lodo arbitrale (doc. A, p. 60-61, dispositivi no. 3-6), ovvero in ragione di Euro 3'703'081.58 per le obbligazioni S__________, __________ (I); di Euro 1'514'940.23 per le obbligazioni A__________ n. 2, __________ (I); di Euro 1'704'307.77 per le obbligazioni A__________ n. 1 e di Euro 1'184'493.90 per le obbligazioni F__________, __________ (I);

                                         1.2. ogni e qualsiasi credito del convenuto derivante dai prestiti obbligazioni (P.O.) F__________, __________ (I), P.O. S__________, __________ (I), P.O. A__________ n. 1, __________ (I) e P.O. A__________ n. 2, __________ (I), in particolare gli interessi e la riscossione dei prestiti obbligazionari;

                                         1.3. ogni e qualsiasi bene, credito, pretesa di pertinenza diretta o indiretta del convenuto nei confronti della società O__________, __________, fiduciaria che fa capo al convenuto […] e ai debitori solidali […] (Doc. B)”

 

                                  presso l’Ufficio del Registro Fondiario di __________,

                                  nelle istanze contro RE 1 e RE 3

                                  “2.1. quota parte di un mezzo della Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________ di proprietà in ragione di un mezzo di RE 1 e l’altro mezzo della sorella RE 3 (Doc. I);

                                         2.2. oltre al credito ipotecario di CHF 600'000.– (seicentomila franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. I);

                                         2.3. ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere la possibilità al debitore di asportare alcunché;

                                         2.4. ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro;

                                  2.5. quota parte di un mezzo della Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________ di proprietà in ragione di un mezzo di RE 1 e l’altro mezzo della sorella RE 3 (Doc. L);

                                         2.6. oltre al credito ipotecario di CHF 600'000.– (seicentomila franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. L);

                                         2.7. ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere la possibilità al debitore di asportare alcunché;

                                         2.8. ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro”

                                         nell’istanza contro RE 2

                                  “2.1. quota parte di un mezzo della Part. __________ RF per il Comune di __________ di proprietà in ragione di un mezzo di RE 2 e l’al­tro mezzo della moglie __________ (Doc. D);

                                         2.2. oltre al credito ipotecario di CHF 3'000'000.– (tre milioni di franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. D);

                                         2.3. ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Part. __________ del RF per il Comune di __________ senza concedere la possibilità al debitore di asportare alcunché;

                                         2.4. ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro”

                                  nell’istanza contro RE 4

                                  “2.1. Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________ di proprietà di RE 4 (Doc. G);

                                         2.2. oltre al credito ipotecario di CHF 350'000.– (trecentocinquantamila franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. G);

                                         2.3. ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere la possibilità al debitore di asportare alcunché;

                                         2.4. ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro;

                                         2.5. Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________ di proprietà di RE 4 (Doc. H);

                                         2.6. oltre al credito ipotecario di CHF 350'000.– (trecentocinquantamila franchi svizzeri) di cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005 (Doc. H);

                                  2.7. ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere la possibilità al debitore di asportare alcunché;

                                  2.8. ogni e qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro”

                                  presso la __________ di __________ incluse tutte le sue succursali “ogni e qualsiasi bene, credito, avere bancario o pretesa, cassetta di sicurezza, di pertinenza diretta o indiretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto è titolare c/o contitolare, avente diritto economico”

                                  presso la __________ di __________ incluse tutte le sue succursali “ogni e qualsiasi bene, credito, avere bancario o pretesa, cassetta di sicurezza, di pertinenza diretta o indiretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto è titolare c/o contitolare, avente diritto economico”

                                  e presso la __________ di __________ incluse tutte le sue succursali “ogni e qualsiasi bene, credito, avere bancario o pretesa, cassetta di sicurezza, di pertinenza diretta o indiretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto è titolare c/o contitolare, avente diritto economico”

                                  il tutto, in ogni istanza, fino a concorrenza di € 5'385'595.– oltre agli interessi, interessi moratori ammontanti a € 3'273'646.74 al 31 gennaio 2016 e che continueranno a decorrere sino a effettivo pagamento del credito, di fr. 7'815.– oltre agli interessi e di GBP 1'792.– oltre agli interessi. Quale titolo del credito, CO 1 e CO 2 hanno indicato il “lodo finale rilasciato in data 29.1.2016 dal Tribunale arbitrale, composto da Avv. __________, Avv. __________ e Avv. __________, con sede a Lugano-Sezione 1 (Doc. A)”.

