Incarto n.
14.2017.116

Lugano

15 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.115 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 31 marzo 2017 dalla

 

 

Comunione ereditaria fu RE 1,

(rappresentata dal membro RA 1,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 10 luglio 2017 presentato dagli eredi fu RE 1 contro la decisione emessa il 30 giugno 2017 dal Giudice di pace, con cui ha respinto la sua istanza volta a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 marzo 2017 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano tendente all’incasso di fr. 3'100.–;

ricordato che con ordinanza del 1° settembre 2017 il presidente della Camera ha impartito alla reclamante un ultimo termine di 10 giorni per provvedere al versamento dell’an­­ticipo di fr. 260.– in garanzia delle spese processuali presumibili, con la comminatoria che in caso di decorrenza infruttuosa di tale termine il reclamo sarebbe stato stralciato dai ruoli, precisando che il mancato deposito dell’anticipo non vale come ritiro del rimedio giuridico e che il ritiro dev’essere dichiarato per scritto;

preso atto dello scritto dell’11 settembre 2017 con cui il rappresentante dell’istante ha chiesto di fermare (“stoppen”) la procedura, poiché l’escusso sta attualmente pagando a rate mensili i suoi debiti;

considerato che, nelle predette circostanze, tale dichiarazione equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);

 

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

considerato che nella commisurazione della tassa si tiene conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (cfr. art. 21 LTG);

 

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

rammentato, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), che il valore litigioso, di fr. 3'100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta in solido a carico degli eredi fu RE 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).