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Incarto
n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 gennaio 2017 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 7 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 luglio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 10'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2016, indicando quale titolo di credito gli “stipendi non pagati ottobre e novembre 2016”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 gennaio 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 gennaio 2017, sulle quali l’istante ha preso posizione mediante replica spontanea del 16 febbraio 2017.
C. Statuendo con decisione del 28 luglio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza “nel senso dei considerandi” e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 8'000.– “lordi” oltre agli interessi del 5% dal “20.13.2016”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2017, CO 1 ha implicitamente concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 agosto 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 31 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne consegue che i documenti prodotti per la prima volta con il reclamo (dichiarazioni 7 agosto 2017 di __________ [doc. B], __________ [doc.C] e __________ [doc. D]) e con le osservazioni al reclamo (dichiarazioni 25 agosto 2017 della __________ [doc. D.01] e di __________ [doc. D.02]) sono inammissibili, come pure le allegazioni di fatto che non sono già state formulate in prima sede (v. sotto consid. 6).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 1° agosto 2015 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le due mensilità di fr. 4'000.– lordi l’una. Si è fondato al riguardo sull’importo previsto dal contratto e non sulla cifra di fr. 5'000.– mensili indicata nel precetto esecutivo e nell’istanza. Il primo giudice non ha ammesso le decurtazioni degli stipendi unilateralmente operate dalla datrice di lavoro su consiglio della sua fiduciaria, ritenendole non documentate né per quanto attiene alla loro fondatezza né quanto alla loro entità.
4. Nel reclamo la RE 1 sostiene di avere versato sul conto bancario dell’istante per l’intero 2016 fr. 35'404.65 e di aver pagato “a suo tempo” al posto del dipendente contributi sociali per fr. 7'049.15, come risulta dalla testimonianza di PI 1, titolare della fiduciaria (la __________) cui fa capo la RE 1, sicché in totale (di fr. 42'453,80) ha corrisposto più del salario netto per il 2016, pari a fr. 42'298.10 (ossia 13 mensilità di fr. 3'253.70 mensili, al netto delle contribuzioni sociali e dell’imposta alla fonte). La reclamante afferma inoltre che CO 1 è stato totalmente assente dalla ditta nei mesi di novembre e dicembre 2016.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).
5.2 Nella fattispecie, di conseguenza, il contratto di lavoro individuale sottoscritto dalle parti il 1° agosto 2015 per una durata indeterminata (doc. B accluso all’istanza) costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione per i salari dei mesi di ottobre e novembre 2016 posti in esecuzione, limitatamente all’importo lordo di fr. 4'000.– mensili ivi riconosciuto (pari a fr. 3'285.60 netti, v. doc. Q, 2° foglio), oltre agli interessi del 5% dalla data menzionato nel precetto esecutivo, ovvero dal 20 dicembre 2016. Certo, in prima sede la datrice di lavoro ha allegato che CO 1 aveva abbandonato il posto di lavoro dal mese di ottobre 2016 (nel reclamo, invece, afferma ch’egli è stato totalmente assente dalla ditta nei mesi di novembre e dicembre 2016), ma essa ha rinunciato a prevalersi di tale circostanza (“Nonostante fossimo nelle condizioni di agire in maniera ben più incisiva […] abbiamo semplicemente deciso di esigere dal Signor CO 1 gli importi a noi dovuti […]”). Ciò vincola il giudice del rigetto, che non può supplire d’ufficio l’eccezione d’inadempimento della controprestazione (art. 82 CO) non sollevata dal debitore (sentenza della CEF 14.2016.143 del 3 novembre 2016 consid. 2). Il contratto di lavoro si conferma quindi un valido titolo di rigetto anche per ottobre e novembre del 2016, senza bisogno di verificare se il dipendente abbia eventualmente svolto il suo lavoro fuori dai locali della ditta, ciò che la reclamante permetteva di fare (reclamo, ad n. 4).
