Incarto n.
14.2017.137

Lugano

14 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 28 aprile 2017 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 10 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2017 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 28 aprile 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'256.10 più spese;

 

                                         che la convenuta si è opposta all’istanza, dicendosi intenzionata a trovare un accordo di pagamento con i suoi creditori;

 

                                         che statuendo con decisione del 3 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 4 agosto 2017 alle ore 09:00;

 

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 10 agosto 2017;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere “scritto e motivato”;

                                         che nel caso in esame la reclamante non ha indicato alcun motivo di contestazione della decisione impugnata;

                                         che il reclamo è pertanto irricevibile e non può quindi essere esaminato nel merito;

                                         che le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il rappresentante dell’istante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

                                         che del resto la riscossione di una tassa nella fattispecie rischierebbe verosimilmente di tradursi in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico siccome a carico della reclamante sono già stati emessi sei attestati di carenza di beni;

                                         che alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–;

–  Ufficio di esecuzione, Bellinzona;

–  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).