Incarto n.
14.2017.176

Lugano

27 marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 dicembre 2014 dalla

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1., I-

CO 2, I-__________

(già CO 2, ora incorporata per fusione nella sum­menzionata CO 1)

CO 3, I-__________

(rinominata come CO 3, ora incorporata anch’essa per fusione nella summenzionata CO 1)

CO 4, I-Torino

(già __________)

CO 5, I-

CO 6, I-

CO 7, I-

CO 8, I-

(patrocinate dalle avv. PATR1 1 e PATR2 1, studio legale PA 2,)

 

 

 

giudicando sul reclamo del 2 ottobre 2017 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 20 settembre 2017 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 20 marzo 2014, statuendo nell’ambito di una causa civile (risarcimento del danno) promossa con atto di citazione del 21 giu­gno 2013 dalle (otto) società CO 1 (risultante dalla fusione della __________ S.p.A., della __________ S.p.A. e di numerose altre società), __________ S.p.A. (diventata poi l’CO 2), CO 3, __________ S.p.A. (ora CO 4), CO 5, CO 6, CO 7 e CO 8 nei confronti di PI 1, PINT2 1, PINT3 1, PINT4 1 e PINT5 1, il Tribunale ordinario di Milano (Sezione specializzata in materia di impresa B) ha emesso un’ordinanza con la quale ha autorizzato tutte le società sopraindicate – tranne l’CO 8 – “ad ese­guire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza” di ognuno dei cinque debitori, sino a concorrenza dell’importo dei loro rispettivi crediti, che sommati ammontano a € 121'170'000.–.

 

                                  B.   Con decisione 1° ottobre 2014, in accoglimento dell’istanza presentata il 26 settembre 2014 dalle otto società (compresa l’CO 8), il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato esecutiva in Svizzera la predetta ordinanza del Tribunale di Milano. I reclami interposti il 5 dicembre 2014 contro tale decisione da PINT2 1 e PINT3 1 davanti alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. __________) sono stati parzialmente accolti, nel senso che l’istanza di exequatur è stata respinta nella misura in cui è stata promossa (anche) dall’CO 8, poiché non legittimata. Per le altre società istanti, i giudici d’appello hanno invece confermato la decisione pretorile.

 

                                  C.   Con istanza del 25 novembre 2014 diretta contro i medesimi cinque convenuti, le già citate otto società (in seguito: le istanti) hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (unitamente all’art. 47 cpv. 2 CLug) il sequestro di diversi beni depositati presso vari istituti bancari e fiduciari a __________, __________, __________, __________ e __________ sino a concorrenza di un credito di € 121'170'000.–, pari a fr. 145'700'364.85 al tasso di cambio di quel giorno. Tra i diversi istituti indicati sull’istanza, le società procedenti hanno in particolare (ossia per quanto di rilievo nella procedura in oggetto) chiesto il sequestro “di tutti i beni mobili, crediti o diritti di titolarità” dell’RE 1 (in seguito: RE 1) nei confronti delle banche PINT8 1 di __________ e __________ di __________, ivi inclusi tutti i titoli depositati presso le stesse. Quale titolo dei loro crediti, le istanti hanno indicato il “sequestro a scopo conservativo secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B del 20 marzo 2014 nei procedimenti per reclamo riuniti iscritti ai numeri r.g. __________”.

 

