Incarti n.
14.2016.94

14.2016.96

Lugano

3 novembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 febbraio 2016 da

 

 

RE 1,

(patrocinata dall’avv. PA 1,)

 

 

contro

 

 

CO 1,

CO 2,

CO 3,

(patrocinati dall’avv. PA 2,)

 

 

 

 

giudicando sui reclami del 21 aprile 2016 presentati da entrambe le parti contro la decisione emessa l’11 aprile 2016 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 29 gennaio 2013 è deceduto ad A__________ __________ __________, lasciando per testamento ai figli CO 1, CO 2 e CO 3 l’intera eredità e alla moglie di seconde nozze, RE 1, un lascito sotto forma del pagamento vita natural durante con la sostanza successoria degli interessi ipotecari e degli ammortamenti relativi alla particella n. __________ RFD di __________, ch’egli aveva donato a lei il 17 maggio 2006. Dall’inventario della sostanza del defunto e della moglie allestito il 16 luglio 2014 ai fini fiscali dall’esecutore testamentario, avv. __________ B__________, si evince un saldo netto (dopo deduzione dei passivi) di fr. 674'231.–. Oltre al fondo già citato sono indicati come intestati alla moglie due conti, uno presso il __________ di fr. 922'204.– e l’altro presso la __________ di fr. 4'652.–.

 

                            B.  Con un’istanza di conciliazione inoltrata il 10 febbraio 2014 alla Pretura di Locarno-Campagna, i figli del defunto hanno chiesto in particolare la riduzione delle liberalità da lui eseguite in vita a favore di RE 1 nella misura di fr. 6'000'000.– e la condanna di quest’ultima a pagare a ognuno di loro fr. 2'000'000.– oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2013, riservato qualsiasi adeguamento di questi importi a dipendenza delle risultanze del­l’istruttoria. Il 16 dicembre 2015 la vedova ha venduto il suo immobile a terzi per fr. 4'500'000.– e, dopo pagamento dei pegni immobiliari, provvigioni di mediazione, tasse e spese, ha fatto ver­sare fr. 2'164'114.75 sul suo conto presso il __________ di A__________. Nel febbraio 2016 RE 1 ha poi fatto trasportare dalla casa di A__________ ai depositi della B__________ SA a __________ le sue masserizie, mobili, suppellettili, oggetti di casa e sopramobili, e si è trasferita da un conoscente ad __________.

 

                            C.  Con istanza 8 febbraio 2016 diretta contro RE 1, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il sequestro “di tutte le relazioni bancarie” di spettanza della convenuta presso la B__________ AG di A__________ e della sede principale di __________, presso il __________ di A__________ e della sede principale di __________ e presso la __________ SA di L__________ (e della sede principale di __________), il tutto fino a concorrenza di fr. 6'000'000.–, ossia fr. 2'000'000.– per ciascun figlio, oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2013. Quale titolo del credito i sequestranti hanno indicato una pretesa a titolo di riduzione nel senso dell’art. 527 cpv. 4 CC e quale causa del sequestro il trafugamento dei beni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF) e, nel caso avesse già lasciato la Svizzera, il domicilio della debitrice all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

 

                            D.  Con decreto del giorno successivo (inc. __________) il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di quanto richiesto, rendendo attenti i creditori in merito alla loro responsabilità nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse essere accertata giudizialmente l’inesistenza del credito. Essendo il sequestro stato eseguito lo stesso 9 febbraio 2016 dall’Uffi­­cio di esecuzione di __________ (verbale n. __________), con istanza 17 febbraio 2016 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice, chiedendo il versamento da parte degli istanti di una garanzia pari al 10% della pretesa da loro vantata. Alludienza di discussione del 7 marzo 2016 la parte debitrice ha confermato la sua opposizione, mentre le controparti hanno concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le loro rispettive posizioni.

