Incarto n.
14.2017.161

Lugano

5 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campa­gna promossa con istanza 13 luglio 2017 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 15 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 settembre 2017 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'632.95 oltre agli interessi del 5% dal 2 giugno 2012, di fr. 103.30, fr. 800.– e fr. 2'800.–, indicando quali titoli di credito nel primo caso la “Fattura __________ del 3/5/2012 di CHF 27'000.– e la fattura __________ del 3/5/2012 di CHF 5'632.95 e meglio come indicato nella sentenza del 30.12.2016 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna”, nel secondo caso le “Spese precetto n. __________”, e negli ultimi due la “Tassa di giustizia e le spese” nonché le “ripetibili riconosciute” nella medesima sentenza.

 

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 luglio 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartitole per presentare osservazioni all’istanza, la convenuta è rimasta silente.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 4 settembre 2017, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore del­l’istante. Con uno scritto dell’11 settembre 2017 l’avv. PATR2 1 ha informato la Pretura di rappresentare l’escussa.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta personalmente a questa Camera il 15 settembre 2017 mediante un “reclamo con istanza di ammissione di prove” per ottenerne, previo richiamo dell’intero carteggio della procedura di merito (__________) sfociata nella sentenza prodotta quale titolo, l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 settembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 5 settembre, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso specifico, in prima sede RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza di rigetto entro il termine impartitole dal Pretore aggiunto, sicché tutte le allegazioni di fatto espresse nel reclamo e tutti i documenti acclusi allo stesso (e meglio dal doc. B al doc. P compresi) sono nuovi e di conseguenza irricevibili in questa sede. Per lo stesso motivo non può nemmeno essere richiamato – poiché non prodotto davanti al primo giudice – l’incarto relativo alla procedura di merito (n. __________) conclusasi con la sentenza del 30 dicembre 2016 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna presentata dalla CO 1 quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

                                         Sono pure irricevibili tutte le allegazioni relative a tale procedura presentate per la prima volta col reclamo. Infatti, l’emissione di un giudizio in un’altra causa e i relativi “fatti procedurali” costituiscono elementi di fatto e non di diritto, subordinati alle restrizioni previste dall’art. 326 cpv. 1 CPC (DTF 140 III 17-18 del 14 novembre 2013, consid. 1.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_604/2014 del 30 marzo 2015, consid. 3.2.2, citate da Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 12 ad art. 327 CPC). Ad ogni modo, come si vedrà poi, i fatti in questione non sono decisivi per l’esito del reclamo.

 

                                   2.   Nel reclamo RE 1 si limita a eccepire la nullità della sentenza invocata quale titolo di rigetto dell’opposizione, lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentita da parte del Pretore, che non le avrebbe designato, conformemente a quanto previsto dall’art. 69 CPC, un nuovo patrocinatore d’ufficio a seguito della revoca, da parte sua, di quello assegnatole, né le avrebbe garantito un’equa possibilità di difesa offrendole mediate interpello (giusta l’art. 56 CPC) l’occasione di precisare la sua risposta scritta.

                                2.1   Secondo la giurisprudenza una decisione è nulla (e quindi non vincola le autorità esecutive) soltanto quando presenta un difetto particolarmente grave, manifestamente o perlomeno facilmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non comprometta seriamente la sicurezza del diritto. Tra i motivi di nullità rientrano soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante, così come errori procedurali manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, specialmente nel caso in cui colui che invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, consid. 6.2, RtiD 2015 I 893 n. 52c [massima], con rinvii). La violazione del diritto di essere sentito che ha per conseguenza la nullità assoluta del titolo invocato costituisce ad ogni modo un’eventualità assai rara (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 128 ad art. 80 LEF).

                                2.2   Orbene, nella fattispecie i presupposti appena ricordati non sono dati. Anche volendo prescindere dall’inammissibilità delle allegazioni della reclamante (sopra consid. 1.3), la pretesa violazione del suo diritto di essere sentita nella causa di merito che la vedeva contrapposta alla CO 1 non appare né grave né tanto manifesta, poiché dai documenti prodotti dalla stessa RE 1 si evince come la stessa abbia ricevuto tutta la documentazione relativa a tale causa di merito, compresa la comunicazione della rinuncia al patrocinio d’ufficio da parte del­l’avv. __________ e il richiamo riferito al termine per presentare la risposta di causa (decisione 4 marzo 2016, doc. L accluso al reclamo).

                                         Soprattutto, le è poi stata notificata la decisione finale, contro la quale avrebbe potuto ricorrere facendo valere i motivi che ora soltanto invoca nella causa di rigetto, in modo tardivo e pertanto inammissibile (cfr. DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2), oltre che lesivo della sicurezza del diritto. Che sussistesse una manifesta necessità di designarle un rappresentante legale sulla scorta dell’art. 69 CPC non risulta dagli atti. Se ne evince al contrario che RE 1 è perfettamente in grado di presentare allegati strutturati e comprensibili, sicché non appariva manifesta la necessità di assegnarle d’ufficio un rappresentante (sentenza del Tribunale federale 5A_618/2015 del 2 marzo 2016 consid. 6.7), che senz’altro avrebbe potuto lei stessa designare. Non sussistono pertanto le condizioni per considerare nulla la sentenza invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione.

 

                                   3.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                                         Nel caso in esame, la nota sentenza del 30 settembre 2016 (doc. A accluso all’istanza), con cui RE 1 è stata condannata a pagare alla CO 1 fr. 32'632.95 oltre agli interessi del 5% dal 2 giugno 2012, la tassa di giustizia di complessivi fr. 500.–, le spese della procedura di conciliazione di fr. 300.– e le ripetibili di fr. 2'800.–, è esecutiva, siccome la reclamante non risulta averla impugnata con un appello entro il termine di trenta giorni previsto in calce alla stessa. Costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per le somme poste in esecuzione, tranne che per le spese del precetto esecutivo emesso nella precedente esecuzione n. __________, di fr. 103.30, che non figurano nella decisione in questione. Il reclamo va pertanto accolto in questa (alquanto) limitata misura.

 

                                   4.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in sede di reclamo. Anche il dispositivo di primo grado relativo a spese e ripetibili può rimanere invariato.

 

                                   5.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 36'336.25, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         “1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 36'232.95 oltre agli interessi del 5% dal 2 giugno 2012 su fr. 32'632.95.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).