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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 giugno 2017 da
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RE 1 (patrocinato dall’__________ RAPP1 1 e dal __________ RAPP2 1, )
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contro |
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CO 1, (I) CO 2, (I)
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giudicando sul reclamo del 26 giugno 2017 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 19 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 14 giugno 2017 diretta contro CO 1 e CO 2, l’avv. RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF “l’immediato sequestro presso la residenza dei convenuti in via __________ a __________ del veicolo Range Rover modello … targato … così come di ogni altro bene sequestrabile di proprietà dei coniugi che si possa trovare in tale abitazione sino a concorrenza dell’importo complessivo di CHF 83'600.–”. Quale titolo del credito, l’istante ha indicato il (mancato) pagamento della propria nota d’onorario del 9 maggio 2017 – comprensiva della tassa di bollo dell’archivio notarile – per complessivi fr. 83'600.–, emessa nell’ambito della costituzione di un diritto di compera sulla particella n. __________ RFD di __________.
B. Statuendo con decisione del 19 giugno 2017, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’avv. RE 1 le spese processuali di fr. 250.–.
C. Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 giugno 2017 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza di sequestro, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 giugno 2017 contro la sentenza notificata alla reclamante il 20 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo e quindi ricevibile.
1.2 Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato ai convenuti.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto verosimili i requisiti relativi all’esistenza del credito vantato dal reclamante e della causa di sequestro, ma non quello dell’esistenza di beni appartenenti ai debitori, ritenendo che il sequestrante non avesse apportato alcun elemento oggettivo a sostegno delle proprie allegazioni. A mente del magistrato, la designazione dei beni fornita dall’avv. RE 1 risulta “troppo indeterminata” e “non sufficientemente precisa” affinché il sequestro possa essere concesso ed eseguito, specie perché egli ha convenuto con un’unica istanza entrambi i debitori senza indicare a chi dei due apparterrebbe quale bene. Per questi motivi, il primo giudice ha respinto l’istanza.
3. Nel reclamo l’avv. RE 1 rimprovera sostanzialmente al Pretore di non aver apprezzato in modo corretto le prove da lui fornite, poiché a suo dire la descrizione dei beni dei convenuti – i “mobili e suppellettili utili nella vita corrente”, nonché i “gioielli”, gli “apparecchi tecnologici” e “il veicolo Range Rover” – e l’indicazione del luogo in cui si trovano (ossia presso il domicilio dei debitori in via __________ a __________) costituiscono elementi sufficienti a rendere verosimile la loro esistenza e quindi a procedere al loro sequestro.
4. Il Pretore ha ritenuto insufficiente la specificazione dei beni da sequestrare specie perché l’istante ha convenuto con un’unica istanza entrambi i debitori senza indicare a chi dei due apparterrebbe quale bene. Il primo giudice non ha esaminato se fosse legittimo convenire ambedue i debitori con una sola istanza e con una sola domanda di sequestro rivolta contro entrambi. Non ha cioè verificato che i debitori formassero un litisconsorzio, necessario o facoltativo. Ora, l’attuale Codice di procedura civile ascrive la figura del litisconsorzio non più alla forma, bensì alla legittimazione, ovvero alla qualità per agire o per essere convenuto in giudizio, che è una questione di merito, da esaminare d’ufficio (sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello 11.2013.44 del 24 giugno 2015 consid 4/b, con rinvio a FF 2006 pag. 6651 all’art. 68 cpv. 1 del disegno di legge e alla DTF 139 III 507 consid. 1.2 e 3).