                                  D.   Con decreto del giorno successivo (inc. __________) il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di quanto richiesto, rendendo attenti i creditori in merito alla loro responsabilità nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse essere accertata giudizialmente l’inesistenza del credito. Essendo il sequestro presso la PINT8 1 stato eseguito il 27 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 29 dicembre 2014 l’RE 1 ha presentato al medesimo giudice una dichiarazione di opposizione al sequestro per quanto concerne i beni a essa intestati presso il suddetto istituto bancario. Su richiesta delle parti sequestranti e con il consenso dell’opponente, il Pretore ha tramutato la procedura orale – inizialmente prevista con la fissazione dell’udienza indetta per il 20 aprile 2015 – in procedura scritta. Con un’ulteriore memoria integrativa del 20 aprile 2015 l’RE 1 ha confermato la sua opposizione chiedendo che venisse fatto obbligo alle sequestranti di prestare, in solido, una garanzia di fr. 400'000.– nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF. Con osservazioni dell’11 giugno 2015 le controparti hanno concluso per la reiezione dell’opposizione e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica e di duplica rispettivamente del 3 agosto e del 28 settembre 2015, le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche posizioni.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 20 settembre 2017 il Pretore ha respinto sia l’opposizione sia la domanda di garanzia, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 1'000.– e ripetibili per complessivi fr. 10'000.– a favore delle parti sequestranti, ad eccezione dell’CO 8

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 ottobre 2017 per ottenerne in via principale l’annullamento, l’accoglimento dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso, e ha ribadito la richiesta di ottenimento di una garanzia bancaria. In via subordinata essa ha chiesto la modifica del dispositivo n. 3 della decisione impugnata nel senso di porre la tassa e le spese processuali a carico dell’CO 8 (o in subordine delle sequestranti in solido) in ragione di ¹¤8 e per il resto a suo carico, e di ridurre le ripetibili a fr. 8'750.– a favore delle sequestranti, eccetto l’CO 8, obbligando quest’ultima a rifonderle un’indennità di fr. 1'250.–. Con decreto del 5 ottobre 2017, il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo postulata dalla reclamante. Nelle loro osservazioni del 30 ottobre 2017, le società sequestranti – compresa, “per quanto possa occorrere”, l’CO 8 – hanno concluso per la reiezione del reclamo.

 

                                  G.   Con replica e duplica inoltrate spontaneamente a questa Camera il 16 novembre dalla reclamante e il 30 novembre 2017 dalle sequestranti, le parti hanno ribadito le loro posizioni. L’11 dicembre 2017 le sequestranti hanno trasmesso a questa Camera il dispositivo della decisione del 27 novembre 2017 del Tribunale di Milano, sezione penale, con cui PI 1, PINT8 2 e PINT7 1 sono stati condannati al risarcimento del danno nell’ambito della vicenda legata ai titoli PI 2.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore dell’RE 1 il 21 settembre 2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto domenica 1° ottobre, sicché il reclamo, presentato il pri­mo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del­l’art. 31 LEF), ovvero lunedì 2 ottobre 2017, è tempestivo.

                                1.2   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                  a)   La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

                                  b)   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita dal­l’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

                                  c)   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                                  d)   Nel caso concreto, le società sequestranti hanno prodotto nuovi documenti dopo la chiusura dello scambio degli allegati, ossia con la duplica spontanea (doc. 5 e 6) e con lo scritto dell’11 dicembre 2017 (v. sopra, ad G), pretendendo di farle ammettere agli atti alla stregua di quelli acclusi alle loro osservazioni al reclamo. Se non che, secondo la giurisprudenza appena ricordata, tale documentazione è irricevibile, le osservazioni al reclamo coi relativi documenti (doc. 1-4) avendo chiuso lo scambio degli allegati. La nuova documentazione è del resto senza rilievo per il giudizio odierno.

                                  e)   Nelle osservazioni al reclamo e nella duplica la patrocinatrice delle società sequestranti ha precisato che l’CO 2 si è fusa per incorporazione nell’__________ (nuova ragione sociale dell’CO 3 dal 31 dicembre 2014) il 18 dicembre 2014 (doc. 5 accluso alla duplica, pagg. 25 e 32 in fondo), la quale a sua volta è stata incorporata per fusione nell’CO 1 il 31 dicembre 2015 (doc. 3 annesso alle osservazioni, pag. 6). Di queste sostituzioni di parte ex lege (art. 2504bis del Codice civile italiano) si è tenuto d’ufficio conto (art. 83 cpv. 4, secondo periodo CPC; Jeandin, op. cit., n. 29 ad art. 83) nel rubrum dell’incarto. La richiesta di verifica d’ufficio contenuta nella replica spontanea può così considerarsi liquidata.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

