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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.3906 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 luglio 2017 da
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RE 1 (c/o RA 1,)
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 27 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 giugno 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso degli stipendi dei mesi di febbraio 2017, di fr. 1'303.35, e di marzo a maggio 2017, di fr. 3'403.35 ognuno, ovvero per complessivi fr. 11'513.40.
B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 luglio 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Il termine impartito alla parte convenuta per presentare osservazioni scritte all’istanza è trascorso infruttuoso.
C. Statuendo con decisione del 14 settembre 2017, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2017 postulandone un nuovo esame. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 settembre 2017 contro la sentenza notificata all’Ufficio di patronato il 18 settembre in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile giacché il reclamante non formula chiare conclusioni né si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere che la stessa venga “rivista”, dopo aver ripercorso lo sviluppo delle sue relazioni con la datrice di lavoro istante. Ora, giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. Il quesito può ad ogni modo rimanere indeciso poiché, anche volendo riesaminare interamente la causa, non si giunge a una soluzione diversa di quella cui è arrivato il primo giudice (v. sotto consid. 4).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il contratto di lavoro prodotto dall’istante a sostegno della propria pretesa non è firmato dalle parti. Non sussistendo peraltro alcun altro documento firmato dalla convenuta, il primo giudice ha respinto l’istanza in assenza di alcun riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
4. Al reclamo RE 1 allega le copie firmate dalla datrice di lavoro dei quattro contratti di lavoro conclusi tra le parti. Sennonché sono documenti prodotti per la prima volta in questa sede, di cui non è possibile tenere conto stante il divieto dei nova (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). E siccome tra i documenti acclusi all’istanza non figurava alcun riconoscimento di debito recante la firma della convenuta, manca la condizione essenziale stabilita dall’art. 82 cpv. 1 LEF per rigettare l’opposizione in via provvisoria. La decisione impugnata merita pertanto conferma. In linea di principio la reiezione di un’istanza di rigetto dell’opposizione non impedisce al procedente di presentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione, corredandola dei documenti mancanti (DTF 140 III 461 consid. 2.5 e sopra consid. 2). Nella fattispecie, tuttavia, ciò non appare possibile perché RE 1 ha ceduto le sue “entrate” (tra cui i suoi salari) all’RA 1, che a prima vista risulta di conseguenza l’unico legittimato a far valere gli stipendi posti in esecuzione, anche sul piano giudiziario.
5. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese nemmeno in questa sede.
6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'513.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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–c/o,; – .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).