Incarto n.
14.2017.12

Lugano

4 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella causa SO.2016.768 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 22 novembre 2016 dalla

 

 

CO 1

(patrocinata dall’ PA 2,)

 

 

contro

 

 

RE 1,

(patrocinato dall’ PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 14 agosto 2014 la CO 1 (in seguito: la banca) si è impegnata a concedere alla PI 1 (__________), ora in liquidazione, un prestito di fr. 25'000.– per il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2019 a condizione che que­st’ultima stipulasse un contratto di fornitura di bevande con l’PI 3. PI 2 e RE 1 hanno pure sottoscritto il contratto di prestito il 21 agosto 2014 in qualità di debitori solidali. Le parti hanno pattuito un interesse netto fisso annuo di 6.75% pagabile in rate trimestrali e ammortamenti trimestrali di fr. 1'350.–, con scadenze per il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il 2 settembre 2014 la banca ha versato fr. 25'000.– alla PI 1 a titolo di anticipo fisso (“fester Vorschuss”).

 

                            B.  Dal febbraio al maggio del 2015, la società ha versato alla banca due rate di fr. 1'350.–. Preso atto del mancato versamento di ulteriori ammortamenti, con raccomandata del 30 novembre 2015 la banca ha inviato ad RE 1 la disdetta del prestito in questione. Il 28 gennaio 2016 l’PI 3 ha versato alla banca ulteriori fr. 1'464.95.

 

                            C.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la banca ha escusso RE 1 per l’incasso 1) di fr. 22'300.– oltre agli interessi del 6.75% dal 28 novembre 2015, 2) di fr. 1'168.– e 3) di fr. 2'613.–, menzionando quali titoli di credito: “1) Contratto di prestito del 21.08.2014, capitale al 27.11.2015; 2) 6.75% interessi e spese al 27.11.2015; 3) Costi di rescissione del prestito fisso (durata al 31.08.2019)”.

 

                            D.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre 2016 la banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 20'835.05 oltre agli interessi del 6.75% dal 28 novembre 2015 e alle spese esecutive. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 dicembre 2016. Con replica del 5 gennaio 2017 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre con duplica 16 gennaio 2017 la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.

 

                            E.  Statuendo con decisione del 18 gennaio 2017, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 20'835.05 oltre agli interessi del 6.75% dal 28 novembre 2015 (ma senza le spese esecutive), ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 450.– e un’indennità di fr. 1'800.– a favore dell’i­­stante.

 

                             F.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2017 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annulla­­mento e la reiezione dell’istanza. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 30 gennaio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 19 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

 

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che RE 1 ha sottoscritto il contratto di prestito come debitore solidale con PI 2 e la PI 1, e che il prestito di fr. 25'000.– è stato poi versato sul conto della società come pattuito. Ne ha dedotto che la documentazione prodotta dall’i­­stante costituisce valido titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo scoperto del credito oltre agli interessi del 6.75%. A mente sua, l’eccezione di mancata prova del riconoscimento di debito e della solidarietà, dovuta all’assenza di firme sulle prime tre pagine del contratto, non è suffragata da alcun elemento oggettivo che consenta di ritenere che il contratto agli atti non corrisponderebbe a quello sottoscritto dalle parti. Il primo giudice ha inoltre respinto l’eccezione generica del convenuto secondo cui il contratto di fornitura di bevande con l’PI 3 inficerebbe il riconoscimento di debito in questione. Verificata la correttezza della disdetta del prestito, egli ha infine accertato che RE 1 non ha reso verosimile l’e­­ventuale avvenuto pagamento da parte di altri debitori solidali. Il Pretore aggiunto ha così accolto l’istanza, tranne per le spese esecutive, la cui determinazione e ripartizione incombono all’uffi­­cio d’esecuzione (e su ricorso all’autorità di vigilanza).