                                2.1   I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice pro­cede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                                2.2   Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la tendenza e la capacità della famiglia PI 1 a occultare il proprio patrimonio si evince dall’ordinanza del Tribunale di Milano prodotta quale titolo del sequestro. Dalla documentazione delle autorità penali italiane risulta infatti che la famiglia PI 1 ha schermato le proprie partecipazioni nella PI 2 (__________) anche attraverso dei trust costituiti nel 1993 a protezione di una parte del suo patrimonio. Richiamando il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le Indagini Preliminari di Milano (in seguito: GIP), da cui risulta che l’RE 1 è un ente di pertinenza di uno dei trust riconducibili a PI 1 (PINT9 1, in seguito: il trust PINT9 1) – ciò che l’oppo­­nente sembra ammettere implicitamente – il primo giudice ha ritenuto molto generica la contestazione secondo cui PI 1 non avrebbe potere sui beni appartenenti alla società opponente e al trust PINT9 1, in particolare a fronte della copiosa documentazione prodotta dalle sequestranti, la quale, proveniente da autorità, prevale sulle allegazioni dell’opponente.

 

                                         A mente del magistrato risulta in particolare “molto più eloquente” il fatto che la PINT8 1 abbia trasmesso il verbale di sequestro a PINT7 1 (fiduciario che ha ricevuto mandati generali per la compravendita di azioni PI 2 e che prestava servizi professionali ai trust già prima del 2003) anziché all’op­­ponente o a uno dei suoi organi. Per questo motivo, il Pretore ha ritenuto verosimile che i beni intestati all’RE 1 appartengano in realtà alla famiglia PI 1, la quale controlla la società tramite i suoi uomini di fiducia, occultando in modo duraturo il proprio patrimonio. Egli ha inoltre ritenuto irrilevante che il credito fatto valere dalle sequestranti fosse estraneo all’opponente, poiché essa non è debitrice, bensì un terzo parte di un meccanismo ideato dai debitori per schermare parte del loro patrimonio.

                                         Nemmeno sostenere che il trust PINT9 1 sia irrevocabile e discrezionale, a mente del Pretore, sfalda la tesi delle sequestranti, poiché in ambito di verosimiglianza, lo scollamento tra veste formale del trust e la realtà danno sufficiente spazio per considerarlo simulato (“sham trust”). Oltre a ciò, il trust non risulta essere stato gestito nell’interesse potenziale di beneficiari esterni (quali istituzioni caritatevoli, di ricerca, assistenza medica e simili), bensì a scopo d’investimento di azioni PI 2, con modalità coerenti con gli interessi di PI 1 e “in conformità a indirizzi a lui attribuibili”, e ciò anche dopo la sua formale uscita dai trust. In merito alla censura secondo cui le sequestranti non hanno identificato in modo preciso i beni da sequestrare, il primo giudice rinvia al decreto di sequestro preventivo da esse prodotto, da cui risulta che dallo studio PINT7 1 sono stati conferiti alla PINT8 1 ordini di acquisto per conto dell’RE 1. Pacifica pertanto a suo dire la verosimiglianza dell’esistenza di beni intestati all’opponente presso l’istituto bancario. A mente sua è comunque data la verosimiglianza semplice, tanto da non contraddire i presupposti previsti dall’art. 272 LEF, anche nell’i­­potesi in cui la banca avesse agito quale semplice gestore patrimoniale, come sostenuto dall’opponente. Infine il Pretore ha pure respinto la domanda intesa a ottenere una garanzia per i possibili danni causati dal sequestro, poiché a suo giudizio non sono stati resi verosimili.

