Incarto n.
14.2017.111

Lugano

27 novembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 3 marzo 2017 da

 

 

 RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

 

 

 CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 giugno 2017 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 4 maggio 2009, RE 1 e CO 1 han­no firmato un contratto di collaborazione (“Zusammenarbeitsver­trag”), avente quale oggetto diverse operazioni di natura societaria, in particolare la costituzione o l’acquisto di una holding mirata alla creazione di un “nuovo gruppo di aziende” operante nel campo dell’edilizia e nei settori correlati. Al punto 7 delle premesse CO 1 ha confermato di dovere a RE 1 € 924'755.– (fr. 1'405'645.–) per i motivi indicati ai punti 3, 4 e 6 delle stesse premesse, le modalità di rimborso del debito dovendo essere specificate in riconoscimenti di debito da firmarsi con atti separati. Il 7 maggio 2009, CO 1 ha sottoscritto a favore di RE 1 un riconoscimento di debito (“Schuldanerkennung”) per € 1'025'336.69, da rimborsarsi in 16 rate mensili variabili entro il 31 agosto 2010, e il 1° giugno 2009 ha firmato un estratto conto (“Kontoauszug”) in base al quale il saldo del suo debito a quella data era di € 940'536.69.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'000'448.90 oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2010, indicando quale titolo di credito il “Riconoscimento di debito 7.5.2009 ed estratto conto 1.6.2009 (cambio valuta: 20.2.2017)”.

                                  C.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 3 marzo 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istan­­za con osservazioni scritte del 28 marzo 2017. Con replica e duplica spontanee inoltrate rispettivamente il 6 e il 24 aprile 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.

                                  D.   Statuendo con decisione del 27 giugno 2017, il Pretore ha respin­to l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 10'000.– a favore della parte convenuta.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni dell’11 agosto 2017, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 28 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                1.3   Nel caso in esame è pertanto irricevibile la traduzione in italiano – presentata per la prima volta col reclamo – del “Contratto di collaborazione” prodotto in prima sede dal convenuto quale doc. 2 e i suoi allegati 1, 2, 3 e 5 (contratto di vendita, riconoscimenti di debito del 9 febbraio e del 30 marzo 2009 e trascrizione del gruppo aziendale __________). Pure nuove e inammissibili sono le allegazioni di fatto sull’estensione della disdetta del contratto di collaborazione (reclamo, seconda metà della pag. 7).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha esordito ritenendo che le due scritture private sulle quali l’istante fonda la propria pretesa (il riconoscimento di debito 7 maggio 2009 e l’estratto conto al 1° giugno 2009, entrambi sottoscritti da ambedue le parti) non possono costituire validi riconoscimenti di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF. Egli è giunto a tale conclusione dopo aver anzitutto osservato che le stesse risultano essere parte integrante del contratto di collaborazione sottoscritto il 4 maggio 2009 dalle parti, dal quale – se confrontato con l’estratto conto del 1° giu­gno 2009 – si evincono le medesime persone nonché cifre di dare e avere pressoché identiche. Il Pretore ha poi osservato che in quel contratto l’escusso si è pure riconosciuto debitore nei confronti dell’istante per fr. 1'405'645.– e che le modalità di rimborso di tale debito sarebbero state oggetto di separata pattuizione, poi finalizzata nel documento sul quale l’escutente fonda la propria pretesa. Documento che però, in seguito alla risoluzione con effetto immediato del contratto di collaborazione, è decaduto assieme ad esso e alle pattuizioni contenute nel suo pream­bolo, motivo per cui il Pretore ha respinto l’istanza.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 contesta che il riconoscimento di debito e il conto aggiornato al 1° giugno 2009 da lui prodotti siano parti integranti del contratto di collaborazione. Pur ammettendo che l’allestimento della “Schuldanerkennung” fosse stata prevista dal suddetto contratto, a suo dire il riconoscimento di debito elenca già nel suo allegato le causali del pagamento richiesto, senza alcun accenno al “Zusammenarbeitsvertrag”. Contrariamente a quanto sostiene il primo giudice, nemmeno si può dire che le somme indicate nei due documenti siano “pressoché identiche”, in particolare ove si consideri che l’importo a favore dell’istante nel contratto di collaborazione non coincide né con quello stabilito nel riconoscimento di debito né con quello risultante dall’estratto conto. A mente del reclamante la disdetta del contratto di collaborazione ha estinto unicamente le obbligazioni previste dallo stesso (in particolare quelle relative alla creazione di un gruppo di società detenute da una holding attiva nel settore edile) e non quelle indicate nel riconoscimento di debito. Ad ogni modo, quand’anche si volesse ritenere che il riconoscimento di debito dipendesse dal contratto di collaborazione, la disdetta di quest’ultimo non concerne tutti i suoi punti, men che meno quello relativo al rimborso del debito nei suoi confronti.

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

 

                                5.1   Nel caso specifico, come visto RE 1 fonda la propria pretesa nei confronti di CO 1 su due documenti sottoscritti da quest’ultimo il 7 maggio e il 1° giugno 2009 a __________, l’uno intitolato “Schuldanerkennung” e l’altro “Kontoauszug per 1. Juni 2009” (doc. A e B acclusi all’istanza). Apponendo la propria firma – peraltro autenticata da un notaio – sul riconoscimento di debito, il convenuto si è dichiarato d’accor­­do con il contenuto dello stesso e si è con ciò riconosciuto debitore di 1'025'336.69 nei confronti dell’istante per diversi prestiti e transazioni (“aus verschiedenen Darlehen und Geschäften”), così come indicato nel suo allegato 1 (estratto conto del 1° maggio 2009). Posto come tale documento non contenga alcun rinvio diretto o indiretto al contratto di collaborazione precedentemente sottoscritto dalle parti, esso costituisce – dal profilo formale – un riconoscimento di debito incondizionato, con modalità di pagamento rateale, che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF giustifica di per sé il rigetto provvisorio dell’opposizione nella misura della somma riconosciuta e aggiornata al 1° giugno 2009 (doc. B, pure firmato dall’escusso), ossia a € 940'536.69, pari a fr. 1'000'448.90 secondo la conversione proposta dall’istante (doc. C) e rimasta incontestata, oltre agli interessi di mora del 5% dal 1° settembre 2010, cioè dal giorno successivo alla scadenza dell’ultima rata di pagamento (stabilita per il 31 agosto 2010).