                            E.  Avendo il Pretore accolto integralmente tutt’e otto le istanze e ordinato i corrispondenti sequestri con decreti del 3 febbraio 2016, eseguiti il giorno successivo dall’Ufficio di esecuzione (UE) di __________ e di __________, l’8 febbraio 2016 dall’UE di __________, il 22 febbraio 2016 dall’UE di __________ e il 7 marzo 2016 dall’UE di __________, con otto istanze tutte del 17 febbraio 2016 i convenuti hanno presentato opposizione ai decreti di sequestro al medesimo giudice. Con scritti 4 marzo 2016 CO 3 ha confermato l’esecutività del lodo e con osservazioni e scritto separato del 7 marzo 2016 CO 1 e CO 2 hanno da un lato chiesto di respingere l’opposizione e dall’altro confermato l’esecutività e il passaggio in giudicato formale del lodo arbitrale con la notifica alle parti. Il 10 marzo 2016 la parte convenuta ha presentato repliche “parziali”, formulando richieste di emanazione di decisione intermedia limitatamente all’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF e con osservazioni 11 e 17 marzo 2016 tutti i sequestranti vi si sono opposti. Con repliche spontanee del giorno successivo, gli opponenti hanno confermato la loro opposizione ai decreti di sequestro, mentre CO 1 e CO 2, con dupliche spontanee del 31 marzo, hanno concluso per la reiezione delle istanze. Il medesimo giorno, il Pretore ha respinto la domanda tendente all’emanazione di una decisione intermedia. Il 1° aprile 2016 anche CO 3 ha presentato dupliche spontanee, chiedendo la reiezione delle istanze.

                             F.  Statuendo con otto decisioni separate, quattro del 6 aprile 2016 nelle cause promosse nei confronti di CO 3 (inc. __________) e le altre quattro del 7 aprile 2016 in quelle dirette contro CO 1 e CO 2 (inc. __________) il Pretore ha respinto tutt’e otto le op­posizioni e confermato i sequestri, ponendo a carico di ogni singolo opponente le spese processuali di fr. 2'000.– in ogni causa e ripetibili di fr. 12'000.– a favore di CO 3, e di fr. 10'000.– a favore di CO 1 e CO 2.

                            G.  Contro le sentenze appena citate RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 sono insorti a questa Camera con otto reclami distinti del 18 aprile 2016 per ottenere l’accoglimento di tutte le opposizioni ai sequestri e la revoca degli stessi. Nelle loro osservazioni del 12 maggio e del 23 maggio 2016, i sequestranti hanno concluso per la reiezione dei reclami. Il 13 e il 17 ottobre 2016 CO 3, rispettivamente CO 2 e CO 1, hanno trasmesso a questa Camera copia dell’appello promosso il 10 ottobre 2016 dalla parte convenuta contro il lodo arbitrale 29 gennaio 2016.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono decisioni di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                           1.1  I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le otto procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

 

                           1.2  Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 18 aprile 2016 contro le otto sentenze notificate al patrocinatore della parte convenuta l’11 aprile (cfr. tracciamenti degli invii) in concreto tutti i reclami sono tempestivi.

 

                           1.3  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

                           1.4  Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                             a)  La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

 

                            b)  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

 

                             c)  Gli scritti 13 e 17 ottobre 2016 di CO 3, CO 1 e CO 2, come pure la copia dell’appello inoltrato il 10 ottobre 2016 dalla parte convenuta contro il lodo arbitrale del 29 gennaio 2016 (inc. 12.2016.89/90/1/2), sono tardivi, poiché presentati dopo la chiusura dello scambio degli allegati (sopra, consid. 1.3/b). D’altronde essi sono in ogni caso irrilevanti per l’esito della causa.

                             2.  In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

 

                           2.1  I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

 