 

                            E.  Statuendo con decisione 11 aprile 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione e confermato il sequestro limitatamente a fr. 800'000.– (anziché fr. 6'000'000.–), ha condannato i sequestranti al pagamento di fr. 80'000.– a titolo di garanzia ex art. 273 LEF, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata da RE 1 all’udienza del 7 marzo 2016, ponendo le spese processuali di fr. 2'000.– a carico dell’opponente in ragione di un terzo e per la rimanenza a carico dei sequestranti, tenuti a rifondere alla sequestrata fr. 3'000.– per ripetibili. Il primo giudice ha inoltre assegnato le spese della decisione di sequestro (inc. __________) con lo stesso criterio di ripartizione.

 

                             F.  Contro la sentenza appena citata sia RE 1 sia CO 1, CO 2 e CO 3 sono insorti a questa Camera con due reclami del 21 aprile 2016, il primo (inc. n. 14.2016.94) inteso alla riforma della stessa nel senso dell’acco­­glimento integrale dell’opposizione al sequestro, e il secondo (inc. 14.2016.96) tendente all’annullamento della decisione impugnata e al mantenimento del sequestro. Con decreto del 25 aprile 2016, il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo postulata dai figli __________.

 

                            G.  Nelle loro rispettive osservazioni del 12 e del 19 maggio 2016, ciascuna delle parti ha chiesto di respingere il reclamo dell’altra con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con scritto inoltrato spontaneamente il 1° giugno i sequestranti hanno postulato nuovamente l’assunzione agli atti della documentazione bancaria richiesta col reclamo e prodotto una copia della petizione (azione di riduzione) da essi inoltrata il 30 maggio 2016 alla Pretura di Locarno-Campagna. Nel suo scritto spontaneo del 6 giugno 2016, RE 1 si è opposta alla richiesta, producendo poi il 6 settembre la risposta alla suddetta petizione e il certificato del suo nuovo domicilio ad __________. Infine il 13 settembre 2016 i figli __________ hanno preso posizione su quanto prodotto dalla controparte, contestandolo.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                           1.1  I reclami in esame, seppur con conclusioni divergenti, sono diretti contro la stessa decisione. Per motivi di economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

 

                           1.2  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 21 aprile 2016 contro la sentenza notificata a entrambe le parti il 12 aprile, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.

 

                           1.3  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

 

                           1.4  Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                             a)  La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

 

                            b)  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

 

                             c)  Nella fattispecie, sia l’opponente sia i sequestranti hanno prodotto nuovi documenti dopo la chiusura dello scambio degli allegati, quindi dopo le osservazioni ai rispettivi reclami di controparte (v. sopra ad F). Secondo la giurisprudenza della Camera testé ricordata tale documentazione è irricevibile. Sia i figli __________ sia RE 1 pretendono nondimeno che quanto da loro prodotto con gli scritti del 1° giugno, rispettivamente del 6 giugno 2016 inoltrati spontaneamente a questa Camera, sia ammesso agli atti alla stregua dei documenti acclusi ai reclami e alle osservazioni. Le parti misconoscono, tuttavia, che i documenti in questione hanno chiuso lo scambio degli allegati e per tale motivo sono ricevibili, a differenza degli atti e documenti inoltrati successivamente. Ammettere senza limiti di tempo documenti anche voluminosi contraddirebbe d’altronde il carattere sommario della procedura di sequestro, di cui il legislatore ha tenuto conto aprendo unicamente la via del reclamo senza riguardo al valore litigioso. Per questo motivo, sia l’azione di riduzione del 30 maggio 2016 prodotta da CO 1, CO 2 e CO 3 con la loro replica spontanea, sia la risposta alla stessa e il certificato di domicilio ad __________ presentati da RE 1 con scritto del 6 settembre 2016, sono irricevibili. Come si vedrà, non sono comunque di rilievo per l’esito del giudizio odierno.

