Incarto n.
14.2017.10

Lugano

11 aprile 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 26 ottobre 2016 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 27 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 gennaio 2017 dalla Giudice di pace supplente;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 9 dicembre 2012 RE 1 ha concluso con la CO 1 un abbonamento “__________” per un allacciamento a internet e alla rete fissa al prezzo di fr. 59.– al mese e per una durata minima di 36 mesi. Il 24 aprile 2016, l’abbonato ha contestato le fatture per il 2016 ricevute dalla società, facendo valere che il contratto è stato disdetto automaticamente alla prima scadenza contrattuale, ossia al 31 dicembre 2015, in seguito al suo trasloco nel giugno del 2014 a __________, zona non coperta dai servizi della CO 1. Quest’ultima gli ha risposto il 25 aprile 2016 che in assenza di formale disdetta il contratto si era prolungato automaticamente di anno in anno e poteva essere disdetto solo mediante lettera raccomandata con un preavviso di tre mesi. La CO 1 ha poi rescisso d’ufficio l’abbona­­mento telefonico il 29 aprile 2016 con effetto immediato “a causa dei mancati versamenti dei canoni, malgrado i richiami e solleciti di pagamento”.

 

                            B.  Con lettera 3 maggio 2016 la CO 1 ha comunicato ad RE 1 di aver ricevuto da parte sua fr. 59.– e gli ha chiesto di versarle il saldo di fr. 572.– entro dieci giorni.

 

                            C.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 giugno 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 572.– oltre agli interessi del 8% dal 3 maggio 2016, indicando quale titolo di credito il “Con­tratto __________ __________ del 09.12.2012, spese amministrative e spese esecutive”.

 

                            D.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 ottobre 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. L’invito a presentare le proprie osservazioni scritte entro 15 giorni, inviato con raccomandata del 10 novembre 2016, non è stato ritirato dal convenuto e gli è stato rispedito con invio semplice prioritario il 5 dicembre 2016. Con scritto dell’11 dicembre 2016 RE 1 ha chiesto una proroga per poter presentare le proprie osservazioni scritte entro “i primi di gennaio 2017”.

 

                            E.  Accertata la mancata presentazione di osservazioni all’istanza, con decisione 12 gennaio 2017 la “Vice” Giudice di pace (recte: Giudice di pace supplente, v. art. 28 LOG) ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–. Non sono state assegnate indennità.

 

                             F.  Nelle proprie osservazioni recanti la data del 9 gennaio 2017, ma spedite solo il 17 gennaio 2017 e pervenute alla Giudicatura di pace il giorno successivo, il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza. Con lettera 19 gennaio 2017 la Giudice di pace supplente ha spiegato all’escusso di non poter accettare tali osservazioni, siccome le erano pervenute tardivamente.

 

                            G.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 gennaio 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, così come una valutazione sulla validità del contratto e sulla proporzionalità del risarcimento preteso dall’istante. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sen­za riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 gennaio 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 19 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                           1.3  Nel caso in esame occorre esaminare prima di tutto se le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e pertanto inam­missibili, tenuto conto dell’apparente tardività delle osservazioni all’istanza spedite con invio semplice prioritario solo il 17 gennaio 2017 (act. B2 e 4).

 

                             a)  Il 10 novembre 2016 la Giudice di pace supplente ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le proprie os­servazioni scritte all’istanza. Non avendo egli ritirato la relativa raccomandata, la prima giudice gli ha rispedito l’invito a presentare osservazioni con invio semplice prioritario del 5 dicembre 2016. L’11 dicembre, l’escusso ha chiesto alla Giudice di pace supplente di concedergli una proroga, proponendole di mandare le proprie considerazioni entro “i primi di gennaio 2017”. Rilevato come il convenuto non avesse presentato osservazioni malgrado quanto scritto l’11 dicembre 2016, il magistrato ha statuito direttamente sul merito della causa con decisione del 12 gennaio 2017, accogliendo l’istanza senza tenere conto delle osservazio­ni all’istanza, che benché recante la data del 9 gennaio 2017 sono pervenute alla Giudicatura di pace al più presto il 18 gennaio 2017 (doc. B2 con busta d’intimazione e scritto 19 gennaio 2017 della Giudice di pace supplente all’escusso, act. 4).