 

                             4.  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di mutuo sottoscritto dal mutuatario costituisce un valido riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata e degli interessi, allorquando il creditore ne dimostra l’esigibilità. Il trasferimento della somma mutuata dev’essere provata solo nel caso in cui il mutuatario nega di averla ricevuta (DTF 136 III 629 consid. 2 con rimandi; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 120 ad art. 82 LEF; sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014, consid. 3.2).

 

                           4.1  Nel caso concreto non è contestato che le firme sulla quarta pagina del contratto di prestito (doc. A) siano state apposte, oltre che da PI 2, anche da RE 1 (per sé stesso e per la PI 1 [v. estratto RC]). A pagina tre è stata prevista la loro responsabilità solidale (sotto, consid. 4.2/c). Avendo la banca dimostrato, con la produzione della disdetta 30 novembre 2015 (doc. E) e dell’“estratto movimenti” 9 giugno 2016 (doc. C), sia l’esigibilità della somma mutuata alla data della notifica del precetto esecutivo, sia il trasferimento dei fr. 25'000.– alla PI 1 avvenuto il 2 settembre 2014 (sotto consid. 5.1), il contratto agli atti costituisce in sé un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo chiesto con l’istanza (fr. 20'835.05), pari alla somma mutuata meno gli acconti versati (sotto, consid. 4.3), oltre agli interessi del 6.75% (doc. A, pag. 1) dal 28 novembre 2015, ovvero dalla data della disdetta del mutuo “con effetto immediato” (istanza ad 3.2 e doc. A pag. 2 alla voce “rescissione”).

 

                           4.2  Nel reclamo RE 1 fa valere, prima di tutto, che il primo giudice ha erroneamente giudicato come riconoscimento di debito una semplice fotocopia non firmata sulle pagine che specificano la responsabilità solidale dei debitori e nemmeno verificabile tramite l’ufficio cantonale del bollo , misconoscendo che spettava all’istante provarne l’autenticità in virtù dell’art. 178 CPC. Orbene, benché egli avesse segnalato il problema in prima sede, la banca non ha prodotto l’originale del contratto né una copia autenticata. Il reclamante pretende di non avere mai posseduto una copia del contratto né di aver ricevuto né letto le condizioni generali della banca menzionate nella terza pagina del contratto. Sostiene di non ricordarsi della clausola di solidarietà e di non disporre dei mezzi di prova atti a dimostrare l’inesistenza del debito.

 

                             a)  Secondo l’art. 178 CPC incombe alla parte che si prevale di un documento provarne l’autenticità qualora la stessa sia contestata dalla controparte in modo sufficientemente motivato. Se il documento è prodotto in copia e vi è motivo di dubitarne dell’au­­tenticità, il giudice o una parte può esigere la produzione dell’ori­­ginale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per il titolo di rigetto dell’opposizione, che può pertanto essere prodotto in copia purché non vi siano motivi di ritenere che la copia non sia conforme all’originale (FF 2006, 6695; Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82 [v. pure n. 53 ad art. 80]; Wei­bel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kom­mentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 3 ad art. 180 CPC e i rinvii). Se il debitore contesta l’autenticità delle firme o di altri fatti contenuti nel titolo, gli incombe di rendere verosimile la loro falsificazione seduta stante a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_586/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 2.4.2; sentenza della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015 RtiD 2015 II 904 n. 61c, con­sid. 6.2).