                             2.  In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

 

                           2.1  I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

 

                           2.2  Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’attivo della successione fu __________ __________ poteva essere prudenzialmente stimato in fr. 550'000.– e vi ha aggiunto il prezzo di vendita della villa di A__________ che il defunto marito aveva donato a RE 1, poi venduta a terzi per fr. 2'164'000.–, non escludendo che potesse sottostare a riduzione. Il primo giudice non ha invece preso in considerazione l’importo versato dal defunto alla fondazione che porta il suo nome, di cui la vedova è beneficiaria. Ciò premesso, egli ha concluso che RE 1 ha ricevuto beni per un valore superiore ai 5/8 dell’intera successione, stabilendo la differenza – e quindi il credito degli eredi – in fr. 800'000.– (anziché fr. 6'000'000.– da essi vantati). Il magistrato non ha preso in considerazione l’importo versato dal defunto alla fondazione che porta il suo nome, di cui la vedova è beneficiaria, poiché risultano dagli atti costanti prelevamenti di denaro dalla stessa, tali da ritenerla probabilmente priva di mezzi liquidi.

 

                                  In merito alla causa del sequestro, rilevato che, da una parte, dopo la vendita della villa l’opponente non ha cercato un’altra sistemazione e ha depositato i suoi mobili dalla B__________ SA, e dall’altra non ha documentato la riduzione del suo conto presso il __________ di A__________ da fr. 922'204.– al momento del decesso del marito a fr. 200'000.– a quello del sequestro, il Pretore ha ritenuto non si potesse escludere la volontà della vedova di trasferirsi all’estero e di trasferire beni all’estero. Infine, egli ha respinto sia la richiesta di assistenza giudiziaria sia quella di edizione di documenti formulate da RE 1, obbligando i sequestranti – in parziale accoglimento dell’opposizione – al versamento di fr. 80'000.– a titolo di garanzia ex art. 273 LEF.

 

                             4.  Nel suo reclamo, RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver ignorato, nel suo esame degli attivi della successione, alcuni beni (ossia la metà di un appartamento nel __________ appartenente al defunto, del valore di fr. 1'000'000.–, e un quadro di M__________ di cui egli risulta comproprietario) che, a suo dire, oltre a essergli noti, se fossero da lui stati presi in considerazione, avrebbero azzerato qualsiasi credito di riduzione ereditaria nei suoi confronti. Ritiene pertanto il credito vantato dai sequestranti inesistente e fondato su un’azione “a fini intimidatori”. In merito ai motivi del sequestro, la reclamante invoca la propria assoluta trasparenza e correttezza nel comportamento da lei adottato nella vendita della villa ad A__________, avvenuta “alla luce del sole”, contestando pertanto l’asserito trafugamento dei beni nel senso dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF. Ribadisce di non avere alcuna intenzione di trasferirsi all’estero e di alloggiare temporaneamente presso un conoscente ad __________ per evitare di “prendere impegni che non avrebbe potuto adempiere”. A mente di RE 1, non avendo il Pretore escluso che lei potesse trasferirsi o trafugare i propri beni all’estero, egli l’avrebbe messa nella posizione di dover fornire una prova impossibile, con un’argomenta­­zione arbitraria e lesiva dell’art. 271 LEF. Chiede pertanto l’an­­nullamento della decisione impugnata e quindi del sequestro, mantenendo in caso contrario la propria richiesta di garanzia del 10% della somma riconosciuta.

 

                             5.  Con il loro reclamo, i figli di __________ __________ producono nuovi elementi che, a loro dire, comproverebbero che RE 1 ha ricevuto dal marito anche altri beni non presi in considerazione dal Pretore (3 milioni di marchi tedeschi e una casa a __________). I reclamanti rimproverano poi al primo giudice una violazione dell’art. 254 CPC per non aver acquisito agli atti gli estratti mensili dei conti bancari intestati a RE 1 relativi agli ultimi dieci anni e la documentazione concernente gli ordini e i contratti con la società di __________ B__________ SA, respingendo la loro richiesta di assunzione delle prove senza fornire alcuna motivazione in merito. A loro dire, l’acquisizione di tali documenti avrebbe permesso al Pretore di convincersi in merito al buon fondamento del loro credito nei confronti dell’oppo­­nente, ben superiore a quello di fr. 800'000.– da lui riconosciuto. Chiedono pertanto alla Camera di “ovviare direttamente a questo vizio” assumendo in questa sede le prove richieste. I reclamanti eccepiscono poi una violazione dell’art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF da parte del Pretore, che con un esame del credito da loro vantato quasi esteso quanto quello di merito, lo ha limitato a fr. 800'000.– sulla base di due accertamenti arbitrari: il primo relativo al valore della villa di A__________, il secondo in merito agli interessi da lui calcolati. In conclusione, essi chiedono il mantenimento del sequestro per l’intero importo con cui è stato ordinato e la fissazione di una garanzia per eventuali pretese di risarcimento del danno subito da RE 1, importo che sarà restituito entro un anno dalla revoca del sequestro, se entro tale termine l’opponente non avrà promosso alcuna azione di risarcimento del danno.