 

                                   4.   Nel suo reclamo l’RE 1 rivolge sostanzialmente quattro rimproveri al Pretore: un accertamento manifestamente errato di diversi fatti, cinque per la precisione (sotto consid. 5), l’errata deduzione giuridica secondo cui l’opponente sarebbe un ente riconducibile ai debitori (consid. 6), la mancanza di sufficiente indicazione dei beni da sequestrare (consid. 7) e l’omissione di porre a carico delle sequestranti parte delle spese processuali (consid. 9). La reclamante ripropone altresì la sua domanda di prestazione di una garanzia (consid. 8).

 

                                   5.   La reclamante si duole anzitutto dell’accertamento manifestamente inesatto di alcuni fatti. La definizione di "manifestamente errato" a norma dell’art. 320 lett. b CPC corrisponde a quella del­l’arbitrio (art. 9 Cost.) nell’apprezzamento delle prove o nell’ac­­certamento dei fatti (sopra consid. 1.2/c). Rientra in tale apprezzamento la questione di sapere se il grado di verosimiglianza richiesto dal diritto federale in materia di sequestro è raggiunto nel caso concreto (DTF 130 III 321 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.2). L’esi­­genza di motivazione posta all’art. 321 CPC impone al reclamante d’indicare precisamente i fatti a suo parere accertati in modo arbitrario e il motivo della sua contestazione (cfr. sopra consid. 1.2/b; Blickenstorfer in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 320 CPC).

                                5.1   Tra i fatti a suo dire accertati in modo manifestamente errato dal primo giudice la reclamante annovera innanzitutto quello di averla considerata appartenere alla “galassia di società anonime lussemburghesi e di società fiduciarie” dietro le quali la famiglia PI 1 avrebbe occultato il proprio patrimonio, malgrado non sia mai menzionata nell’ordinanza del 20 marzo 2014 del Tribunale di Milano (doc. R) e nonostante abbia sede a Panama e rivesta la forma di un trust. In realtà, nel passaggio incriminato (all’inizio del consid. 8) il Pretore si è limitato a constatare che la tesi delle società sequestranti in merito alla tendenza e capacità dei debitori di occultare la loro capacità patrimoniale trova riscontro in quell’ordinanza. Il nesso con l’opponente, egli non l’ha fondato su quel documento, bensì sulla sua relazione con il trust PINT9 1 (sopra consid. 3 e sotto consid. 5.3). La censura cade quindi nel vuoto.

                                5.2   L’opponente contesta poi il valore probatorio della documentazione relativa alle procedure avviate davanti alle autorità italiane – il GIP (doc. T) e la Commissione Nazionale per le Società e le Banche (in seguito: Consob) (doc. TT, UU, BBB) –, da cui il Pretore ha dedotto che i convenuti hanno “schermato” le proprie partecipazioni nella società finanziaria PI 2 “anche attraverso dei trusts”. L’assunto, a mente dell’opponente, si basa su affermazioni del GIP, a loro volta fondate sulle deduzioni contenute nella documentazione della Consob, le quali non troverebbero conferma “in chiari riscontri oggettivi”, come ad esempio dichiarazioni testimoniali. Sennonché dagli stessi passi citati dalla reclamante (doc. T, pagg. 3 e 7) si evince che i fatti esposti risultano dagli interrogatori di PI 1 e PINT8 2, asset manager del trust PINT9 1. E per essere considerato verosimile un fatto non deve poggiare su chiari riscontri oggettivi, basta un “inizio di prova” (sopra consid. 2.1). Perché gli indizi sui quali si fondano il GIP e, per il suo tramite, il Pretore, non siano sufficienti la reclamante non spiega e men che meno dimostra che l’accertamento in questione sia manifestamente errato. La censura è di conseguenza irricevibile (sopra consid. 5).