 

                            b)  Nella fattispecie, in prima istanza il reclamante si è limitato a rilevare che il contratto prodotto dall’istante (doc. A) è una fotocopia e che soltanto l’ultima pagina è firmata dalle parti, mentre non lo sono le prime tre pagine, segnatamente la terza su cui figura la clausola di solidarietà, sicché esse non dimostrerebbero che il loro contenuto corrisponde a quello del contratto originale (act III, pag. 3). Così facendo, tuttavia, il reclamante non adduce alcun motivo di contestazione dell’autenticità della fotocopia (nel senso dell’art. 178 CPC) e in realtà neppure la contesta esplicitamente né afferma che anche la terza pagina originale fosse firmata dalle parti. Persino nel reclamo egli si limita a sostenere di non ricordarsi della clausola di solidarietà. Che poi egli non abbia tenuto una copia del contratto né chiestone una agli altri due debitori è una negligenza sua di cui non può ora prevalersi per contestare la forza probante del doc. A per l’unica ragione che ne è stata prodotta solo una fotocopia. In assenza di motivo di dubbio, non si può rimproverare al Pretore aggiunto di non avere richiesto la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC) né di aver fondato il proprio giudizio su una fotocopia del titolo di rigetto (sopra consid. 4.2/a). La mancata registrazione e vidimazione del contratto all’ufficio cantonale del bollo – allegazione peraltro nuova e pertanto irricevibile (consid. 1.2) – è quindi senza rilievo ai fini del giudizio odierno né, come ammette lo stesso reclamante, inficia la validità del contratto (reclamo ad 5.2).

 

                             c)  Ciò posto, il primo giudice ha rettamente considerato che RE 1 si è impegnato solidalmente con la PI 1 e PI 2 a rimborsare il prestito concesso dall’istante (doc. A pag. 3 “Responsabilità solidale”). Egli risponde così dell’intero rimborso (art. 144 cpv. 1 CO), sicché la sua censura si avvera priva di pregio.

 

                           4.3  Il reclamante si duole che l’importo posto in esecuzione è “contradditorio e non verificabile”. Osserva come esso sia stato calcolato unilateralmente dall’istante in fr. 20'835.05 (in sede di rigetto) mentre in precedenza (nella disdetta [doc. E], della diffida [doc. 4] e nel precetto esecutivo [doc. F]) essa aveva richiesto il pagamento di fr. 22'300.–, ciò che manifesterebbe “un’assenza di verosimiglianza per un procedimento esecutivo”. Inoltre, egli lamenta che non sia stato indicato “se/quanto non sia stato pagato da PI 1, eventualmente dalla signora __________ o dalla stessa PI 3”. Ne deduce che l’importo richiesto non è determinato né facilmente determinabile, sicché andrebbe calcolato in un eventuale procedimento ordinario.

 

                             a)  Argomentando in tal modo, l’escusso non si confronta tuttavia con il calcolo eseguito dalla banca nella sua istanza 22 novembre 2016 (pag. 2), ripreso dal Pretore aggiunto, secondo cui si giunge ai fr. 20'835.05 deducendo dal prestito di fr. 25'000.– (doc. A) gli accrediti sul conto prestiti di fr. 1'350.– del 5 febbraio 2015, di fr. 1'350.– del 27 maggio 2015 e di fr. 1'464.95 del 25 gennaio 2016 (doc. C) (sentenza impugnata, pag. 2). E siccome la somma riconosciuta è chiarissima (fr. 25'000.– oltre agli interessi), nulla osta al rigetto provvisorio dell’opposizione per l’impor­­to inferiore (fr. 20'835.05 oltre agli interessi) richiesto con l’istanza.

 

                            b)  Del resto, il diritto esecutivo non obbliga il creditore a escutere il debitore per l’intero importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il debito riconosciuto (in concreto di fr. 25'000.–) si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo inferiore a quello (di fr. 20'835.05) fatto valere con l’istanza (cfr. sentenze della CEF 14.2014.219 del 30 dicembre 2014 consid. 5.2 e 14.2016.285 del 21 dicembre 2016 consid. 5.2). In altri termini, l’onere della prova (al grado della verosimiglianza) degli acconti versati grava sull’escusso e non sull’escutente (art. 82 cpv. 2 LEF, v. sotto consid. 5). Spettava quindi al reclamante e non all’istante rendere verosimile quanto la PI 1, PI 2 e l’PI 3 abbiano rimborsato.

