Incarto n.
14.2017.122

Lugano

29 novembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 2 marzo 2017 dal

 

 

CO 1

(rappresentato dal proprio Municipio,)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 22 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 luglio 2017 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'233.40 oltre agli interessi del 5% dal 29 aprile 2016, indicando quali titoli di credito: “Fatt. __________ del 31.12.09 periodo dal 30.01.10 al 28.04.15 tot. giorni 1889 capitale fr. 276.– interessi al 5% fr. 72.40 capitale + interessi fr. 348.40.

                                         Fatt. __________ del 31.12.10 periodo dal 30.01.11 al 28.04.15 tot. giorni 1529 capitale fr. 252.– interessi al 5% fr. 53.50 capitale + interessi fr. 305.50.

                                         Fatt. __________ del 31.12.11 periodo dal 30.01.12 al 28.04.15 tot. giorni 1169 capitale fr. 252.– interessi al 5% fr. 40.90 capitale + interessi fr. 292.90.

                                         Fatt.__________ del 30.06.12 periodo dal 30.07.12 al 28.04.15 tot. giorni 989 capitale fr. 252.– interessi al 5% fr. 34.60 capitale + interessi fr. 286.60”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 marzo 2017 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 marzo 2017. Con replica del 19 aprile l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con una breve duplica dell’11 maggio 2017.

                                  C.   Statuendo con decisione 11 luglio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 luglio 2017 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 luglio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver (implicitamente) ritenuto che le fatture relative alla raccolta dei rifiuti prodotte dall’istante costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo posto in esecuzione, poiché non sono state oggetto di contestazione formale “a suo tempo” e per le stesse risultano essere già stati versati degli acconti “a conferma della fondatezza della pretesa”.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce di essere stata esonerata dal pagamento della tassa dei rifiuti dall’ente che le ha emesse – il Comune di __________, nel frattempo assorbito dal Comune di CO 1 – poiché nella zona in cui risiede a suo dire non vi erano cassonetti dell’immondizia che le consentissero di usufruire del relativo servizio di raccolta. Al proposito la reclamante sostiene che nel corso degli anni vi è stato uno scambio di corrispondenza con il Comune istante, di cui produce una sua lettera raccomandata del 12 dicembre 2016. Rileva d’altronde che già per quanto concerne i contributi di costruzione e di canalizzazione “LALIA” il Comune di __________ aveva ravvisato un errore nel richiedere il pagamento, dal momento che la reclamante non era allacciata alla fognatura pubblica. Chiede pertanto l’annullamen­­to della decisione impugnata e del precetto esecutivo.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin: in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

                                5.2   Nella fattispecie, il Comune di CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta su quattro fatture (n. __________, __________, __________ e __________) relative alla “Tassa raccolta rifiuti” per gli anni dal 2009 al 2012 compresi, emesse dall’allora Comune di __________ il 1° gennaio di ogni anno cui si riferiscono (doc. B-E acclusi all’i­­stanza), con le quali è stato chiesto a RE 1 il versamento di complessivi fr. 1'032.–, pari alla tassa di fr. 276.– per l’anno 2009 e di fr. 252.– ciascuno per gli anni 2010, 2011 e 2012. Tali tasse corrispondono alla quota parte richiesta, la prima, “per nucleo famigliare con più di due figli” e le tre ultime “per nucleo famigliare con due figli” stabilita all’art. 28 dell’Ordinanza municipale del 3 ottobre 2006 (doc. A).

                                  a)   Nel reclamo RE 1 pare invero contestare la ricezione delle fatture (pag. 2 in alto: “… non avevo mai ricevuto pretese di alcun tipo da parte da questo ente”), ma si tratta di allegazione nuova – e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2) – oltre che contraddittoria con quanto dichiarato in prima sede, giacché nelle sue osservazioni (a pag. 1) essa ha scritto che “numerosa negli anni è stata la corrispondenza intercorsa tra la scrivente e l’Ente impositore, riguardo il pagamento della tassa raccolta rifiuti”. In queste circostanze, non avendo l’escussa interposto reclamo al Municipio entro il termine di 30 giorni esplicitamente menzionato sulle fatture, esse sono da considerare passate in giudicato (come d’altronde attestato sul retro di ognuna di esse) e costituiscono di principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi del­l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per gli importi ivi indicati (come peraltro ricordava l’art. 28 cpv. 2 della predetta Ordinanza; cfr. pure sentenza della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015 consid. 5.1, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 36c).