 

                             6.  Prima di passare in rassegna le condizioni stabilite per la concessione del sequestro (sotto, consid. 7), sul piano processuale occorre ricordare che essendo la procedura in esame di carattere sommario (sopra, consid. 1.2) e stante l’esigenza di celerità che la caratterizza, sono ammissibili solo le prove che possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC), ovvero in linea di massima i documenti immediatamente ostensibili dalle parti (v. Jent-Sørensen in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 254 CPC; sopra consid. 1.4/b), in particolare quelli acclusi ai loro atti processuali (Güngerich in: Berner Kom­mentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 2 ad art. 254 CPC). Unicamente per i procedimenti che per natura giungono a una decisione definitiva sono ammessi altri mezzi di prova (art. 254 cpv. 2 lett. b CPC; Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 254 CPC Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Com­mentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1127 ad 2). Non è però il caso delle cause di opposizione al sequestro, che hanno carattere tipicamente provvisorio (sopra consid. 2.1; Klinger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 1a ad art. 254 CPC). Va pertanto respinta la richiesta di assunzione degli estratti bancari mensili (presso __________ SA, __________ SA e __________ SA) e degli ordini conferiti da RE 1 alla B__________ SA formulata dai sequestranti a questa Camera (reclamo, pag. 6 ad 2). Tale assunzione apparirebbe del resto incompatibile con il divieto dei sequestri esplorativi.

 

                             7.  Delle tre condizioni (cumulative) stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie due sono controverse, quelle relative all’esistenza del credito e alla causa del sequestro. La prima questione da esaminare nel caso in rassegna è quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato il diritto laddove ha considerato verosimile, sulla base della documentazione prodotta, la causa del sequestro fondata sull’art. 272 cpv. 1 cifra 2 LEF. Infatti, contrariamente a quanto sostiene RE 1 nel suo reclamo, il primo giudice ha incentrato la sua motivazione proprio su tale tipo di causa, poiché quella prevista alla cifra 4 (domicilio all’estero del debitore) nel caso specifico non è evidentemente data, la debitrice risiedendo tuttora in Svizzera.

 

                           7.1  In merito alla causa del sequestro, il Pretore ha riconosciuto che RE 1 ha mantenuto formalmente il proprio domicilio ad A__________ e si è trasferita ad __________, sempre in Svizzera, presso un conoscente, ma ha considerato che la sua volontà dichiarata di rimanere in Svizzera non risultasse corroborata da alcun altro documento o elemento probatorio. Anzi, posto che, da una parte, dopo la vendita della villa l’opponente non ha cercato un’altra sistemazione e ha depositato i suoi mobili dalla B__________ SA, e dall’altra non ha documentato i motivi della riduzione del suo conto presso il __________ di A__________ da fr. 922'204.– al momento del decesso del marito a fr. 200'000.– a quello del sequestro, non si può escludere – a giudizio del Pretore – la sua volontà di trasferirsi all’estero e di trasferire beni all’estero.

