Incarto n.
14.2017.175

Lugano

16 aprile 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14 luglio 2017 da

 

 

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(ora rappresentato dall’Ufficio dei fallimenti, Locarno)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 29 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 settembre 2017 dal Pretore, con cui ha respinto l’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione della convenuta;

 

preso atto che nell’ambito di un’altra procedura con decisione del 2 gennaio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della società convenuta con effetto dal giorno successivo alle ore 10:00 e che con sentenza del 27 febbraio 2018 (inc. 14.2018.9), ora passata in giudicato, la Camera ha stralciato dai ruoli il reclamo interposta dalla fallita per mancato versamento dell’anticipo;

 

ritenuto che la procedura di reclamo in esame è così diventata senza oggetto e dev’es­­sere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio del­l’art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);

 

ricordato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

 

dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);

 

atteso che con scritto 13 marzo 2018 il reclamante ha chiesto di porre le spese processuali a carico della convenuta, da considerarsi a suo parere soccombente, dal momento che nel frattempo ne è stato decretato il fallimento come da lui richiesto, e di assegnargli ripetibili calcolate in base a un valore di causa di fr. 14'830.– e un dispendio lavorativo di 8½ ore;

 

considerato, tuttavia, che il fallimento è stato ottenuto da un altro creditore, sicché il reclamante non può reputarsi vincente, anzi a prima vista il reclamo sarebbe verosimilmente dovuto essere respinto, perché RE 1 fonda la sua pretesa su un credito sorto prima della fine dicembre 2013, ch’egli si era impegnato a pagare, come tutti gli altri debiti della convenuta esistenti prima del 30 giugno 2014, in virtù del contratto di cessione del pacchetto azionario CO 1 del 18 giugno 2014 (doc. 1: “Il Dr. RE 1 garantisce personalmente il pagamento di tutti gli impegni della società per ogni pendenza riferita al periodo fino al 30 giugno 2014”, evidenziazione a cura della Camera);

 

tenuto presente, nelle predette circostanze, che prima facie la pretesa del reclamante sarebbe stata giudicata abusiva o quanto meno la decisione impugnata avrebbe resistito alla critica, stanti i seri dubbi circa la validità del credito vantato dall’istante, ciò che basta già a giustificare di porre a suo carico la tassa di giustizia, da ridurre per tenere conto del limitato dispendio lavorativo (art. 21 della legge cantonale sulla tariffa giudiziaria [RL 3.1.1.5]);

 

ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

 

                                   2.   Le spese processuali relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono ridotte a fr. 200.– e sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–  Ufficio dei fallimenti, Locarno.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).