Incarto n.
14.2017.118

Lugano

26 luglio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 aprile 2017 dalla

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 17 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 luglio 2017 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 28 aprile 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'900.– più interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 21 giugno 2017 nessuno è comparso.

 

                                  C.   Statuendo con decisione 13 luglio 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 14 luglio 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 luglio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il vicepresidente della Camera ha concesso all’impu­­gnazione effetto sospensivo parziale e ordinato all’Ufficio cantonale del Registro di commercio di non far pubblicare la dichiarazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di commercio né sul Foglio ufficiale cantonale. Con scritto del 20 luglio 2017, la procedente ha segnalato che il suo credito non era stato interamente estinto dalla reclamante, rimanendo scoperte spese esecutive e interessi di mora per complessivi fr. 934.10.

 

                                  E.   Mediante un nuovo “reclamo” (recte: atto integrativo) del 21 luglio 2017, la RE 1 ha prodotto la prova del pagamento del saldo di fr. 934.10 vantato dalla procedente e un estratto aggiornato delle esecuzioni ancora pendenti nei suoi confronti. Il reclamo e l’atto integrativo non sono stati intimati alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 luglio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 14 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure l’atto integrativo del 21 luglio, anche senza tenere conto della proroga del termine fino al terzo giorno utile dopo la fine delle ferie estive (art. 56 n. 2 e 63 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha provato di avere pagato anche il saldo di fr. 934.10 vantato dalla procedente (v. doc. F accluso all’atto integrativo del 21 luglio 2017 e scritto 20 luglio 2017 della CO 1), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 21 luglio 2017) prodotto dalla reclamante con l’atto integrativo di stessa data (doc. L) si evince che nei suoi confronti erano pendenti solo nove esecuzioni per complessivi fr. 254'674.95, di cui una è stata pagata quello stesso giorno (n. __________, doc. I), sei sono sospese da opposizione e due sono giunte allo stadio del proseguimento (es. n. __________ per fr. 17'531.40 e n. __________ per fr. 15'030.90). Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Posto che l’esistenza e l’importo dei crediti dedotti in esecuzioni sospese da opposizione non possono ancora dirsi certi (tranne per l’esecuzione n. __________, limitatamente a fr. 14'774.80 più accessori, v. doc. M e P), il fatto che la reclamante abbia pagato recentemente ben fr. 281'444.35 tramite il proprio azionista (doc. E) porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia decisamente migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

 

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 luglio 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

    ;

–;

–  Ufficio di esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Lugano;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).