                           2.2  Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

                             3.  Nelle decisioni impugnate il Pretore ha anzitutto constatato che, a prescindere dalla sua contestata esecutività, il lodo arbitrale rappresenta un documento atto a suffragare la verosimiglianza dell’esistenza, dell’importo e dell’esigibilità del credito. Relativamente alle tre cause di sequestro invocate dagli istanti, egli ha ritenuto che la parte sequestrante non abbia reso verosimile la prima (trafugamento di beni da parte del debitore, art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF), bensì le altre due. Oltre al fatto che gli opponenti risiedono all’estero, infatti, sarebbe dato un legame sufficiente del credito con la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF), le parti avendo sottoposto la loro controversia a un tribunale arbitrale con sede a __________, che ha applicato il diritto svizzero e per gli aspetti procedurali quello ticinese (CPC-TI). Una seconda causa di sequestro sarebbe data dal lodo arbitrale, che costituirebbe un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione nei confronti dei debitori (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), nella misura in cui esso sarebbe esecutivo sia secondo l’art. 387 CPC, sia secondo il punto 11 del compromesso arbitrale, pur essendo stato impugnato con appello dai convenuti. Il Pretore ha infine negato la legittimazione della parte convenuta a opporsi al sequestro dei beni detenuti da O__________ e/o da E__________, non avendo essa reso verosimile un interesse proprio sugli stessi, e constatato che il divieto cautelare di disposizione dei titoli obbligazionari emessi dalle società F__________, AI__________ e S__________ decretato dal tribunale arbitrale non è assimilabile a un pegno. Onde la reiezione delle opposizioni.

                             4.  Nei loro reclami gli opponenti censurano in primo luogo l’indi­­cazione della maggior parte dei crediti in valuta estera, facendo valere ch’essi avrebbero dovuti essere convertiti in valuta legale svizzera già nella procedura di sequestro, motivo per cui nella fattispecie il credito sarebbe limitato all’unico importo in franchi svizzeri, di fr. 7'815.– nelle cause di CO 1 e CO 2 e di fr. 17'114.95 in quelle di CO 3. Di conseguenza gli opponenti invocano un manifesto eccesso di valori patrimoniali sequestrati. In secondo luogo, essi contestano l’esi­stenza di una causa di sequestro, sia quella del n. 6 all’art. 271 cpv. 1 LEF che del n. 4. Per quel che concerne la prima causa indicata, i reclamanti ribadiscono che l’esecutività del lodo arbitrale prodotto dalla parte sequestrante non sia provata. Per quanto riguarda la seconda causa di sequestro, essi contestano nuovamente l’esistenza di un legame sufficiente del credito con la Svizzera, reputando che la parte sequestrante, per cittadinanza e domicilio, non incorrerebbe in alcuna particolare difficoltà nel far valere e realizzare le sue pretese in Italia, la scelta del tribunale arbitrale con sede in Svizzera, del diritto e della procedura svizzeri applicabili non essendo determinanti, poiché avvenuta per motivi d’opportunità dopo la nascita del (contestato) credito.

                             5.  Prima di entrare nel merito dei reclami occorre trattare la questione di sapere se i crediti espressi in valute estere (€ e GBP) –tutti tranne uno (di rispettivamente fr. 7'815.– e fr. 17'114.95) – sarebbero dovuti essere convertiti in franchi svizzeri già nelle istanze di sequestro.

 

                           5.1  Ora, la sentenza citata dai reclamanti a sostegno della loro tesi, emessa il 18 gennaio 2012 dal Tribunale distrettuale di Zurigo come autorità di vigilanza inferiore (BlSchK 2012, pag. 196), non riguarda né un decreto di sequestro né una decisione sull’oppo­­sizione al sequestro, bensì un’esecuzione a convalida del sequestro. Corrisponde tuttavia al vero che per alcuni autori la pretesa del sequestrante formulata in valuta estera dev’essere trasformata in franchi svizzeri in analogia con l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, e ciò al tasso di conversione del giorno della presentazione dell’istanza di sequestro (Daniela Frenkel in: ZStV – Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band/Nr. 170, Informationsbeschaf­fung zur Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen sowie Auskunftspflichten im Arrestvollzug unter besonderer Berücksichtigung der Arrestrevision 2011, 2012, pag. 58 con diversi rimandi non tutti pertinenti; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 17 ad art. 271 LEF; invece né Meier-Dieterle [in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 6-7 ad art. 274 LEF] né Stoffel [in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 274 LEF] menzionano l’esigenza di conversione, il primo limitandosi ad accennarvi in un esempio [n. 28 ad art. 271]). Anche la giurisprudenza zurighese ammette tale conversione (sentenze dell’Obergericht n. PS160037 del 31 marzo 2016, consid. 4 e PS120035 del 20 aprile 2012, consid. 7). E il modulo ufficiale prescritto dal Tribunale federale (n. 45) prevede l’indicazione del credito in franchi svizzeri. D’altra parte, la ratio legis dell’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, secondo cui la conversione è necessaria in vista del pagamento del debito con il ricavato della realizzazione, che normalmente si ottiene in valuta svizzera, e del rilascio degli attestati di carenza di beni (DTF 115 III 40, consid. 3/a), non è calzante per il sequestro. L’indicazione del controvalore del credito in franchi svizzeri è tuttavia necessaria, solitamente, per permettere all’ufficio d’esecuzione di limitare il sequestro a quanto basti per garantirlo in capitale, interessi e spese (art. 97 cpv. 2, per il rinvio dell’art. 275 LEF), ove gli attivi sequestrati non siano crediti espressi nella stessa divisa della pretesa del sequestrante.