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nel caso specifico, in prima sede la convenuta ha eccepito il fatto che le buste paga per i mesi da ottobre a dicembre 2016 sono state oggetto di una rettifica in seguito a un controllo effettuato dalla sua fiduciaria e che “conguagliano” quanto dovuto dal dipendente. Il Pretore non ha però ammesso le decurtazioni in questione, poiché operate unilateralmente dalla datrice di lavoro su consiglio della sua fiduciaria e non documentate né per quanto attiene alla loro fondatezza né quanto alla loro entità.
a) Al riguardo, nel reclamo la datrice di lavoro si limita a rinviare alla dichiarazione scritta della sua fiduciaria PI 1 (doc. R e 1), secondo cui CO 1 avrebbe percepito alcune provvigioni per le quali non sarebbero state redatte in precedenza le buste paga, motivo per cui la parte dei contributi ch’egli si sarebbe preso a carico secondo accordi discussi durante “una” riunione sarebbe stata dedotta dallo stipendio di ottobre 2016. Ci si potrebbe chiedere se tale dichiarazione non è un fatto nuovo perché in prima sede la convenuta si è limitata a rinviarvi senza neppure citare il documento topico né spiegare i motivi delle decurtazioni o quantificarle. Ma volendo anche tenerne conto, v’è da interrogarsi se la dichiarazione in questione può davvero essere considerata una testimonianza scritta, con un valore probante limitato (in una procedura sommaria in cui il grado della prova richiesto è quello della semplice verosimiglianza), o non piuttosto una semplice allegazione di parte senza alcun valore probante, siccome la dichiarante afferma di avere proceduto alle rettifiche “su ordine” della RE 1. La questione può tuttavia rimanere aperta, per i motivi che seguono.
b) La dichiarazione della fiduciaria è tutt’altra che chiara. Le buste paga che non sarebbero state redatte in precedenza in realtà figurano negli allegati prodotti in prima sede (doc. 2 e 3) ed erano verosimilmente già state allestite nel 2015 poiché gli importi netti riportati (rispettivamente di fr. 4'659.20 e 16'735.15) sono stati versati al dipendente già nel 2015 (v. gli estratti della __________ aggraffati a quei documenti). Perché CO 1 dovrebbe prendersi a carico una seconda volta le trattenute di fr. 1'340.80 e fr. 5'708.35 già dedotte dalla retribuzione (netta) da lui percepita – come indicato nel conteggio paga rettificato di ottobre 2016 (doc. Q e 4 in fondo) – non è dato di capire. PI 1i afferma invero che CO 1 si sarebbe impegnato ad assumere tale onere nel corso di “una” non meglio precisata riunione, senza però specificare se essa medesima vi abbia partecipato o se riporta solo quanto riferitole dalla convenuta. In assenza di ogni indizio concreto e oggettivo in tal senso l’allegato impegno pare inverosimile o quanto meno l’accertamento del Pretore sul carattere unilaterale e infondato delle decurtazioni non può dirsi manifestamente errato. Ciò vale anche per le altre due deduzioni, di fr. 122.45 per un biglietto aereo e di fr. 500.– per spese di “palestra”, per cui difetta ogni indizio concreto e oggettivo che siano costi non aziendali assunti dalla società a favore del dipendente.
6.2 Nel reclamo, la RE 1 eccepisce di aver pagato al dipendente nel 2016 più del salario netto dovutogli per quello stesso anno. Si tratta però di un’allegazione di fatto nuova che non può essere presa in considerazione in questa sede (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, l’importo di fr. 35'404.65 evocato dalla reclamante si riferisce agli stipendi da gennaio a settembre del 2016 (doc. 6, 2° foglio). Non risulta ch’essa abbia invece versato alcunché per i mesi di ottobre e novembre fatti valere con il precetto esecutivo. E la reclamante non fa valere, per avventura, che quanto versato fino a settembre del 2016 non fosse dovuto e potesse essere posto in compensazione a concorrenza di un indebito arricchimento neppure allegato. L’unica contestazione riguarda infatti il 2015 e, come visto (sopra consid. 6.1), non è stata resa verosimile. Di conseguenza anche su questo punto il reclamo si evince infondato, ciò che ne determina la reiezione.
7. A scanso di equivoci, occorre tuttavia rettificare il dispositivo della sentenza impugnata, così da correggere l’errore nella data di decorrenza degli interessi e da indicare l’importo netto per il quale l’esecuzione potrà essere proseguita.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così rettificato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 6'571.20 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2016.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).