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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 aprile 2017 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 26 giugno 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'430.75 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2016, indicando quale titolo di credito le “spese di patrocinio legale”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 aprile 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione inizialmente prevista per il 12 giugno 2017 e rinviata al 19 giugno su domanda dell’istante, è comparso solo il patrocinatore di quest’ultima, che ha confermato la domanda.
C. Statuendo con decisione del 19 giugno 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 giugno 2017 per ottenerne l’annullamento e la convocazione a una nuova udienza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 giugno 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza dopo aver considerato che il riconoscimento di debito sottoscritto il 22 luglio 2016 da RE 1, con cui egli si è impegnato a corrispondere allo dello studio legale fr. 9'430.75 in rate mensili di fr. 500.– ciascuna (la prima entro il 30 luglio 2016), costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione, giacché l’atto in questione prevede che la mancata o la ritardata corresponsione di anche solo una rata avrebbe reso immediatamente esigibile l’intero debito ancora residuo.
3. Nel reclamo RE 1 si duole di non esser potuto comparire all’udienza indetta dal primo giudice il 19 giugno 2017 per il fatto che quel giorno si trovava “in uno stato febbrile” che gli “impediva di lasciare il letto di convalescenza”. A sostegno di quanto egli afferma, il reclamante produce un certificato medico e chiede pertanto l’annullamento della decisione impugnata e la fissazione di una nuova udienza, così da poter “presentare la [sua] difesa”.
4. Ora, quanto chiede il reclamante è a ben vedere unicamente la restituzione del termine di comparizione all’udienza.
4.1 Secondo la giurisprudenza della Camera la restituzione di termini nelle procedure giudiziarie di rito sommario previste dalla LEF è disciplinata dalla norma speciale dell’art. 33 cpv. 4 LEF, non dall’art. 148 cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016, consid. 2.2, con rinvii, in particolare a Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 148 CPC; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 3 ad art. 148 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 2 ad art. 148 CPC).
4.2 Ancorché senza particolare analisi, la giurisprudenza e la dottrina specializzata in ambito esecutivo pare invece orientata verso l’applicazione dell’art. 148 CPC ai termini giudiziari anche nelle procedure sommarie della LEF (DTF 138 III 488, consid. 3.2.5; sentenze del Tribunale federale 5D_166/2012 del 7 febbraio 2012, consid. 4.3.2 e 5A_102/2014 del 22 maggio 2014, c. 4.2; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 33 LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 1, 2a e 9 ad art. 33; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition (2017), n. 96 ad art. 84 LEF; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 237, seconda osservazione), specialmente per quanto attiene alla fissazione di una nuova udienza (sentenza del Tribunale federale 5A_290/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.3.1, BlSchK 2013, 45). Sembra però ricadere sotto l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione dei termini giudiziari prescritti da tale legge, in particolare i termini d’azione – ad esempio quelli degli art. 77 cpv. 2, 153a cpv. 1 o 278 cpv. 1 LEF – e d’impugnazione, come quelli previsti agli art. 174 cpv. 1 o 278 cpv. 3 LEF (cfr. FF 2006, 6683; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 ad art. 148 CPC; Russenberger/Minet, op. cit. loc. cit.; Nordmann, op. cit. loc. cit.). Questi sono infatti termini “fissati nella presente legge” nel senso dell’art. 33 cpv. 1 LEF, che la norma speciale dell’art. 33 cpv. 4 LEF – rispetto all’art. 148 CPC – dovrebbe reggere. Conclusioni analoghe andrebbero verosimilmente tratte anche per la proroga dei termini giudiziari nelle procedure sommarie della LEF, da considerare in linea di principio disciplinata dall’art. 144 CPC (in tal senso, senza particolare analisi: sentenze del Tribunale federale 5D_49-51/2013 del 29 luglio 2013 consid. 6.1; 5D_87-93/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6; 5D_117/2013 del 16 luglio 2013 consid. 7.1; 5D_21/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5.1; sentenze della CEF 14.2014.195 del 1° dicembre 2014, RtiD 2015 II 893 n. 53c consid. 4; 14.2016.71 del 13 aprile 2016; 14.2016.163 del 1° dicembre 2016 consid. 2.2; 14.2011.183 del 18 novembre 2011, RtiD 2012 II 907 n. 68c; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 84), tranne appunto che per i termini d’azione e d’impugnazione stabiliti dalla normativa esecutiva, o meglio l’art. 33 cpv. 2 LEF.
4.3 Nel caso in esame, la questione del diritto applicabile può tuttavia rimanere aperta. In effetti, in virtù sia dell’art. 33 cpv. 4 LEF che dell’art. 148 CPC, la domanda di citazione a una nuova udienza andava presentata all’autorità giudiziaria competente, ovvero al giudice che ha fissato il termine di cui è chiesta la restituzione, nella fattispecie il Pretore (per l’art. 33 cpv. 4 LEF: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 54 ad art. 33 LEF; per l’art. 148 CPC: Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 149), e non alla scrivente Camera. A ricezione della decisione odierna RE 1 avrà comunque dieci giorni per eventualmente riproporre la sua domanda al Pretore (art. 63 cpv. 3 CPC in relazione con gli art. 33 cpv. 4 LEF o 148 cpv. 2 CPC; Russenberger/Minet, op. cit., n. 8 ad art. 32). Se il primo giudice accoglierà la domanda di restituzione, annullerà egli stesso la sentenza emessa senza contraddittorio (cfr. Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 148). Se invece la domanda verrà respinta, rimarrà a RE 1 la facoltà d’inoltrare un altro reclamo (cfr. DTF 139 III 481 consid. 6.3). In entrambe le ipotesi, il reclamo in esame è ad ogni modo sin dall’inizio senza oggetto e di conseguenza irricevibile.
5. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nella sua commisurazione va tenuto conto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione d’irricevibilità. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'430.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva una compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’eccedenza di fr. 210.– da lui anticipata gli è restituita.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).