 

                           7.2  Da parte sua la reclamante invoca l’assoluta trasparenza e correttezza del proprio comportamento in occasione della vendita della villa di A__________, avvenuta “alla luce del sole”, con contestuale versamento del ricavo netto della vendita sul proprio conto presso il __________ di A__________, a tutti noto. Ribadisce di non avere alcuna intenzione di trafugare i propri beni e di non volersi trasferire all’estero. A suo dire, a seguito del sequestro di tutti i suoi beni e “nell’incertezza di poter disporre a breve della liquidità necessaria”, ella ha dovuto sospendere la ricerca di un appartamento, optando per una sistemazione transitoria presso un suo conoscente ad __________. A mente di RE 1, nell’ipotizzare che lei possa trasferirsi all’estero o trafugarvi i propri beni, il primo giudice l’avrebbe posta nella posizione di dover fornire una prova impossibile, con un’argomentazione arbitraria e lesiva dell’art. 271 LEF.

 

                           7.3  La realizzazione di una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14 ad § 51; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92, consid. 3b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l’esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenza della CEF 14.2006.64 del 5 settembre 2006 consid. 6.2, con rinvii).

 

                                  Contrariamente a quanto lascia intendere il testo dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, anche atti di preparazione di un trafugamento di beni possono bastare, secondo le circostanze, a giustificare il sequestro, che se presupponesse il compimento effettivo del trafugamento verrebbe eseguito sempre troppo tardi (sentenza del Tribunale federale 5P.256/2006 del 4 ottobre 2006, ZZZ/RSPC 2006 pag. 433 consid. 2.1; Meier/Dieterle in: SchKG, Kurzkom­mentar, 2a ed. 2014, n. 19 ad art. 271 LEF). Spetta al sequestrante di rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789 segg. n. 88c consid. 4.2/a).

 

a)     Non è contestato che la vendita – tramite contratto del 4 dicembre 2015 (doc. 8) – della villa di RE 1, donatale il 17 maggio 2006 dal defunto marito (doc. 4), e il deposito del ricavo su un suo conto in Svizzera non configura ancora un atto di trafugamento. La semplice alienazione di beni immobili, infatti, non costituisce in sé una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, poiché sono necessari altri indizi concreti e oggettivi atti a rendere verosimile che il debitore stia tentando di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dell’istante ostacolandone le possibilità di esecuzione (sentenze della CEF 14.2004.91 già citata, consid. 4.2/a, 14.2015.182 del 22 gennaio 2016 consid. 7.3/a).

 

                            b)  Il Pretore, però, non ha fondato la causa di sequestro sulla vendita della villa bensì sul comportamento della vedova dopo la stessa. Al riguardo RE 1 non contesta che al momento del sequestro le sue masserizie fossero depositate presso una ditta di trasporto e che lei non avesse ancora individuato alcuna nuova sistemazione, tanto da spingerla a trasferirsi presso un conoscente ad __________. A fronte di queste circostanze, dalle quali il Pretore poteva senza arbitrio ritenere verosimile che RE 1, dopo aver monetizzato il suo principale attivo in Svizzera in pendenza dell’azione di riduzione ereditaria promossa dagli eredi contro di lei, stesse per lasciare la Svizzera con i propri beni, spettava a lei rendere credibile la sua dichiarata volontà di rimanere in Svizzera. Ora, ella non ha documentato alcuna ricerca di un nuovo alloggio. Vero è che il sequestro di quel che sem­brano le sue uniche risorse ha potuto determinarla a sospendere le sue ricerche, ma è quantomeno sintomatico che dal momento della vendita del fondo, il 4 dicembre 2015, alla data del sequestro (il 9 febbraio 2016) RE 1 non abbia apparentemente intrapreso nulla, pur sapendo che avrebbe dovuto lasciare la casa al più tardi entro il 29 febbraio 2016 (doc. 8, pag. 4). Indizi di preparazione alla fuga o a trafugamenti di beni sono innegabili. Sapere se bastavano da soli come causa di sequestro è un quesito che può essere lasciato indeciso, perché il Pretore ha anche considerato un’altra circostanza che già da sé indizia il trafugamento di un altro bene: l’occultamento di fr. 700'000.– dal conto presso il __________ intestato a RE 1.

