Incarto n.
14.2017.114

Lugano

10 novembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.418 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 11 maggio 2017 dalla

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2,)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 luglio 2017 presentato da RE 1 il 10 luglio contro la decisione emessa il 27 giugno 2017 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________8 emesso il 10 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'798.40 oltre agli interessi del 5% dal 5 novembre 2015, indicando quale titolo di credito: “Costituzione e gestione ’PI 1, __________’ (beneficiario economico e azionista unico RE 1). Contratto di mandato 19.09.2014 e addendum 04.01.2016 + Riconoscimento di debito 05.11.2015. Fattura parz. 13.04.2015 di Fr. 1'698.40 / fattura 23.07.2015 di Fr. 4'590.–- / fattura 06.10.2015 di Fr. 3'510.–-”.

 

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 maggio 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 maggio 2017. Nella replica dell’8 giugno 2017 e nella duplica del 22 giugno 2017 le parti si sono poi riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 27 giugno 2017, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 380.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore del­l’istante.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2017 per ottenere "in via principale" che l’istanza sia "accolta" (recte: respinta) e la sua opposizione pure, e che spese e ripetibili della prima sede non siano poste a suo carico. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 10 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 28 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che lo scritto del 5 novembre 2015 con cui l’escusso si è riconosciuto debitore di fr. 17'798.40 nei confronti dell’istante per lo svolgimento di un mandato di gestione di società costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, dedotti i fr. 8'000.– da lui già pagati, per l’importo posto in esecuzione. Ha poi respinto l’eccezione sollevata dall’escusso, secondo cui le prestazioni sarebbero già state dedotte in una precedente causa giudiziaria chiusa con un accordo transattivo, rilevando come importi, parti coinvolte, numeri d’esecuzione e causali siano diversi in una procedura e nell’altra.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce che l’esecuzione verte su fatture già fatte valere in una precedente esecuzione (n. __________6) dell’UE di Lugano promossa dalla CO 1, e che entrambe traggono origine dallo stesso mandato di servizio, quello del 19 settembre 2014. Ora, egli sostiene, la transazione raggiunta il 9 novembre 2016 nella causa di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. 2186161 fatto spiccare nei suoi confronti dalla PI 2 davanti alla Pretura di Mendrisio-Sud (SO.__________ 1) avrebbe regolato tutti i rapporti sca­turiti dall’unico mandato di gestione esistente tra le parti, da ritenersi sciolto dal 31 dicembre 2015.

                                   5.   Non è dubbio – e neppure il reclamante lo contesta – che il riconoscimento di debito di fr. 17'798.40 da lui firmato il 5 novembre 2015 (doc. D) costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________8 per fr. 9'798.40 oltre agli interessi del 5% dallo stesso 5 novembre 2015. L’unico punto controverso è determinare se la decisione impugnata in merito agli effetti della transazione del 9 novembre 2016 resiste alle critiche del reclamante.

 

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

 

                                6.1   Nella fattispecie RE 1 ribadisce la tesi sostenuta in prima sede, secondo cui la transazione raggiunta il 9 novembre 2016 avrebbe estinto anche il credito posto nell’esecuzione in esame, senza però confrontarsi con la motivazione del primo giu­dice, che confuta tale tesi rilevando come importi, parti coinvolte, numeri d’esecuzione e causali siano diversi in una causa e nel­l’altra. Insufficientemente motivato (nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo appare inammissibile (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

 

                                6.2   La questione della ricevibilità del reclamo, ad ogni buon conto, può rimanere aperta, perché lo stesso reclamante indica che la prima esecuzione (n. __________1) da lui citata è stata promossa dalla PI 2 – e non dalla CO 1 – per complessivi fr. 71'337.30 – e non per fr. 9'798.40 – in relazione a tre fatture diverse per numero e importo rispetto a quelle dedotte nella (terza) esecuzione in esame. La transazione conclusa il 9 novembre 2016 tra la PI 2 e RE 1 nella causa di rigetto dell’opposizione interposta contro il primo precetto esecutivo (inc. SO.__________ 1 – __________1, doc. 4 accluso alle osservazioni all’istanza) non concerne quindi in alcun modo né la seconda né la terza esecuzione, e manca ogni indizio che lo scioglimento del rapporto contrattuale tra la PI 2 e il reclamante vincoli anche la CO 1. Il fatto poi che i crediti dedotti nella seconda (n. __________6) e nella terza esecuzione siano apparentemente identici non è di rilievo per il giudizio odierno, poiché il reclamante non ha reso verosimile – e invero neppure allegato – che sia intervenuta una transazione nella causa di rigetto dell’opposizione avviata davanti alla Pretura di Lugano (SO__________91) o una decisione di merito a proposito della seconda esecuzione. La sentenza impugnata merita dunque conferma.

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'798.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).