Incarto n.
14.2017.105

Lugano

22 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 282 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 29 maggio 2017 da

 

 

CO 1

(rappr. dal proprio Municipio,)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 29 giugno 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 giugno 2017 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che statuendo con decisione del 21 giugno 2017, il Giudice di pace del circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l’opposizio­­ne interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano a domanda del CO 1 per l’incasso di fr. 270.75 oltre agli accessori, dedotto un acconto di fr. 190.75 del 2 giugno 2017;

 

                                         che il 29 giugno 2017 il convenuto ha interposto reclamo contro la predetta decisione, lamentandosi della poca chiarezza della documentazione ricevuta dalla procedente e della decisione impugnata;

 

                                         che il 27 luglio 2017, il CO 1 ha comunicato alla Camera la propria volontà di chiedere la cancellazione dell’ese­cuzione in seguito alla revisione del riparto delle imposte tra l’e­scusso e la moglie per l’anno 2013;

 

                                         che il 31 luglio 2017, il procedente ha effettivamente ritirato l’e­secuzione, rendendo la procedura di reclamo in esame senza oggetto;

 

                                         che se il procedimento termina senza decisione del giudice, la causa dev’essere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, in CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);

 

                                         che le spese del presente giudizio – comunque ridotte in caso di dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 della legge cantonale sulla tariffa giudiziaria) – andrebbero ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

 

                                         che per economia di giudizio, e per evitare un’eventuale ulteriore procedura d’incasso per importi alquanto modesti, si prescinde – eccezionalmente – da ogni prelievo;

 

                                         che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 80.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).