|
|
|
|
|
||
|
Incarti n. 14.2017.130 |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause n. 352/2017 e 353/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promosse con istanze del 27 aprile 2017 dal
|
|
CO 1 (rappresentato dal proprio Municipio, __________)
|
|
|
contro |
|
|
RE 1 (patrocinata dall’ PA 1,)
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sui reclami del 3 agosto 2017 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 14 luglio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 625.70 oltre agli interessi del 2.5% dal 16 febbraio 2017, indicando quale titolo di credito l’imposta comunale del 2012 (di fr. 1'876.70, dedotti acconti per fr. 1'251.–), di fr. 150.40 (“interessi su R.A.”), di fr. 31.80 (“interessi su conguaglio sino al 15.02.2017”) e di fr. 50.– (“tassa diffida”).
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso lo stesso 17 febbraio 2017 sempre dall’UE di Lugano, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso anche di fr. 1'921.05 oltre agli interessi del 2.5% dal 16 febbraio 2017, indicando quale titolo di credito l’imposta comunale del 2013, di fr. 110.70 (“interessi su R.A.”), di fr. 46.30 (“interessi su conguaglio sino al 15.02.2017”) e di fr. 50.– (“tassa diffida”).
C. Avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze separate del 27 aprile 2017 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est, limitando la sua domanda riferita alla prima esecuzione agli importi indicati nel precetto esecutivo, ma dedotti fr. 1'651.– anziché fr. 1'251.–. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha formulato osservazioni alle istanze.
D. Statuendo con due decisioni distinte del 14 luglio 2017, il Giudice di pace ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.– nella prima causa e di fr. 150.– nella seconda, così come un’indennità di fr. 15.– nella prima causa e di fr. 25.– nella seconda a favore dell’istante.
E. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 3 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento e, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la sospensione del procedimento. Stante l’esito del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che riguardano le stesse parti e pongono la medesima questione giuridica. Si giustifica così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 3 agosto 2017 contro le sentenze notificate a RE 1 il 17 luglio, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi. Essendo la notifica avvenuta durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il termine di 10 giorni, iniziato il 2 agosto 2017 (DTF 96 III 50 consid. 3), è infatti scaduto sabato 12 agosto, salvo essere prorogato a lunedì 14 agosto 2017 in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace si è limitato a ricordare che le decisioni di tassazione prodotte dall’istante (per il 2012 e il 2013), siccome passate in giudicato, costituiscono titoli di rigetto definitivo delle opposizioni nel senso dell’art. 80 LEF.
4. Nei reclami RE 1 si duole del fatto che il Giudice di pace non ha notificato le istanze né a lei né alla sua rappresentante (sua figlia avv. PA 1). Inoltre gli rimprovera di avere erroneamente omesso di considerare la sua richiesta del 4 giugno 2017 volta a sospendere le procedure di rigetto in attesa dell’esito della domanda di revisione delle imposte per gli anni 2008-2014, da lei sottoposta all’autorità fiscale il 31 maggio 2017. La reclamante chiede dunque che le sentenza impugnate siano annullate e che le procedure di rigetto siano sospese giusta l’art. 126 CPC.
5. La raccomandata contenente le ordinanze del 30 maggio 2017 con cui il Giudice di pace ha assegnato a RE 1 un termine di “30 (venti)” giorni per presentare eventuali osservazioni scritte alle istanze è stata ritirata dalla destinataria il 7 giugno 2017 (tracciamento EasyTrack n. __________). Essa ha quindi avuto modo di esprimere il proprio punto di vista prima dell’emanazione delle sentenze impugnate il 14 luglio 2017, anche volendo considerare l’ipotesi a lei più favorevole di un termine di trenta giorni. Certo, in virtù dell’art. 137 CPC le ordinanze in questione sarebbero probabilmente dovute essere indirizzate alla figlia dell’escussa, avv. PA 1, che notoriamente è la sua patrocinatrice almeno in ambito fiscale e la cui sospensione dall’esercizio dell’avvocatura è terminata il 15 aprile 2017. Si può però ritenere che, come per le sentenze impugnate, pure esse notificate personalmente alla convenuta, quest’ultima abbia tramesso alla figlia anche le assegnazioni di termine.
La questione può invero essere lasciata aperta. Con la presentazione dei reclami, in effetti, RE 1 ha potuto, tramite la propria patrocinatrice, esprimersi in modo completo sulle istanze. E l’unica censura da lei sollevata – il mancato esame della sua richiesta di sospensione delle procedure di rigetto – pone un quesito di natura giuridica che la Camera può esaminare con un libero potere d’apprezzamento (sopra consid. 1.3), come il primo giudice. Un’eventuale lesione del suo diritto di essere sentita può quindi essere sanata in sede di reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3), giacché non ne risulta alcun pregiudizio per la convenuta (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Essendo la causa da ritenersi matura per il giudizio, la Camera può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), giacché un rinvio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, all’origine di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti a ottenere una decisione celermente (sentenze del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013 e della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016 consid. 6.1 e i rinvii).