 

                           5.2  Nella fattispecie la questione può comunque essere lasciata aperta. I reclamanti non esplicitano, in effetti, quale pregiudizio causerebbe loro la carente indicazione dei crediti (tranne uno) in franchi svizzeri. E non è dato di vedere quale esso potrebbe essere. Anzitutto il tasso di conversione è ritenuto un fatto notorio (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.32 del 3 dicembre 2014, consid. 5.1), tanto che gli uffici d’esecuzione ticinesi hanno convertito d’ufficio i crediti dei decreti di sequestro in franchi svizzeri (doc. V e Z prodotti con le osservazioni ai reclami di CO 1 e CO 2, doc. 2 nelle cause contro CO 3). Gli opponenti non allegano di avere contestato l’esecuzione dei sequestri né che il valore dei beni sequestrati superi l’importo dei crediti vantati dai sequestranti. Priva d’interesse giuridico, la censura è quindi irricevibile.

 

                           5.3  Del resto, la questione risulta nel frattempo superata, poiché non è contestato – ed è noto a questa Camera – che i sequestri sono stati convalidati mediante otto esecuzioni (n. __________) presso l’UE di __________ Orbene, essendo state promosse al foro dei sequestri (stante il domicilio dei debitori all’estero), le esecuzioni a convalida non possono, da un lato, vertere su un importo superiore alla pretesa fatta valere con i sequestri (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 28 ad art. 52 LEF), e dall’altro ne limitano invece la portata qualora verta su un importo inferiore, dal momento che i sequestri decadono per la parte non convalidata (cfr. art. 280 n. 1 LEF). In altre parole, l’esten­­sione dei sequestri è (ri)definita dall’importo dedotto nelle esecuzioni a convalida, importo che necessariamente è espresso in valuta svizzera (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF) ed è a richiesta dei procedenti riconvertito al momento della continuazione dell’esecu­­zione (art. 88 cpv. 4 LEF).

                             6.  Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie è controversa soltanto quella relativa alla causa di sequestro.

 

                           6.1  Il Pretore ha considerato realizzate sia la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF sia, sussidiariamente, quella del n. 4. I reclamanti le contestano entrambe.

 

                             a)  Secondo la legge la causa di sequestro stabilita al n. 4 è data in particolare quando il debitore non dimora in Svizzera, “se non vi è altra causa”, e il credito ha un legame sufficiente con la Svizzera. Una parte della dottrina conferisce quindi a tale causa carattere sussidiario rispetto alle altre (Stoffel, op. cit., n. 78 ad art. 271 con rinvii, in particolare a Matteo Pedrotti, Le séquestre international, 2001, pag. 153). A giusta ragione due autori precisano che il creditore non è tenuto a rendere verosimile l’assenza di un’altra causa di sequestro – condizione negativa introdotta nella legge del 16 dicembre 1994 senza una parola di spiegazione (Gilliéron, op. cit. n. 54 ad art. 271; Meier-Dieterle, op. cit., n. 17 ad art. 271). Incombe al giudice di decidere se, e quale o quali cause sono realizzate.

 

                            b)  Tutt’al più ci si potrebbe interrogare se la norma proibisce al debitore d’invocare un’altra causa di sequestro ove egli abbia indicato quella del n. 4 oppure se il giudice è tenuto a verificare l’esi­­stenza di eventuali altre cause di sequestro prima di quella del n. 4. La risposta è negativa a entrambe le domande. La condizione in questione non ha conseguenze pratiche. Tutte le cause di sequestro hanno esattamente lo stesso effetto giuridico. Ne basta la realizzazione di una sola per giustificare il sequestro (se pure l’esistenza del credito e l’appartenenza dei beni da sequestrare sono resi verosimili). Poco importa quale sia. Qualora la causa del n. 4 sia data, il sequestro va infatti decretato non solo se è l’unica disponibile ma anche se ne sono adempiute una o più altre, poiché anche volendo scartare la causa qualificata come sussidiaria ne rimarrebbe comunque (almeno) un’altra. L’utilità della condizione di sussidiarietà non è dunque solo dubbia (Pedrotti, op. cit., pag. 154 ad C) ma praticamente nulla (l’auto­­re citato ipotizza un influsso sulla decisione del giudice senza specificare quale). Per economia di giudizio, si esaminerà pertanto per prima la causa del n. 4.

