Incarti n.
14.2017.125

14.2017.126

14.2017.127

Lugano

28 luglio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2017.2972, SO.2017.2973 e SO.2017.2974 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 13 giugno 2017 rispettivamente da

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Comune RE 2, __________

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sui reclami del 26 luglio 2017 presentati da RE 1 contro le tre decisioni emesse il 13 luglio 2017 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 a convalida del sequestro n. __________ per l’incasso di fr. 490'000.– oltre agli interessi del 3% dal 22 marzo 2017, indicando quale titolo di credito la richiesta di garanzia del 21 marzo 2017 relativa alle imposte federali dal 2012 al 2016.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso anche il 30 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato Canton Ticino ha escusso la stessa RE 1 a convalida del sequestro n. __________ per l’incasso di fr. 1'220'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal 22 marzo 2017, indicando quale titolo di credito la richiesta di garanzia del 21 marzo 2017 relativa alle imposte cantonale dal 2012 al 2016.

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso sempre il 30 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune RE 2 ha escusso RE 1 a convalida del sequestro n. __________ per l’incasso di fr. 925'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal 22 marzo 2017, indicando quale titolo di credito la richiesta di garanzia del 21 marzo 2017 relativa alle imposte comunali dal 2012 al 2016.

                                  D.   Avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con istanze del 13 giugno 2017 la Confederazione Svizzera, lo Stato Canton Ticino e il Comune RE 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Con tre decreti del 19 giugno 2017, il Pretore ha fissato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte alle istanze. I decreti le sono giunti il 26 giugno 2017.

                                  E.   Statuendo con tre decisioni del 13 luglio 2017, il Pretore ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 450.– nella causa inoltrata dalla Confederazione Svizzera e di fr. 2'000.– in ognuna di quelle avviate dallo Stato Canton Ticino e dal Comune RE 2, oltre a un’indennità di fr. 100.– a favore di ciascuno degli istanti.

                                  F.   Dopo avere tentato senza successo, il 14 luglio 2017, di ottenere una proroga del termine per presentare osservazioni alle istanze, RE 1 è insorta a questa Camera contro le sentenze appena citate con tre reclami distinti del 26 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento, l’attribuzione di ripetibili nella procedura di reclamo, protestate tasse e spese, e il rinvio delle cause alla Pretura per nuovo giudizio, previo conferimento del­l’effetto sospensivo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 26 luglio 2017 contro le sentenze notificate alla patrocinatrice di RE 1 il 17 luglio, in concreto tutti e tre i reclami sono tempestivi.

                                   2.   Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le richieste di prestazione di garanzia presentate dagli istanti sono decisioni immediatamente esecutive e costituiscono di conseguenza titoli di rigetto definitivo delle opposizioni nel senso del­l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.

                                   3.   Nei reclami RE 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, perché il Pretore ha emesso le sentenze impugnate, il 13 luglio 2017, prima della scadenza – il 17 luglio – dei termini a lei assegnati per presentare osservazioni alle istanze. L’emanazione prematura dei giudizi – allega la reclamante – non le ha d’altronde consentito di ottenere la proroga dei termini per le osservazioni da lei richiesta il 14 luglio 2017 né la sospensione delle cause, come invece avvenuto nelle procedure parallele dirette contro il suo coniuge in seguito all’avvio di trattative tra le parti.

                                   4.   I decreti del 19 giugno 2017 con cui il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte alle istanze (doc. 8 acclusi ai reclami) le sono pervenuti il 26 giugno (doc. 9 ed estratti EasyTrack relativi alle raccomandate n. __________, __________ e __________), sicché i termini sarebbero scaduti il 4 agosto 2017, tenuto conto della proroga per legge dei termini scaduti durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), il 1° agosto essendo festivo in Ticino (Festa nazionale). È quindi evidente che le sentenze sono state emesse in modo prematuro, come riconosciuto dallo stesso Pretore (scritti del 17 luglio 2017, doc. 4), e che il diritto di essere sentita della convenuta è stato violato.

                                4.1   La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possi­bilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di essere sentito della reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, essa postula esplicitamente l’annullamento delle sentenze e il rinvio al primo giudice per nuovo giudizio. Inoltre, le cause non possono ritenersi mature per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata. Spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’escussa nuovi termini per presentare osservazioni o convocare le parti a un’udienza.

                                4.2   Emanate prematuramente, le sentenze impugnate vanno quindi annullate e le cause rinviate al Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé ricordate (sopra ad consid. 4.1). Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte delle cause nel merito, sulle quali il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, esse possono essergli retrocesse senza prima interpellare le controparti (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2).

                                   5.   La necessità di rinviare le cause al primo giudice non essendo addebitabili a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5). Le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto delle sentenze impugnate e saranno nuovamente fissate dal Pretore con le nuove decisioni (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili).

                                   6.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 490'000.– nella causa promossa dalla Confederazione Svizzera, di fr. 1'220'000.– in quella dello Stato Canton Ticino e di fr. 925'000.– in quella del Comune RE 2, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo inoltrato nella causa avviata dalla Confederazione Svizzera (SO.2017.2972) è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

                                  2.   Il reclamo inoltrato nella causa avviata dallo Stato Canton Ticino (SO.2017.2973) è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

                                  3.   Il reclamo inoltrato nella causa avviata dal Comune RE 2 (SO.2017.2974) è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

                                   4.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   5.   Notificazione a:

 

–;

    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).