4.1 Secondo l’art. 71 CPC, più persone possono agire – o essere convenute – congiuntamente se si tratta di statuire su diritti (o obblighi) che si fondano su fatti o titoli giuridici simili. È di principio il caso se i convenuti rispondono solidalmente della pretesa dedotta in giudizio (Ruggle in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 25 ad art. 71 CPC; Krauskopf in: Zürcher Kommentar, Die Solidarität, 3a ed. 2016, n. 354 ad art. 144 CO; Kratz in: Berner Kommentar, Solidarität, 2015, n. 398 segg. ad art. 143 e n. 42 ad art. 144 CO), come risulta nella fattispecie dal rogito di compravendita immobiliare allestito il 20 marzo 2017 dal notaio avv. RE 1 (doc. B2 accluso all’istanza, pag. 24 sub 5/i relativo alle “disposizioni legali”, con cui le parti acquirenti sono state rese edotte “della solidarietà prevista dalla legge relativamente al pagamento della parcella notarile, dell’imposta sul bollo e delle tasse di registro”).
4.2 Se non che, secondo la giurisprudenza, il principio del trattamento individuale (“selbständige Behandlung”) di ogni debitore solidale in ambito esecutivo (art. 70 cpv. 2 LEF) trova applicazione anche nella procedura di sequestro. Pertanto, in caso di solidarietà tra le parti convenute, il creditore sequestrante è tenuto a procedere individualmente contro ogni singolo debitore solidale, presentando per ciascuno di essi un’istanza separata, in cui deve indicare i beni che intende sequestrargli (DTF 80 III 91; sentenze del Tribunale federale 5A_712/2010 del 2 febbraio 2011, consid. 3.2.1, 5A_252/2017 del 21 giugno 2017, consid. 6, e 5A_910/2016 del 1° settembre 2017, consid. 3.2.2; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 282; Kratz, op. cit., n. 442 ad art. 143; Krauskopf, op. cit., n. 438 ad art. 144). Solo così vi è chiarezza circa l’esecuzione del sequestro, la sua convalida o revoca e l’eventuale prestazione di garanzie (art. 273 cpv. 1 o 277 LEF), giacché i debitori solidali possono assumere posizioni indipendenti rispetto al provvedimento, non necessariamente tutte identiche.
In linea di massima il creditore deve indicare quali valori patrimoniali nei confronti di quale debitore devono essere sequestrati, nella misura in cui i debitori non ne siano proprietari comuni (sentenza 5A_712/2010 già citata, consid. 3.2.1). Qualora però, al momento in cui presenta l’istanza di sequestro, il creditore sia incerto riguardo alla questione di sapere chi fra i suoi debitori solidali è proprietario dei beni da sequestrare (ad esempio in caso di conti comuni, per i quali ogni titolare dispone di un credito contro la banca), egli può nondimeno chiedere il sequestro degli stessi beni nei confronti di più debitori solidali a garanzia della stessa pretesa, ma comunque mediante la presentazione d’istanze separate contro ogni singolo debitore (DTF 115 III 134, consid. 5; sentenze già menzionate 5A_712/2010 consid. 3.2.2 e 5A_910/2016, consid. 3.2.2).
4.3 Nel caso specifico, e alla luce di quanto appena esposto, l’avv. RE 1 è pertanto incorso in un errore nel convenire con un’unica istanza i debitori solidali CO 1 e CO 2, postulando con un solo petitum un sequestro a carico di entrambi. Egli avrebbe infatti dovuto presentare un’istanza separata nei confronti di ognuno di essi, indicando per ciascuno i beni da sequestrare e chiedendo se del caso la congiunzione delle due cause (art. 125 lett. c CPC). In difetto di che l’istanza (unica) sarebbe dovuta essere respinta d’ufficio per carenza di legittimazione passiva dei convenuti. Ciò posto, la sentenza impugnata va quindi confermata senza necessità di esaminare le censure del reclamante.
Il pronunciato, ad ogni modo, non priva l’avv. RE 1 del diritto di presentare una nuova istanza di sequestro per ognuna delle parti convenute. Per garantire l’effetto di sorpresa, la decisione odierna non viene notificata a CO 1 né a CO 2.
5. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, essendo la procedura unilaterale.
6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 83'600.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione all’avv. RAPP1 1, ,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).