 

                             c)  Dall’estratto della suddetta relazione bancaria relativo all’anno 2012 risultava infatti un saldo di fr. 922'203.76 (doc. I). Secondo le stesse allegazioni della vedova, oltre al provento della vendita della villa, sul conto rimarrebbero oggi solo circa fr. 200'000.– (osservazioni complementari del 7 marzo 2016, pag. 3 ad 8). In sede di udienza dello stesso 7 marzo 2016, l’opponente ha poi lasciato intendere – in modo invero poco chiaro, siccome afferma pure che i fr. 922'204.– erano patrimonio suo – di averne trasferito una parte al proprio figlio, poiché di spettanza di lui (verbale di udienza, pag. 6). Fatto sta che – come d’altronde rilevato dal Pretore – in assenza di documenti che rendano verosimile l’ob­bligo della vedova di versare fr. 700'000.– al figlio, è legittimo il sospetto che RE 1 abbia occultato tutto o parte di quel­l’importo. Tanto più che nel suo reclamo ella non accenna più alla questione. Ciò potrebbe invero far nascere dubbi addirittura sulla ricevibilità della censura, ricordato che il Tribunale federale non entra in materia in caso di mancata contestazione di una delle motivazioni indipendenti della sentenza impugnata (DTF 142 III 368 consid. 2.4 e i rinvii). Per quanto attiene alle procedure di ricorso cantonali, la questione è però controversa a seconda della portata attribuita all’art. 57 CPC, che obbliga il tribunale ad applicare il diritto d’ufficio (v. Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, pagg. 388 seg. n. 901 e i rinvii in nota 2955). Nel caso specifico, a supporre ammissibile, la censura va comunque respinta poiché gli indizi accertati dal Pretore costituiscono quell’“inizio di prova” che secondo la giurisprudenza già ricordata (sopra consid. 2.1) basta a rendere verosimile un rischio di trafugamento sufficiente a ritenere adempiuta la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.

 

                             8.  Scartate le censure relative alla causa del sequestro, rimane da verificare se la decisione del Pretore sul credito vantato dai sequestranti, ritenuto verosimile per fr. 800'000.–, resiste alle critiche sia della parte sequestrante, che chiede di estendere il sequestro a fr. 6'000'000.–, sia dell’opponente, la quale invece ne nega l’esistenza.

 

                           8.1  Dei singoli elementi forniti dai sequestranti a sostegno della pro­pria pretesa di fr. 6'000'000.–, il Pretore ne ha ritenuto verosimili soltanto alcuni a concorrenza di fr. 800'000.–, e ciò sulla base del­l’inventario fiscale della successione fu __________ __________, allestito dall’esecutore testamentario, da cui si evince una sostanza ereditaria netta di fr. 674'231.– (doc. H), poi ridotta e stimata prudenzialmente in fr. 300'000.– tenuto conto della vendita di alcuni oggetti nonché dell’onorario e delle spese dell’ese­­cutore, stimati complessivamente in fr. 250'000.–. Il primo giudice non ha d’altronde escluso che la donazione della villa di A__________ potesse sottostare a riduzione, alla luce di uno scambio di posta elettronica in cui il defunto aveva dichiarato di aver adottato delle disposizioni legali – da lui ritenute quale unico metodo astuto (“kluge Methode”) – per proteggere la moglie dai suoi eredi. Il Pretore ha così aggiunto alla sostanza ereditaria il ricavo netto della vendita, pari a fr. 2'164'114.75 (doc. 9). Ne ha dedotto che RE 1 ha verosimilmente ricevuto beni per un valore superiore ai 5/8 dell’intera successione, motivo per cui, al fine di garantire la legittima spettante ai figli, ella dovrebbe corrispondere loro fr. 624'000.– (3/8 di [fr. 2'164'114.75 + fr. 300'000.–] meno fr. 300'000.–), cui vanno aggiunti gli interessi al 5% sul credito per cinque anni, ossia un importo arrotondato di fr. 800'000.–.