                                  b)   Di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF, comprese le decisioni amministrative, valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet in: La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF). Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid. 5.5, e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a). In assenza di disposizione particolare, gli interessi decorrono dalla costituzione in mora (tramite interpellazione secondo l’art. 102 cpv. 1 CO applicato per analogia), la cui prova incombe al creditore se il debitore la contesta, al tasso annuo del 5% (Staehelin, op. cit., n. 134 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 44 e 139 ad art. 80; implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5D_13/2016 consid. 2.3.3), l’art. 104 cpv. 1 CO esprimendo un principio generale applicabile anche ai crediti di diritto pubblico (cfr. DTF 117 V 350 consid. 3/b e i rinvii).

                                  c)   Nel caso in esame, l’istante ha esposto nella domanda d’esecu­­zione (doc. L) il calcolo degli interessi di mora arretrati, che figura anche sul precetto esecutivo (doc. M). Li ha calcolati dal 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (ovvero 30 giorni dopo la scadenza di pagamento) fino al 28 aprile 2015 al tasso del 5%, giungendo, correttamente (secondo la convenzione commerciale per cui un anno conta 12 mesi di 30 giorni), a un totale di fr. 201.40. Siccome la reclamante non ha contestato né le scadenze né il tasso d’interesse, la concessione del rigetto definitivo per l’importo figurante sul precetto esecutivo merita quindi conferma, tranne su un punto: va limitata agli interessi di mora del 5% correnti dal 29 aprile 2016 sul solo capitale (fr. 1'032.–), senza gli interessi arretrati, stante il divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO). La sentenza impugnata va così riformata nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 1'233.40 (pari al capitale di fr. 1'032.– più gli interessi arretrati di fr. 201.40) oltre agli interessi correnti del 5% dal 29 aprile 2016 su fr. 1'032.–.

                                        6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; DTF 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                      6.1   Nel caso specifico, la reclamante non si confronta con la sentenza impugnata – in cui il giudice ha preso atto della mancata contestazione formale delle fatture e del versamento di alcuni acconti – ma, come visto, ribadisce solo che il Comune di __________ l’avrebbe esonerata dal pagamento delle tasse in questione. Non fornisce però alcuna prova della propria allegazione. Lo scritto del 12 dicembre 2016 da lei prodotto (doc. 1 accluso alle osservazioni all’istanza) è una sua lettera al Comune di CO 1 che ovviamente non è atta a dimostrare (nel senso dell’art. 81 LEF) che il Comune di __________, prima della fusione nel 2013, avesse rinunciato a prelevare le tasse per la raccolta dei rifiuti. Al contrario il fatto che le fatture agli atti siano state emesse dall’allora Comune di __________ conferma la sua volontà di percepirle. Se, del resto, la pretesa esenzione fosse avvenuta prima dell’emissione delle fatture, RE 1 avrebbe dovuto contestare ognuna di esse entro 30 giorni dall’intimazione con un reclamo al Municipio di __________. Non avendo provato di averlo fatto, la sua censura non può più essere esaminata in sede di rigetto, siccome esula dalla competenza del giudice del rigetto, che è vincolato alle decisioni passate in giudicato (sopra consid. 6).

                                              D’altronde la pretesa assenza di richiami da parte del Comune di __________ non è parificabile a un condono, nessuna rinuncia potendo essere presunta prima della scadenza del termine di prescrizione del diritto di riscossione, che in assenza di norma specifica è di dieci anni (art. 137 cpv. 2 CO per analogia; sentenza del Tribunale federale 5A_152/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 4.6.2.1; sentenza del Tribunale amministrativo cantonale 52.2010.293 del 7 dicembre 2011, consid. 4.2; Abbet, op. cit., n. 29 ad art. 81). Non è d’altronde necessario verificare se nella fattispecie il termine di prescrizione sia eventualmente più breve (ma comunque di cinque anni al minimo), poiché la reclamante non ha eccepito la prescrizione e il giudice del rigetto non può supplirvi d’ufficio (art. 142 CO), neppure per quanto attiene ai crediti di diritto pubblico, ove si tratti non del diritto di tassazione bensì del diritto di riscossione (sentenze del Tribunale federale 5A_216/2013 del 24 luglio 2013 consid. 2.2.2 e 5A_744/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.3.2; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 81; Abbet, op. cit., n. 31 ad art. 81). In assenza di prova del preteso esonero (o condono), la sentenza impugnata non può ch’es­­sere confermata.

                                      6.2   Le considerazioni della reclamante sui contributi di costruzione e di canalizzazione “LALIA” e sulla situazione dei servizi nella zona in cui abita non sono di rilievo in questa sede, poiché non rientrano tra le eccezioni proponibili in virtù dell’art. 81 LEF (sopra consid. 6).

 

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi integrale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stata notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'032.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1'233.40, oltre agli interessi del 5% dal 29 aprile 2016 su fr. 1'032.–.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).