                                5.3   La reclamante ribadisce inoltre che sia il trust PINT9 1 sia essa stessa nulla hanno a che vedere coi debitori (in particolare con PI 1), circostanza che a dire della reclamante le società sequestranti avrebbero ammesso, non contestando le relative allegazioni contenute nel memoriale integrativo all’oppo­­sizione al sequestro. Non si disconosce invero che nella loro risposta dell’11 giugno 2015 le sequestranti non accennano al memoriale integrativo, benché sia esplicitamente menzionato nell’ordinanza 7 maggio 2015 con cui il Pretore ha assegnato il termine di risposta, poi prorogato due volte, l’ultimo fino all’11 giugno 2015. E nella duplica del 28 settembre 2015 (ad 2) esse non dimostrano di avere ricevuto il memoriale solo il 15 settembre 2015. Sta però di fatto che in quella risposta le società sequestranti hanno ribadito, con tanto di riferimenti circostanziati alla documentazione del GIP e della Consob, che l’opponente è, tramite il trust PINT9 1, riconducibile a PI 1 e alla sua famiglia. Non si può pertanto seriamente considerare che esse abbiano ammesso, pur solo implicitamente, l’estraneità della reclamante e del trust rispetto ai debitori.

                                  a)   D’altronde, le allegazioni della reclamante relative alla sua relazione con il trust PINT9 1 e a quella tra quest’ultimo e PI 1 sono tutto tranne che chiare e costanti, come giustamente osservato dal Pretore (pag. 9 in fondo). Se nella replica essa ha contestato in un primo tempo di appartenere al trust PINT9 1 (pag. 8 ad 39/22 in fine), nello stesso allegato ha poi ammesso di essere “in un qualche modo riconducibile” a quel trust, i cui trustees avrebbero peraltro contribuito a determinare le proprie partecipazioni (replica, pag. 9 ad 41/24). Anche nel reclamo (pag. 11 ad 7, in fine) essa scrive di essere riconducibile al medesimo trust, ciò che si evince altresì dalla documentazione sia del GIP (doc. T, citato dal Pretore, pagg. 7 e 26 ad 7.1) sia della Consob (doc. TT, pagg. 17, 41 e 63). Che l’RE 1 sia ente di proprietà del trust PINT9 1, o quanto meno sia da esso controllata, non può così dirsi manifestamente errato.

                                  b)   Nella sua replica del 3 agosto 2015 (pag. 8 ad 37/20), la stessa opponente ha inoltre ricondotto l’esistenza del suddetto trust a PI 1, ammettendo ch’egli l’ha costituito. Sapere se poi egli ne è uscito e non ha più avuto influsso sui beni del trust è questione che verrà esaminata più avanti (sotto consid. 6.1). Per ora basta prendere atto che il trust di certo non è estraneo a PI 1. E che di conseguenza la deduzione del Pretore che l’RE 1 sia collegata (indirettamente) a PI 1 tramite il trust PINT9 1 non presta il fianco alla critica.

                                5.4   Per la reclamante la documentazione del GIP e della Consob non avrebbe valore probante non solo perché non sarebbe sorretta da riscontri oggettivi, ma anche perché essa stessa non ha avuto alcun ruolo di parte nelle procedure italiane né ha potuto opporsi alle decisioni prese da quelle autorità. L’argomento non convince. La reclamante ha infatti avuto l’occasione nella procedura di opposizione al sequestro di contestare tutti gli accertamenti delle autorità italiane sulle quali si sono fondati il Pretore e la controparte. In sede di reclamo, essa non può d’altronde rinviare alle contestazioni fatte in sede di replica senza spiegare il motivo per cui gli accertamenti del Pretore sarebbero manifestamente errati (sopra consid. 1.2/b e 5). In merito all’unico appunto circostanziato (seppur in minima misura) esposto dalla reclamante, si osserva che gli ordini dati da PINT7 1 alla PINT8 1 di svolgere operazioni bancarie in nome e per conto dell’opponente è stato accertato dalla Consob grazie alle informazioni fornite da PINT8 2 e, per legge, dai partecipanti al MTA italiano (Mercato telematico azionario) (doc. TT pagg. 10, 17-18 e 41; duplica, act. XVII ad n. 18). Che poi PINT8 2 e PINT7 1 siano verosimilmente “uomini di fiducia” solo dei PI 1 e non anche della reclamante (replica, act. XII ad 3) poco importa nell’esito, dal momento che in ogni caso costoro appaiono controllare il trust PINT9 1, il quale a sua volta controlla l’RE 1.

