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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 16 dicembre 2016 da
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CO 1 (rappr. da RA 1, __________)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 28 gennaio 2017 presentato dall’RE 1 in liquidazione contro la decisione emessa il 18 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 16 dicembre 2016 CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 30'200.– più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 18 gennaio 2017 l’istante ha confermato la propria domanda mentre la convenuta ha chiesto la sospensione della causa. Preso atto dell’opposizione dell’istante, il Pretore aggiunto ha respinto seduta stante l’istanza di sospensione.
C. Statuendo con decisione dello stesso 18 gennaio 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 a far tempo dal medesimo giorno alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 gennaio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale l’annullamento del fallimento e in via sussidiaria l’accertamento della propria legittimazione processuale attiva “al fine di consentirle di agire in via surrogatoria contro l’università slovena __________ per il recupero integrale delle somme di competenza di __________ e di conseguenza di sé stessa”. Il 2 febbraio 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 gennaio 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 27 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Nel caso in esame la reclamante non ha dimostrato di avere adempiuto, dopo la pronuncia del fallimento, uno dei motivi di revoca appena evocati (art. 174 cpv. 2 LEF) né di avere provato l’esistenza, al momento in cui il primo giudice ha statuito, di una causa di reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento (art. 173-173a LEF). In particolare, essa non ha addotto alcuna prova sulla pretesa accettazione verbale da parte di CO 1 di una proposta di dilazione del debito in rate mensili di fr. 2'000.–. Lo scritto unilaterale allegato dalla reclamante alla sua email del 18 gennaio 2017 alle ore 11.02 (doc. 3 accluso al reclamo), peraltro successivo all’udienza e alla pronuncia del fallimento, non costituisce ovviamente una prova in tal senso. Si evince piuttosto con ogni chiarezza dal verbale d’udienza che l’istante ha rifiutato la proposta di sospensione della causa avanzata dalla convenuta (sopra ad B). Nelle predette circostanze, la sentenza impugnata, pur motivata in modo sintetico con un rinvio agli art. 171 segg. LEF, sufficiente tuttavia a far capire alla convenuta la ratio decidendi, non può ch’essere confermata.
2.2 Stante ciò, non è necessario verificare se la reclamante sia solvibile né se possa vantare pretese contro l’istituto __________. La legge prevede infatti tale esame solo qualora il debitore abbia dimostrato uno dei presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF. La domanda subordinata esula d’altronde dal potere di cognizione di questa Camera, l’oggetto della causa essendo limitato alla questione della pronuncia del fallimento. Eventuali pretese della fallita contro terzi verranno fatte valere, se del caso, dall’amministrazione del fallimento (art. 240 LEF). Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va quindi respinto e il fallimento dell’RE 1 confermato. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non essendo la stessa, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento dell’RE 1 pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud a far tempo dal 18 gennaio 2017 alle ore 10:00 è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 150.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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–; –; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).