Incarto n.
14.2017.170

Lugano

20 ottobre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 16 giugno 2017 dallo

 

 

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 5 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 agosto 2017 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale titolo di credito le “tasse di giudizio, spese e onorari come da decisione del 27 agosto 2015 emanata dalla III Camera civile del Tribunale di appello __________, __________”;

 

                                         che statuendo con decisione del 28 agosto 2017, il Giudice di pace del Circolo di Balerna ha accolto l’istanza presentata il 16 giugno 2017 dallo Stato del Canton Ticino e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

 

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 settembre 2017 per ottenerne l’annullamento “per nuovo giudizio” e l’esonero di anticipo e spese giudiziarie;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

 

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

 

                                         che pertanto i documenti allegati al reclamo (reclamo 26 agosto 2015 alla III Camera civile del Tribunale d’appello e richiesta 22 ottobre 2015 alla stessa autorità di condono di una tassa giudiziaria di fr. 100.–), prodotti per la prima volta in questa sede, sono inammissibili;

 

                                         che la reclamante ripropone la tesi secondo cui “le decisioni emes­se dai diversi Tribunali cantonale sono prive di legittimazione per competenze decisionale sulla concessione del condono delle tasse giudiziarie”, sicché la pretesa posta in esecuzione “è priva di un valido titolo di riconoscimento di debito come prevede l’art. 82 LEF”;

 

                                         che già nella sentenza del 18 aprile 2017 (inc. 14.2017.46/47, consid. 5) la Camera ha ricordato alla reclamante che il giudice del rigetto non è competente per esaminare la validità delle decisioni invocate dall’istante come titoli di rigetto definitivo (secondo l’art. 80 LEF), il suo compito essendo limitato all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali la successiva estinzione, sospensione o prescrizione del credito posto in esecuzione, tra cui non rientra la verifica del potere decisionale dell’autorità che ha emesso la decisione prodotta quale titolo di rigetto definitivo;

 

                                         che ad ogni modo il credito posto in esecuzione nella fattispecie concerne tasse di giudizio, spese e onorari stabiliti dalla III Camera civile nella propria procedura (v. sopra ad A), sicché la sua competenza decisionale è fuori di dubbio;

 

                                         che – va ricordato per abbondanza – in mancanza di una specifica normativa di diritto cantonale, nel Cantone Ticino l’autorità competente per concedere una dilazione o, in caso d’indigenza permanente, il condono delle spese processuali nel senso del­l’art. 112 cpv. 1 CPC è quella che ha fissato le spese processuali (come già rammentato alla reclamante nella decisione della CEF del 26 giugno 2017 sempre nell’inc. 14.2017.46/47);

 

                                         che il ricorso va di conseguenza respinto;

 

                                         che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che tutto induce però a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’en­­te pubblico, gli unici redditi della reclamante apparendo essere prestazioni assistenziali, sicché giova prescindere dal loro prelievo, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio;

 

                                         che la reclamante è tuttavia avvertita che se dovesse in futuro ripresentare la stessa censura (fatta valere anche nel reclamo del 26 maggio 2017, inc. 14.2017.88), i suoi atti le saranno rinviati senz’altra formalità in virtù dell’art. 132 cpv. 3 CPC;

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).