 

                            b)  Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Qualora, come nel caso specifico, il giudice abbia scelto la seconda soluzione impartendo al convenuto un termine per inoltrare osservazioni scritte, esso può essere prorogato per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). L’inoltro della richiesta di proroga sospende automaticamente il termine, ove essa non sia manifestamente infondata, tardiva o abusiva (cfr. Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 7 ad art. 144 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 144 CPC). Nella fattispecie, la richiesta di proroga, inoltrata l’11 dicembre 2016 e pervenuta alla Giudicatura di pace il 14 dicembre (act. B1), è tempestiva. Trattandosi di una prima richiesta fondata su un’assenza di 11 giorni, tra l’altro durante il periodo natalizio, essa non risultava nemmeno d’acchi­­to ingiustificata o abusiva. Spettava quindi alla Giudice di pace supplente di statuire sulla stessa con un’ordinanza. Ma ciò non è avvenuto. Tuttavia la decisione impugnata non va annullata e rinviata al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), e ciò per i seguenti motivi.

 

                             c)  Nella sua domanda dell’11 dicembre 2016, pur avendo comunicato di essere in attesa della conferma della proroga, il convenuto stesso ha proposto d’inoltrare le sue osservazioni all’istanza “entro i primi di gennaio 2017” (act. B1). Di conseguenza, se la richiesta di proroga ha sì sospeso automaticamente il termine, non l’ha sospeso oltre ai primi giorni di gennaio del 2017 indicati dall’escusso medesimo. Poiché egli ha quindi avuto concretamente l’occasione di determinarsi sull’istanza prima dell’emana­­zione della decisione il 12 gennaio 2017, il suo diritto di essere sentito non può considerarsi violato. Ed è ovviamente tardiva la spedizione delle sue osservazioni per invio prioritario semplice soltanto il 17 gennaio 2017 (busta d’intimazione allegata all’act. B2), come constatato dalla prima giudice nella sua lettera del 19 gennaio 2017 (act. 4). Non si può infatti considerare il 17 gennaio 2017 come uno dei primi giorni del mese, essendo già trascorsa più della metà del mese. Nulla cambia al riguardo la spie­gazione contenuta nel reclamo, secondo cui “il ritardo era dovuto al fatto che martedì 10 gennaio non ho potuto recarmi in posta per via del mio orario di lavoro e ho poi lasciato la lettera nella bucalettere __________ a __________, stabile nel quale lavoro” (reclamo, pag. 1). A parte il fatto che RE 1 avrebbe potuto – e dovuto – inviare le proprie osservazioni già prima del 10 gennaio, egli non spiega perché ha atteso il 17 gennaio per spedirle. Tale negligenza non giustificherebbe la restituzione del termine in que­stione neppure se l’avesse chiesta nelle forme stabilite dall’art. 33 cpv. 4 LEF (sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016 consid. 2.2 e 2.3/a). Agendo in tal modo, RE 1 si è assunto il rischio, poi puntualmente realizzatosi, che la decisione sull’istanza venisse emanata senza considerazione del­le proprie motivazioni. Tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano così nuove e pertanto inammissibili, sicché il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

 

                             2.  Nel merito, ad ogni modo, i motivi avanzati dal reclamante non trovano riscontro oggettivo negli atti, poiché contrariamente a quanto da lui asserito non appare verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) che il contratto con la CO 1 sia terminato automaticamente alla prima scadenza contrattuale, ossia il 31 dicembre 2015 (doc. A), in seguito al suo trasloco in una zona non coperta dal servizio pattuito (doc. E, pag. 2, n. 3). Infatti, sia dalla lettera del padre di RE 1 del 9 maggio 2016 (doc. H), sia dalle osservazioni tardive e anche dal reclamo stesso si evince che dopo il trasloco del figlio, l’allacciamento in questione è stato mantenuto dal padre __________ al suo domicilio a __________. In mancanza di una formale disdetta per raccomandata con un preavviso di tre mesi, come previsto dalle condizioni generali (doc. E, pag. 3, n. 6), il contratto si è verosimil­mente prolungato tacitamente di un ulteriore anno (doc. E, pag. 3, n. 6), tanto che l’escusso – o suo padre – ha pagato le tre pri­me mensilità del 2016. Il contratto in questione (doc. A) costituisce quindi un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizio­ne nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le ultime nove mensilità del 2016 e le spese amministrative specificate nel richiamo del 3 maggio 2016 (doc. M), oltre agli interessi di mora dell’8% (doc. E, pag. 3, n. 5 e 6), fatta salva la facoltà riconosciuta all’escusso di fare riesaminare la questione nel merito con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

 

                             3.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 572.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).