 

                                5.2   Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare in merito a una precedente esecuzione relativa alle tre prime rate dello stesso riconoscimento di debito (sentenza della CEF 14.2009.88 del 30 novembre 2009, consid. 4 e 5), a questo primo stadio dell’esame – limitato al titolo di rigetto (art. 82 cpv. 1 LEF) – la validità e i motivi (mutuo, fideiussione, cessioni di credito ecc.) alla base dell’allestimento di quel documento possono ritenersi provati dal solo fatto che sottoscrivendolo l’escusso ne ha implicitamente attestato e confermato il contenuto.

 

                                5.3   La questione decisiva da risolvere in questa sede è invece quella di sapere se – come ritenuto dal Pretore seguendo la tesi del convenuto – la disdetta del contratto di collaborazione significata da RE 1 il 21 luglio 2009 (non allegata nella sentenza della Camera appena citata) ha fatto decadere anche il riconoscimento di debito e l’estratto conto aggiornato. Trattandosi di una circostanza successiva alla firma di tali atti, il quesito va analizzato nel quadro dell’esame delle eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

                                   6.   In virtù della norma appena citata, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

 

                                6.1   Nel caso concreto, CO 1 sostiene che con la disdetta del contratto di collaborazione siano anche decaduti i suoi riconoscimenti di debito. Il Pretore ha accolto la sua tesi dopo aver confrontato gli importi indicati sull’estratto conto con i punti 4, 6 e 7 delle premesse del contratto di collaborazione.

 

                                6.2   Nel reclamo RE 1 contesta che il riconoscimento di debito e il conto aggiornato al 1° giugno 2009 siano parti integranti del contratto di collaborazione, pur ammettendo, per la prima volta, l’esistenza di una connessione tra quegli atti e le premesse del contratto, che però a suo parere costituiscono solo l’istoriato delle posizioni di dare e avere fra le parti.

 

                                  a)   Ora, è pacifico che il riconoscimento di debito sia stato sottoscritto in adempimento del punto 7 delle premesse del contratto di collaborazione (doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza, ad II/1.1), che riassume i debiti descritti nei precedenti punti 3, 4 e 6 delle stesse premesse. Ne danno atto sia il convenuto (osservazioni al­l’istanza, pag. 3 ad 6 e 7; duplica, pag. 3 ad 4, in particolare in merito alla fideiussione (“Bürgschaft”) di € 1'053'630.– della __________ SA citata nel punto 4, che rinvia all’accordo 9 febbraio 2009 annesso al contratto di collaborazione quale allegato 3) sia lo stesso istante in sede di reclamo (ad II/2 e III/3). È così indubbio che la sottoscrizione dei riconoscimenti di debito è legata all’approvazione dell’intero contratto di collaborazione, come risulta esplicitamente dal testo del punto 7 (“mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages”). Non si può escludere, in altre parole, che l’escusso non avrebbe firmato i riconoscimenti di debito e il punto 7 delle premesse se RE 1 non avesse accettato di sottoscrivere il contratto di collaborazione.

 

                                  b)   Il reclamante obietta però che la sua disdetta del 21 luglio 2009 (doc. 4) è limitata alle obbligazioni previste dallo stesso contratto di collaborazione (in particolare quelle relative alla creazione di un gruppo di società detenute da una holding attiva nel settore edile) – ovvero al capitolo II – e non alle premesse contenute nel capitolo I, ad eccezione del punto 5. Fondata su allegazioni nuove che non possono essere considerate in questa sede (sopra consid. 1.3), questa tesi non può essere seguita. Soprattutto, il reclamante non spiega in base a quale disposizione o norma egli sarebbe stato abilitato a disdire unilateralmente solo parte del contratto, oltretutto quella che pone a suo carico alcuni obblighi. Il punto 5.2 del capitolo II non prevede ad ogni modo la possibilità di una disdetta parziale e invero le sue condizioni non apparivano neppure date. Fatto sta che il reclamante non può seriamente pretendere di liberarsi dai propri obblighi e allo stesso tem­po esigere dal contraente che esegua una parte di quelli assunti firmando il contratto di collaborazione. Viceversa, venuto meno l’impegno di RE 1 di tenere fede ai propri doveri, appare verosimile che CO 1 possa pure lui rifiutare di eseguire quanto si è impegnato a pagare con la sottoscrizione del contratto. Perlomeno l’apprezzamento dei fatti operato dal Pretore sulla base della documentazione agli atti non può dirsi manifestamente errato nel senso dell’art. 320 lett. b CPC.

 

                                6.3   In definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica per quanto riguarda sia l’apprezzamento dei documenti prodotti dalle parti sia l’applicazione del diritto. Il reclamo non può quindi ch’essere respinto, ferma restando la facoltà per l’istante di far valere le proprie ragioni davanti al giudice del merito in procedura ordinaria (sopra consid. 2).

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000'448.90, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 4'000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  

     .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).