 

                           6.2  I reclamanti contestano l’esistenza di un legame sufficiente del credito con la Svizzera, ricordando che al riguardo è necessaria una ponderazione tra l’interesse della tutela del creditore (da eccessive difficoltà nella realizzazione del suo diritto all’estero) e il legittimo interesse del debitore di non subire sequestri senza una specifica causa che non sia quella del n. 4. Essi reputano che nel caso concreto vi sia un’evidente situazione di abuso, considerato che tutte le parti sono cittadini italiani domiciliati in Italia, sicché la parte sequestrante non incorrerebbe in alcuna particolare difficoltà nel far valere e realizzare le sue pretese in Italia. Inoltre il fatto che le parti abbiano convenuto di sottoporre la loro controversia a un tribunale arbitrale svizzero, di dare mandato agli arbitri di decidere in equità ispirandosi al diritto svizzero e di disciplinare la procedura secondo le norme processuali ticinesi non sarebbe determinante, poiché tali scelte sono avvenute dopo la nascita del (contestato) credito e l’operazione che ha causato il contenzioso è un aumento di capitale – deliberato a __________ – di una società italiana con sede in Italia.

 

                           6.3  In linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non dev’essere interpretata in modo restrittivo (DTF 123 III 496, consid. 3/a; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pagg. 440 seg.; Lucien Gani, Le “lien suffisant avec la Suisse” et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à l’étranger (art. 271 al. 1er ch. 4 nLP), in: SJZ 92 (1996), pagg. 229 seg.; Pe­drotti, op. cit., pagg. 188 seg.). Nell’applicazione della norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”), volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (DTF 135 III 613 consid. 4.5; 124 III 220 consid. 3; Pedrotti, op. cit., pagg. 190 seg.).

 

                             a)  È comunemente ammessa la verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera, segnatamente quando il sequestrante vi ha il domicilio o la sede (sentenza della CEF 14.2000.73 dell’11 ottobre 2000, consid. 2.2/d, con rif.; Stoffel, op. cit., n. 91 ad art. 271) o se vi sussiste un punto di collegamento secondo il diritto internazionale privato (sentenza della CEF 14.2000.126 del 26 febbraio 2001, consid. 4.2/c; Stoffel, op. cit., n. 92 ad art. 271), ad esempio nei casi in cui si trova in Svizzera il luogo di esecuzione dell’obbligazione del debitore (Stoffel/Chabloz in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 79 ad art. 271 LEF) o della controprestazione del creditore sequestrante (DTF 123 III 496, consid. 3/a), il luogo in cui è sorto il contratto (FF 1991 III 117 ad 208.1; sentenza della CEF 14.2002.97 del 16 dicembre 2002, consid. 3.1/c [almeno se il contratto è stato concluso tra presenti]) o il foro dell’azione di merito (DTF 124 III 220, consid. 3b/bb; Gilliéron, op. cit., n. 75 ad art. 271), oppure quando il diritto applicabile al credito è quello svizzero (Louis Gaillard Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l’étranger, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997, n. 36-38; Michele Patocchi/ Severio Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l’art. 271 al. 1er ch. 4 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, 2000, pag. 397; sentenza della CEF 14.2011.225/14.2012.4 del 16 febbraio 2012, consid. 4.2 e 4.3). Anche l’elezione del diritto svizzero o la proroga del foro in Svizzera sono sufficienti a rendere verosimile la causa del n. 4 (Stoffel, op. cit., n. 92 ad art. 271). Non è necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati e basta la sua semplice verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013 consid. 5.2.1. e 5.2.4, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350, SJ 2013 I 496, JdT 2014 II 170 e RSDIE 2013, 457).