 

                           8.2  Con il loro reclamo CO 1, CO 2 e CO 3 producono nuove prove – tra cui la dichiarazione scritta della segretaria che aveva gestito il patrimonio del defunto (doc. 2) – che a loro dire comproverebbero tutta una serie di atti pregiudizievoli commessi dal padre nei loro confronti, tra cui la donazione a RE 1 di 3 milioni di marchi tedeschi (pari a quel momento a circa fr. 2'600'000.–), all’inizio della loro relazione ai primi anni novanta, e di una casa a __________, il cui valore si aggira tra fr. 1'500'000.– e fr. 1'800'000.–. D’altronde, i figli __________ lamentano una violazione dell’art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF da parte del Pretore, che con un esame del credito da loro vantato quasi esteso quanto quello di merito lo ha limitato a fr. 800'000.– sulla base di due accertamenti qualificati come arbitrari. Affermano infatti che la villa di A__________ è stata venduta a un prezzo sensibilmente inferiore al valore commerciale di 5 milioni, senza aggravio ipotecario, dichiarato dal defunto in uno scritto del luglio del 2012 (doc. E) sulla base di una valutazione della banca __________. E contestano il periodo di cinque anni stabilito dal Pretore per calcolare gli interessi, ritenendo al proposito che, essendo già trascorsi tre anni dal decesso del padre e considerata la causa di merito tuttora in corso, gli stessi vanno estesi per un periodo di almeno otto anni a partire dal 2013. Per tutti questi motivi, i sequestranti ritengono di aver reso verosimile che il loro credito ammonta ad almeno fr. 6'000'000.–.

 

                             a)  In prima istanza i sequestranti non hanno spiegato come hanno quantificato la loro pretesa in fr. 6'000'000.–, limitandosi a rinviare all’istanza di conciliazione del 10 febbraio 2014 (doc. A), la quale, tuttavia, pure essa non contiene alcun calcolo preciso. Come riconoscono anche gli stessi sequestranti, le allegazioni relative all’importo della pretesa da loro vantata sono quindi in parte nuove e fondate su nuovi documenti. Vero è che i nova sono ammessi in sede di reclamo contro la decisione sull’oppo­­sizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e sopra consid. 1.4/b), anche se proposti dalla parte sequestrante, fatte salve eventuali conseguenze negative del ritardo a farli valere nella ripartizione delle spese processuali (sentenza della CEF 14.2016.33 del 28 settembre 2016 consid. 1.4). Le allegazioni in questione sono pertanto ricevibili.

 

                            b)  Nella sua dichiarazione scritta del 15 aprile 2016 (doc. 2), la segretaria del defunto, G__________, riferisce ch’egli all’inizio della sua relazione con RE 1 ha dato istruzioni per farle versare 3 milioni di marchi tedeschi, pari a quel momento, secondo i reclamanti, a circa fr. 2'600'000.–. Questi pretendono che tale somma sia aggiunta alla sostanza successoria presa in considerazione dal Pretore, senza però spendere una parola sul carattere riducibile (nel senso dell’art. 527 CC) della pretesa donazione, eseguita ben più di cinque anni prima del decesso del padre, avvenuto il 29 gennaio 2013. Dalla summenzionata dichiarazione, comunque sia, non risultano indizi di una manifesta intenzione da parte di __________ __________ di eludere le disposizioni sulla legittima. Insufficientemente motivata, la censura si avvera irricevibile. Ad ogni modo, visto l’allora ingente patrimonio ricevuto dai genitori, secondo le stesse allegazioni dei sequestranti, nulla indica che tale donazione potesse a quel tempo ledere la loro legittima.

 

                                  c)   Quanto alla donazione della casa di __________, effettuata il 29 dicembre 1995 (doc. 4), ancora una volta i reclamanti non ne rendono verosimile il carattere riducibile né ne documentano il valore. Anche su questo punto il reclamo dei figli __________ si rivela inammissibile.

 

                            d)  Relativamente alla questione del valore della villa di A__________, checché ne dicano i reclamanti il Pretore ha correttamente accertato ch’essa è stata venduta per fr. 4'500'000.– lordi, prezzo che si avvicina a quello indicato dal marito nella sua email del 25 (recte: 26) luglio 2012 (doc. C accluso all’istanza di sequestro). Egli ha pure correttamente considerato solo l’importo netto riversato all’opponente (fr. 2'164'000.–, dedotto l’aggravio ipotecario, le imposte e le spese: doc. 9). Non gli spettava invece accertare d’ufficio chi avesse beneficiato del finanziamento ipotecario, bensì incombeva ai sequestranti rendere verosimile che la beneficiaria era proprio RE 1, ciò che d’altronde in prima istanza neppure hanno allegato. La censura cade pertanto nel vuoto.

