Incarto n.
14.2017.172

Lugano

22 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 aprile 2017 dalla

 

 

RE 1 __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 settembre 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 settembre 2017 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 66'270.71 oltre agli interessi del 5% dal 5 marzo 2015, indicando quale titolo di credito quattro fatture (di cui due del 10 marzo 2014 e le altre del 16 ottobre 2014) e un riconoscimento di debito del 5 marzo 2015.

 

                                  B.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 aprile 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11 settembre 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta sulla scorta di un allegato scritto. In sede di replica orale, l’istante ha limitato la sua domanda al rigetto provvisorio dell’opposizione a concorrenza di fr. 57'938.07 (pari a £ 41'718.–) mentre il convenuto ha ribadito le proprie con­clusioni.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 15 settembre 2017, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 780.– a favore della parte convenuta.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 settembre 2017 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza come modificata in sede d’udienza, ovvero del rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 57'938.07. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 settembre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha fondato la reiezione dell’istanza sull’assenza d’identità tra la debitrice indicata sul riconoscimento di debito, la “PI 1”, la procedente – la RE 1 – e la società menzionata sulle fatture (la “__________”).

 

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 sostiene che le fatture, sotto l’intestazione generica “__________”, a valere come logo del gruppo, menzionano chiaramente la propria ditta (“RE 1”) e la propria sede, mentre nell’allegato al riconoscimento di debito firmato dal convenuto sono indicate pure chiaramente il numero, l’importo, la data d’emissione, la valuta, l’oggetto della prestazione e le società destinatarie di quelle fatture (__________e PI 2), da ritenersi quindi riconosciute da CO 1. D’altronde, il rapporto giuridico fra le parti in relazione alla gestione di quelle società è altresì confermato dal contratto di mandato (“Client agreement”) sottoscritto dalle parti l’11 luglio 2013.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                                5.1   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né con­dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’e­­scutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizio­ni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’e­­scutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

 

                                5.2   Nella fattispecie, la reclamante fonda la propria pretesa sul documento sottoscritto da CO 1 il 5 marzo 2015 (doc. H accluso all’istanza), con cui egli riconosce di dovere al “PI 1 le somme riportate nell’allegato “A”, per un totale complessivo, comprensivo dell’IVA (ove applicata), di £ 263'026.09. L’allegato “A” elenca nove società oltre allo stes­so CO 1 e indica per ognuno il dettaglio delle prestazioni (di gestione fiduciaria) fornite, la data, il numero di fattura e l’im­­porto. Tre delle quattro fatture annesse all’istanza (doc. E, F e G, ad esclusione del doc. D) corrispondono per numero, data e importo alle posizioni designate nell’allegato “A”.

 

                                         Il problema è che CO 1 ha riconosciuto di doverle pagare al “PI 1” e non alla RE 1. Al riguardo poco importa l’intestazione delle fatture, per tacere del fatto che l’indicazione sottostante alla scritta “__________” è quasi illeggibile e non sembra includere le parole “__________” e “__________”. Infatti, il riconoscimento di debito non è espresso a favore dell’emittente delle fatture bensì a favore del “PI 1”. Che il contratto di gestione fiduciaria all’origine delle fatture relative alla PI 2 (doc. N) sia concluso tra CO 1 e la “__________” (ditta che comunque non combacia esattamente con quella della reclamante) potrà costituire un indizio che la vera creditrice sia la RE 1, ma dal profilo formale – l’unico di rilievo ai fini del rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2) – il riconoscimento si riferisce a un’altra persona giuridica, che secondo la documentazione agli atti non s’identifica con la reclamante né risulta averle ceduto le pretese poste in esecuzione. Non potendosi dire certo che le stesse siano state riconosciute a favore dell’istante, la sentenza impugnata merita conferma, fermo restando che la questione potrà ancora essere sottoposta al giudice di merito (sopra consid. 2 e 5.1).

 

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 57'938.07, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).