 

                            b)  Nel caso in esame, è pacifico che le parti hanno scelto di sottoporre la loro controversia a un tribunale arbitrale con sede a __________ (doc. 3, pt. 2), di far decidere gli arbitri ex aequo et bono ispirandosi al diritto svizzero (doc. 3, pt. 4) e di disciplinare la procedura secondo il codice di procedura civile ticinese, salvo le eccezioni previste nel compromesso arbitrale (doc. 3, pt. 5). Sono tutte quelle circostanze che secondo la giurisprudenza e la dottrina appena citate sono atte a rendere verosimile l’esistenza di un legame del credito sufficiente con la Svizzera. I reclamanti ne sostengono tuttavia l’irrilevanza poiché sono successive alla nascita dei crediti vantati dai sequestranti. A torto. Il giudice deve infatti verificare l’esistenza dei presupposti per la concessione del sequestro al momento in cui statuisce, anche in sede di opposizione (DTF 140 III 471 consid. 4.2.3), non quindi al momento in cui il credito è sorto. I sequestri non paiono d’altronde manifestamente abusivi, poiché contrariamente al caso in cui il creditore domiciliato all’estero crea a posteriori unilateralmente una causa di sequestro cedendo il proprio credito a una persona domiciliata in Svizzera (v. Stoffel, op. cit., n. 91 ad art. 271), nella fattispecie l’elezione di diritto e la proroga di foro sono consensuali. Che tali scelte siano state dettate da motivi di opportunità – peraltro di dubbia difendibilità vista la volontà dichiarata di nascondere attivi al fisco estero – non muta il fatto che hanno creato o anzi rafforzato un legame con la Svizzera.

 

                             c)  Non va infatti dimenticato che parte delle società ricollegabili al gruppo Z__________ sono gestite e/o domiciliate presso la D____________________ di __________ come risulta dal verbale e ordinanza preliminare dell’arbitrato (doc. N pag. 1 in fondo). Ora, è considerata quale fattore di collegamento anche l’attività commerciale del debitore con cui il credito è connesso (già citata sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 consid. 5.2.2, con numerosi rinvii, e 5.2.4).

 

                            d)  I reclamanti reputano ancora che nella ponderazione dei contrapposti interessi delle parti occorra considerare che esse sono tutte cittadini italiani domiciliati in Italia, sicché la parte sequestrante non incorrerebbe in alcuna particolare difficoltà nel far valere e realizzare le sue pretese in Italia, onde l’assenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Sennonché essi misconoscono che il foro arbitrale a __________ è esclusivo e che i tribunali italiani non hanno la competenza per ordinare misure esecutive in Svizzera. Nella ponderazione occorre tenere conto dei tempi e delle difficoltà legate con eventuali procedure di riconoscimento incrociate (del lodo arbitrale svizzero in Italia e di possibili misure conservative italiane in Svizzera) e dei consecutivi rischi di espatrio degli attivi da sequestrare nel frattempo. Ad ogni modo le pretese della parte sequestrante non paiono garantite meglio davanti ai tribunali italiani che in Svizzera, ciò che giustifica già in sé l’ammissione di un legame sufficiente con quest’ultima (DTF 124 III 221 consid. 3/b/bb). Infine, come visto (consid. 6.3/a in fine) l’e­sistenza di numerosi punti di collegamento con l’Italia non impedisce di ammettere che quelli con la Svizzera siano sufficienti nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. La decisione del Pretore di riconoscere la causa del n. 4 verosimile è pertanto ineccepibile, sicché i reclami vanno respinti.

                             7.  Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime vanno fissate in virtù del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’uffi­­cio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC. Si giustifica di rimanere al limite inferiore della tariffa per valori litigiosi di complessivi fr. 9'662'904.95 nella causa contro CO 1 e CO 2, e di fr. 12'999'583.90 in quella contro CO 3 (al tasso di cambio del 2 febbraio 2016 – giorno della presentazione delle istanze di sequestro – di €/CHF 1.1147 e di GPB/CHF 1.469417 forniti dal sito “www.__________.com”, v. DTF 137 III 625 consid. 3) e dell’effettivo lavoro svolto dai patrocinatori dei sequestranti, risoltosi nella redazione per ognuno di essi di quattro allegati di osservazioni, i cui contenuti sono praticamente identici in una causa come nell’altra.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), entrambi i valori litigiosi (sopra consid. 7) superano ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.85) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.

 

                                  2.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 2 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.86) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.

 

                                  3.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 3 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.87) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.

 

                             4.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 4 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.88) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.

 

                             5.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 4 contro CO 3 (inc. 14.2016.89) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.

 

                                  6.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 contro CO 3 (inc. 14.2016.90) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.

 

                             7.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 2 contro CO 3 (inc. 14.2016.91) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.

 

                             8.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 3 contro CO 3 (inc. 14.2016.92) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.

 

                             9.  Notificazione a:

 

–;

–;

–  , ,.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).