 

                             e)  I reclamanti postulano poi un’estensione degli interessi di mora dovuti loro da cinque a otto anni, facendo valere che sono già trascorsi tre anni dal decesso del padre e ne decorreranno ancora al minimo cinque per giungere a una sentenza di merito di ultima istanza. Si potrà forse discutere la valutazione del Pretore, ma essa non può dirsi manifestamente errata nel senso dell’art. 320 lett. b CPC, anche perché è lo stesso giudice a trattare la causa di riduzione. La censura va così respinta.

 

                             f)  Non si disconosce che l’istruttoria nella causa di merito potrebbe permettere di accertare attivi successori sui quali finora i sequestranti non sono riusciti a ottenere informazioni, segnatamente per quanto concerne il capitale della __________ __________ Stiftung di __________ a loro dire costituita dal padre per favorire RE 1 (reclamo, pag. 8). Nondimeno la legge prevede che il sequestro possa essere decretato solo a concorrenza del credito reso immediatamente verosimile dal sequestrante con indizi oggettivi e concreti. Non si può aspettare l’esito degli accertamenti che verranno eseguiti nella causa di merito. Per quanto attiene al capitale della fondazione i reclamanti non hanno contestato la motivazione con cui il Pretore li ha esclusi dall’asse ereditario (sentenza impugnata, pagg. 4 seg.). Non è quindi il caso di riesaminare la questione. Quanto alla diminuzione di fr. 700'000.– del conto dell’opponente presso il __________ di A__________, gli stessi ricorrenti ammettono che il conto era intestato alla vedova già al momento del decesso e non producono alcun indizio sull’o­rigine e la destinazione della somma né sulla sua revocabilità. La sorte del reclamo risulta quindi segnata.

 

                           8.3  Dal canto suo, nel suo reclamo RE 1 sostiene che se il Pretore avesse considerato la quota di comproprietà di un mezzo dell’appartamento nel __________ e la metà del quadro del M__________ spettanti al defunto marito, che entrambe valgono a suo dire almeno un milione di franchi ciascuna, il credito di riduzione ereditaria vantato dai figli sarebbe stato azzerato. La reclamante non fornisce però alcun indizio oggettivo e concreto a sostegno delle proprie allegazioni. E misconosce il fatto che il Pretore ha fondato il suo calcolo partendo dall’attivo netto dell’inventario fiscale allestito dall’esecutore testamentario (doc. H), pari a fr. 674'231.– (sentenza impugnata a pag. 3), importo che già contempla la quota del defunto relativo all’apparta­­mento nel __________, per fr. 500'000.– (doc. H ad 2.8), e un credito (contestato) di fr. 1'500'000.– verso il gallerista __________ (doc. H ad 2.3 e allegato B). Perché le stime dell’esecutore non siano da considerare affidabili la reclamante non spiega. La censura va pertanto disattesa.

 

                             9.  In definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica per quanto riguarda sia l’apprezzamento dei documenti prodotti dalle parti sia l’applicazione del diritto. Entrambi i reclami non possono quindi ch’essere respinti.

 

                           10.  Le tasse del presente giudizio relative sia al reclamo di RE 1 sia a quello dei figli __________, ambedue stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), così come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono le rispettive soccombenze (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 800'000.– nel primo caso e di fr. 5'200'000.– nel secondo, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:           1.   Il reclamo di RE 1 (inc. 14.2016.94) è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.–, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1, CO 2 e CO 3, in solido, fr. 2'000.– per ripetibili.

 

                                  2.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di CO 1, CO 2 e CO 3 (inc. 14.2016.96) è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.–, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in solido. Essi rifonderanno a RE 1, sempre in solido, fr. 6'500.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro il dispositivo n. 1 della presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).