|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa SO.2017.381 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 9 maggio 2017 da
|
|
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2,)
|
|
|
contro |
|
|
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo del 10 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una procedura a protezione dell’unione coniugale promossa il 4 gennaio 2017 da RE 1 contro CO 1, all’udienza di discussione indetta dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud per il 13 febbraio 2017, le parti hanno trovato il seguente accordo: “Sull’importo dei risparmi, attualmente depositati su un conto intestato unicamente a RE 1 (…), impregiudicata qualsiasi decisione sulla suddivisione dei risparmi e sulla titolarità di questi fondi, [essi] convengono che gli stessi vengano gestiti in misura paritaria da entrambi i coniugi, riservato il giudizio su eventuali conguagli da definire in separata sede. RE 1 verserà perciò sul conto di CO 1 l’importo complessivo di fr. 104'750.– entro 10 giorni” (doc. C accluso all’istanza di rigetto).
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 77'500.– oltre agli interessi del 5% dal 24 febbraio 2017, indicando quale titolo di credito il “verbale di udienza Pretura Mendrisio-Sud del 13 febbraio 2017”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 maggio 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 maggio 2017. Nella replica e nella duplica rispettivamente del 6 e del 19 giugno 2017, le parti sono rimaste sulle proprie posizioni.
D. Statuendo con decisione del 27 giugno 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria (anziché definitiva) l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo le spese processuali di fr. 440.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2017 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e – implicitamente – la reiezione dell’istanza. Con decreto del 12 luglio 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta alla patrocinatrice di RE 1 il 28 giugno 2017, il termine di dieci giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto sabato 8 luglio, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 10 luglio 2017, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il verbale di udienza del 13 febbraio 2017 contenente l’accordo raggiunto dalle parti – da cui risulta l’impegno incondizionato da parte della moglie di pagare al marito un preciso importo allo scopo di ripartire i risparmi di famiglia – non può costituire un titolo di rigetto definitivo, bensì solo provvisorio, dell’opposizione interposta dall’escusso, poiché non è stato stabilito in una convenzione omologata dal giudice né è integrato nel dispositivo pronunciato al termine del dibattimento. Egli ha poi respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta dopo aver ritenuto che il conteggio da lei stessa allestito e prodotto con le osservazioni costituisse una mera allegazione di parte. Per questi motivi, il primo giudice ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria.
4. Nel reclamo RE 1 contesta che l’accordo raggiunto in occasione della suddetta udienza sia parificabile a un riconoscimento di debito e rimprovera al Pretore di avere erroneamente sostituito nella sua decisione la parola “versamento” usata nell’accordo con la parola “pagamento”. A mente della reclamante, non essendo la somma pattuita destinata al patrimonio di CO 1 ma alla gestione paritaria da parte di quest’ultimo dei risparmi famigliari in attesa della completa definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti, la dichiarazione da lei espressa in udienza potrebbe semmai essere intesa come una disponibilità da parte sua a versare una garanzia. Poiché, però, nella domanda di esecuzione l’escutente non ha precisato la sua intenzione di procedere per ottenere la prestazione di una garanzia nel senso dell’art. 38 cpv. 1 LEF, la procedura di esecuzione (ordinaria) volta al pagamento così come da lui avviata non può essere continuata.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione.
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2 Nel caso concreto, il documento su cui l’istante fonda la propria pretesa è come visto il verbale dell’udienza tenutasi il 13 febbraio 2017 nella procedura di protezione dell’unione coniugale delle parti (doc. C). Dallo stesso verbale – sottoscritto da entrambi i coniugi – si evince che durante la discussione essi hanno trovato un accordo sulla destinazione dei risparmi, a quel momento interamente depositati presso l’escussa, in forza del quale RE 1 ha assunto in modo incondizionato l’impegno di “versare” entro dieci giorni sul conto del marito l’importo complessivo di fr. 104'750.–.
a) Che il Pretore abbia sostituito nella sua decisione la parola “versamento” usata nell’accordo con la parola “pagamento” non è illegittimo perché nel contesto in cui sono state espresse esse sono sinonime (v. per esempio il Grande dizionario della lingua italiana, t. XXI, pag. 796 ad 2). L’impegno della reclamante era infatti quello di trasferire entro dieci giorni sul conto del marito la metà dei risparmi comuni, quantificata in fr. 104'750.–, onde permetterne una gestione “paritaria” (sopra ad A). Tale scopo poteva essere raggiunto solo con la corresponsione, il versamento, il deposito o il pagamento – che dir si voglia – della somma in questione a favore del marito. A prescindere del fatto che tutto o parte di quell’importo potrebbe dover essere restituito alla moglie a seguito di una decisione sulla suddivisione dei risparmi in separata sede, nel frattempo, secondo la volontà delle parti, la metà dei risparmi deve passare da un conto all’altro per consentire al marito di poterla gestire.
Del resto, per ammettere l’esistenza di un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF è sufficiente che il debitore si riconosca obbligato a corrispondere a un terzo una somma di denaro determinata o determinabile, non deve anche prometterne il pagamento o manifestare la sua volontà di pagarla (sentenza della CEF 14.2001.87 del 13 dicembre 2001; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF, con rinvii). E la causa del debito pecuniario riconosciuto non è di rilievo: l’attribuzione può anche essere provvisoria, come in caso di concessione di un mutuo o di consegna di una somma da gestire nel quadro di un mandato. Non vi è quindi dubbio che sottoscrivendo il verbale d’udienza, RE 1 abbia manifestato la volontà di corrispondere fr. 104'750.– all’istante, ovvero abbia riconosciuto di dovergli tale somma giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. La sua censura non merita dunque protezione.
b) L’esecuzione per prestazione di garanzie nel senso dell’art. 38 cpv. 1 LEF tende a costringere l’escusso a eseguire una prestazione che non è destinata a soddisfare direttamente l’escutente, ma a garantirgli l’esecuzione di un debito di cui è beneficiario, attraverso la costituzione di una garanzia, pecuniaria o non, cui l’escutente possa attingere qualora l’escusso non soddisfi il suo obbligo principale (DTF 129 III 194 consid. 2.1). Nel caso in esame, invano si cercherebbe nell’accordo raggiunto il 13 febbraio 2017 quale debito la reclamante avrebbe inteso garantire con il suo impegno di versare al marito la metà dei risparmi comuni. Essa si è infatti obbligata a versare a lui direttamente una somma di denaro espressa in valuta legale svizzera. CO 1 ha quindi giustamente fatto capo all’esecuzione ordinaria volta a ottenere il pagamento di danaro e non la prestazione di garanzie, giacché l’accordo in questione gli conferisce il diritto di ottenere direttamente la somma promessa dalla moglie, mentre con un’esecuzione in prestazione di garanzie – per la quale oltretutto egli non dispone di alcun titolo – la somma versata dalla moglie o ricavata dalla vendita dei suoi beni andrebbe depositata a favore di lui presso l’ufficio di esecuzione, e per esso presso lo stabilimento cantonale dei depositi così come previsto dall’art. 9 LEF (sentenza della CEF 15.2009.5 del 5 febbraio 2009, RtiD 2009 II 723 n. 43c, consid. 2.1; Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 38). Ciò non corrisponderebbe a quanto pattuito dalle parti. Infondata, anche tale censura va pertanto respinta.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 77'500.–, supera senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
|
|
–; –.
|
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).