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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa SO.2016.961 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 febbraio 2016 da
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CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)
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giudicando sul reclamo del 22 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 aprile 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 370'500.– oltre agli interessi del 5% dal 16 novembre 2015, indicando quale titolo di credito le “sentenze giudiziarie pretorili, di TA, CRP, cresciute in giudicato, spese giudiziarie”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 febbraio 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 5 aprile 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.
C. Statuendo con decisione 8 aprile 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 aprile 2016 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la conferma dell’opposizione. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 aprile 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 12 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che le sentenze prodotte dall’istante costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le spese processuali e le ripetibili poste in esecuzione e ha respinto l’eccezione di nullità dell’esecuzione sollevata dall’escusso, secondo cui il precetto esecutivo è pervenuto solo al suo patrocinatore e non a lui personalmente, ritenendo “inimmaginabile” che il legale non abbia informato il suo cliente della procedura esecutiva, i cui diritti sono del resto stati salvaguardati dall’opposizione interposta dal proprio avvocato. Nel caso inverso, ha osservato il magistrato, la comparsa del legale nella procedura di rigetto sarebbe stata nulla in assenza di una valida procura dell’escusso.
4. Nel reclamo RE 1 ribadisce la nullità del precetto esecutivo, che è stato notificato nello studio legale del proprio patrocinatore malgrado il suo domicilio privato fosse perfettamente noto all’istante. Egli contesta inoltre di essere stato rappresentato nella causa all’origine delle spese processuali poste in esecuzione dal patrocinatore cui è stato notificato il precetto esecutivo. Comunque sia, il reclamante ricorda che l’avvocato incaricato di patrocinare un cliente in una procedura di merito non è senz’altro autorizzato a ricevere a nome di questi un atto esecutivo relativo alla pretesa oggetto del processo. E la semplice conoscenza della notificazione irregolare non basta a far correre i termini dipendenti dalla notifica, la cui prova incombe all’ufficio d’esecuzione.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie l’unica questione litigiosa è quella della validità della notifica del precetto esecutivo. Come appena ricordato la competenza del giudice del rigetto dell’opposizione a esaminare tale questione è limitata ai casi di manifesta nullità.
5.2 Il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento si notificano in linea di massima all’escusso, se è una persona fisica nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione (art. 64 cpv. 1 LEF). Devono però essere notificati al suo rappresentante convenzionale (ad esempio al suo avvocato) ove questi sia stato espressamente abilitato a ricevere atti esecutivi per conto del debitore e l’ufficio di esecuzione sia venuto a conoscenza di questa circostanza (sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, RtiD 2011 I 743 n. 48c, consid. 6/b con rinvii). L’avvocato incaricato della conduzione di un processo non è presunto essere autorizzato a ricevere atti esecutivi connessi al processo, salvo che il mandato preveda esplicitamente tale facoltà. La procura può tuttavia essere conferita anche in modo tacito. Nei confronti dei terzi, la sua estensione è giudicata secondo i termini della sua comunicazione (art. 33 cpv. 3 CO) conformemente al principio dell’affidamento. In particolare, il rappresentato (mandante) deve lasciarsi opporre il comportamento del rappresentante, seppure non sia conforme agli accordi interni, qualora non vi si sia opposto (accettazione tacita); ciò vale anche se il rappresentato non aveva conoscenza del comportamento del rappresentante, purché abbia potuto saperne e impedirlo usando della dovuta diligenza (sentenza della CEF 15.2010.021 dell’8 marzo 2010, RtiD 2010 II 717 n. 58c [massima], consid. 3.1, con rinvii).
a) Nel caso specifico RE 1 non contesta nel reclamo di essere patrocinato dall’avv. PA 1 – il quale agisce del resto a suo nome nella causa di rigetto (come risulta dal verbale dell’udienza 5 aprile 2016 e dal frontispizio del reclamo) – né rimette in discussione l’accertamento del Pretore, secondo cui egli era già rappresentato dall’avv. PA 1 al momento della consegna del precetto esecutivo (il 23 febbraio 2016) e ne è stato da lui informato (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo), limitandosi a evidenziare di essere stato rappresentato da altri avvocati nella causa di merito all’origine delle spese poste in esecuzione (reclamo, pag. 4). Orbene, la segretaria dell’avv. PA 1 si è limitata a interporre opposizione al precetto esecutivo senza contestare la propria legittimazione a prenderlo in consegna (la crocetta nella casellina accanto alla voce “A un’altra persona” sulla seconda pagina dell’esemplare del precetto esecutivo per il debitore [doc. 1] è stata infatti apposta dal notificatore e si riferisce al fatto che il destinatario non è l’avv. PA 1) e non si evince né dagli atti né dalle allegazioni del reclamante che la notifica a suo modo di vedere irregolare del precetto esecutivo sia stata segnalata all’ufficio d’esecuzione o impugnata con un ricorso all’autorità di vigilanza. In queste condizioni ben potevano l’ufficio per primo e il Pretore poi confidare nell’esistenza di una procura tacita a favore dell’avv. PA 1. Ad ogni modo, la nullità invocata dal reclamante non appare sufficientemente manifesta perché possa essere accertata nella causa di rigetto dell’opposizione. La situazione in esame si distingue d’altronde da quella citata dal reclamante (DTF 25 I 119 segg.), in cui l’escusso aveva interposto ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica del precetto esecutivo al proprio patrocinatore.
b) A ciò si aggiunge che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il divieto del formalismo eccessivo vieta all’escusso di esigere una nuova notifica dell’atto notificato irregolarmente quando nessun interesse degno di protezione lo richiede (DTF 112 III 85 consid. 2/b). I principi di buona fede e di proibizione dell’abuso di diritto prevalgono infatti sul principio di ritualità (DTF 132 I 253 segg. consid. 6-7). Ora, nel caso in esame non si vede – né il reclamante spiega – quale interesse legittimo giustificherebbe di obbligare l’escutente a ricominciare l’esecuzione daccapo: per il tramite del suo patrocinatore, RE 1 ha infatti interposto opposizione e ha avuto modo di esprimersi esaustivamente sull’istanza in occasione dell’udienza del 5 aprile 2016. Il reclamo va di conseguenza respinto.
5.3 Con il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 370'500.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).