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie è pacifico che la decisione di tassazione dell’imposta cantonale 2012 (doc. B accluso alla prima istanza), unitamente al conguaglio 22 gennaio 2016 (doc. C primo foglio), che stabilisce l’imposta comunale dello stesso anno in fr. 1'876.70, alla diffida del 30 agosto 2016 (doc. C secondo foglio), che accerta gli interessi di mora sugli acconti in fr. 150.40 e la tassa di diffida in fr. 50.–, e al dettaglio del calcolo degli interessi (doc. D), pari a fr. 31.80 (fr. 32.51 ./. 0.72) al 15 febbraio 2016, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per i pari importi richiesti con la prima esecuzione, poiché sono decisioni passate in giudicato nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 244 cpv. 3 e 275 LT.
6.2 Per i medesimi motivi anche la decisione di tassazione dell’imposta cantonale 2013 (doc. B accluso alla seconda istanza), unitamente al conguaglio 22 gennaio 2016 (doc. C primo foglio), che stabilisce l’imposta comunale dello stesso anno in fr. 1'921.05, alla diffida del 30 agosto 2016 (doc. C secondo foglio), che accerta gli interessi di mora sugli acconti in fr. 110.70 e la tassa di diffida in fr. 50.–, e al dettaglio del calcolo degli interessi (doc. D), pari a fr. 46.30 (fr. 55.90 ./. 9.61) al 15 febbraio 2016, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per i pari importi richiesti con la seconda esecuzione.
7. Nel merito la reclamante chiede la sospensione delle procedure di rigetto in esame in attesa di una decisione definitiva della competente autorità fiscale sulla domanda di revisione delle tassazioni degli anni dal 2008 al 2014, da lei inoltrata il 31 maggio 2017, con cui ha chiesto la riduzione dell’imposizione della rendita versata dall’__________ al 40% (anziché al 100%) in base agli art. 21 cpv. 3 LT e 22 cpv. 3 LIFD e l’esenzione di una quota delle prestazioni AVS pari a fr. 6'000.–/anno. Sostiene infatti che la procedura di revisione abbia carattere pregiudiziale rispetto alle procedure di rigetto e costituisca un motivo imperioso di sospensione di queste ultime nel senso dell’art. 126 CPC, onde evitare il rischio di decisioni contraddittorie. A suo parere, l’accoglimento dell’istanza di revisione fiscale azzererebbe, o quasi, i crediti posti in esecuzione e renderebbe le cause di rigetto senza oggetto. Nella ponderazione dei contrasti interessi, soggiunge la reclamante, è preminente quello di un cittadino invalido, come lei, rispetto all’incasso delle tasse da parte dello Stato. A torto.
7.1 Anzitutto, la reclamante non dimostra – e invero neppure allega – di avere ottenuto la sospensione del carattere definitivo delle decisioni fiscali di cui chiede la revisione, sospensione che in realtà interviene solo qualora venga emessa una decisione definitiva sulla domanda di revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e sul piano federale 149 cpv. 2, 165 cpv. 3 LIFD; Looser in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a ed. 2017, n. 1e ad art. 149 LIFD). Le decisioni prodotte dall’istante sono quindi tuttora esecutive e costituiscono un valido titolo di rigetto (sopra consid. 6).
7.2 D’altronde una sospensione fondata sull’art. 126 CPC non entra in considerazione, perché contrariamente a quanto sostiene la reclamante la procedura di revisione fiscale non ha carattere pregiudiziale rispetto alla procedura di rigetto. In quest’ultima il giudice deve solo esaminare se il titolo prodotto assume le caratteristiche stabilite all’art. 80 LEF (sopra consid. 2), sicché per la sua stessa natura esclusivamente procedurale la decisione odierna non può entrare in contraddizione con una (comunque tuttora virtuale) decisione di merito (sentenza della CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8). Del resto il giudice del rigetto non può conferire alla procedura di revisione fiscale un effetto (sospensivo) che il diritto fiscale non prevede (v. per analogia in materia civile la sentenza della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2016, RtiD 2017 I 715 n. 35c consid. 6.2). Se in futuro le decisioni di tassazione degli anni 2012 e 2013 dovessero essere sospese o modificate, la reclamante potrà sempre chiedere, a dipendenza dell’esecuzione, la sua sospensione (art. 85 LEF) o la restituzione degli importi pagati in troppo (art. 86 LEF) (sentenza della CEF 15.2016.104 del 4 settembre 2017 consid. 3.3). La domanda di sospensione delle cause di rigetto va quindi respinta sia in prima che in seconda istanza, ciò che segna l’esito del reclamo.
7.3 Con l’emanazione del giudizio odierno le domande di concessione dell’effetto sospensivo diventano senza oggetto.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo insorta in spese in questa sede.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 807.90 nella prima causa e di fr. 2'128.05 nella seconda, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. 352/2017 (inc. 14.2017.129) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Il reclamo nella causa n. 353/2017 (inc. 14.2017.130) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.
4. Notificazione a:
|
|
–; –.
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).