 

                             c)  Il reclamante pare del resto fraintendere il meccanismo dell’art. 82 LEF: per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, il creditore deve solo produrre un riconoscimento del debito posto in esecuzione (cpv. 1), non è tenuto a rendere verosimile l’esisten­­za o l’importo del suo credito (sopra consid. 2).

 

                           4.4  Il reclamante fa ancora valere che il “cliente” indicato nel contratto (la PI 1, PI 2 e RE 1), diverge dalla parte contraente (la sola PI 1) del contratto di fornitura con l’PI 3. Il Pretore aggiunto ha respinto la generica eccezione del convenuto, ritenendo ch’egli non abbia spiegato “in che modo il contratto di fornitura di bevande con PI 3 possa inficiare il riconoscimento di debito agli atti” (sentenza impugnata, pag. 4 in basso). Nel reclamo l’escusso ribadisce semplicemente quanto già asserito in prima sede, senza chiarire perché il contratto di prestito non dovrebbe valere come titolo di rigetto per i debitori ivi indicati. La censura – se di censura si può parlare – risulta quindi irricevibile. In ogni caso il rigetto dell’opposizione è fondato sul contratto di prestito, sottoscritto in via solidale anche da RE 1, e non sul contratto di fornitura con l’PI 3. L’identità tra debitore ed escusso è quindi pacifica.

 

                             5.  A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

 

                           5.1  Oltre all’importo del debito (v. sopra consid. 4.3), l’escusso vede un’altra “contraddizione” circa la data di accredito dei fr. 25'000.– versati dalla banca alla PI 1, indicata nell’istanza come il 1° settembre 2014 con riferimento all’avviso di accredito di tale data (doc. B) e nell’estratto movimenti del conto prestiti (doc. C) come il 2 settembre 2014. Ora, il reclamante non spiega quale rilevanza possa avere tale differenza per la causa in esame, per tacere del fatto che l’escutente ha già spiegato nella replica che il primo ordine di pagamento di fr. 25'000.– a favore di PI 4, socio della PI 1, è stato effettuato (erroneamente) il 1° settembre 2014, per poi essere stornato il medesimo giorno (act. IV, pag. 3). Come risulta chiaramente dal­l’“estratto movimenti” e dall’avviso di accredito, il giorno seguente, la banca ha subito messo a disposizione della PI 1 l’importo in questione (doc. B e C). Il reclamo cade dunque ancora una volta nel vuoto.

 

                           5.2  A mente del reclamante anche il motivo della rescissione dal contratto sarebbe rimasto ambiguo, se non contraddittorio, poiché avvenuta “senza preavviso” solo il 30 novembre 2015 e ciò non per mora, bensì per il mancato rispetto del contratto di fornitura bevande (doc. E). Egli ci vede un elemento atto a minare la credibilità dell’esistenza del credito posto in esecuzione. Sennonché egli non contesta la validità della disdetta e, anzi, ammette che sia l’uno sia l’altro motivo sono espressamente previsti dal contratto di prestito come motivi di rescissione senza preavviso e con effetto immediato (reclamo, pag. 8 in alto e doc. A pag. 2 alla voce “rescissione”). Né egli si confronta con la sentenza impugnata, in cui il Pretore aggiunto ha giustamente appurato la regolarità della disdetta in seguito al mancato rispetto dei termini di rimborso (sentenza impugnata, pag. 4 in basso), i debitori non avendo più versato interessi né ammortamenti dopo il 27 maggio 2015 (doc. C). La banca aveva così il diritto di rescindere dal contratto “in ogni momento”, a sua scelta ed esigere il rimborso dell’intero saldo del mutuo e degli interessi, entro il termine di prescrizione (art. 127 CO). Una volta di più il reclamo è irricevibile, se non pretestuoso.

 

                             6.  La richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è superata in concreto dall’emanazione della presente sentenza.

 

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'835.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).