                                5.5   A mente della reclamante, nemmeno il fatto che la PINT8 1 abbia trasmesso il decreto di sequestro a PINT7 1 (doc. 4) rende verosimile un legame con i debitori, poiché egli avrebbe funto da semplice suo fiduciario nel Panama. In verità, il coinvolgimento da parte della banca di PINT7 1 – persona di fiducia di PI 1, così come accertato dalle suddette autorità giudiziarie italiane (doc. T, pag. 12 e seg., doc. TT, pag. 23; duplica, act. XVII ad n. 13) – costituisce un ulteriore ele­mento che rafforza la tesi delle sequestranti. Tant’è che come PI 1, anche il fiduciario è stato sanzionato dalla Consob per manipolazioni, tramite i trust, avvenute dal 2009 al 2010 sui titoli PI 2, acquistati anche per conto della reclamante (doc. BBB, pag. 2, e osservazioni al reclamo, ad 15). Anche sotto questo aspetto, il reclamo va disatteso.

                                5.6   In conclusione, gli accertamenti del Pretore resistono alle critiche della reclamante e vincolano pertanto questa Camera.

 

                                   6.   Sul piano giuridico, la reclamante si duole di essere stata considerata dal Pretore come un ente riconducibile ai debitori, rimproverandogli di avere ignorato una dichiarazione di PINT8 2 (sotto consid. 6.1), trascurato che non sussiste alcuna identità economica tra lei e PI 1 né alcun abuso manifesto ai danni delle società sequestranti (sotto consid. 6.2) e misconosciuto la natura giuridica dei trusts discrezionali secondo la relativa Convenzione dell’Aia (sotto consid. 6.3).

                                6.1   Nel reclamo (ad 6) l’RE 1 allega come, per stessa dichiarazione di PINT8 2 riportata nella documentazione del GIP (doc. T, pag. 14) e della Consob (doc. TT pag. 11), dal 2003 PI 1 non ha più avuto a che fare con il trust PINT9 1.

                                  a)   La reclamante pare però non vedere – e ad ogni modo non contesta – che il GIP, nella medesima pagina da lei citata, ha smentito tale affermazione, esponendo come a partire dalla pretesa “uscita” di PI 1 dal sistema dei trusts, PINT8 2 ha continuato a gestirli “con modalità coerenti con gli interessi di PI 1 e in conformità a indirizzi a questi attribuibili”. E ciò in base a una serie d’indizi pertinenti, come i rapporti d’amicizia tra PINT8 2 e PI 1 (doc. T, pag. 10), l’assenza di competenze professionali del primo quale gestore di patrimoni, il proseguimento anche dopo il 2003 dello stesso tipo di gestione fondato su un forte investimento in azioni PI 2 i trasferimenti di azioni tra i diversi enti controllati dai PI 1 senza controprestazione, la mancata nomina di beneficiari dei trusts, e così via (doc. T, pagg. 14-15).

                                  b)   Questi indizi trovano anche riscontro nella documentazione della Consob (ad esempio doc. UU, pagg. 12-14, e BBB, pag. 2, citato nelle osservazioni all’opposizione al sequestro, pag. 11 ad 36, e nella duplica, pag. 9 ad 32-33), in particolare laddove si fa riferimento a una dichiarazione di PINT8 2, secondo cui PI 1 e la moglie hanno costituito nel 1993 gli enti __________ M__________ Trust (i cui beni sono poi stati conferiti a __________ Trust e a PINT9 1 in occasione della loro costituzione, rispettivamente nel 1996 e nel 1998), __________ Trust e __________ H__________ Trust “a protezione di un loro patrimonio”, composto verosimilmente di azioni nella PI 2, siccome nello stesso periodo la partecipazione riferibile a PI 1 è diminuita di quasi 25 punti percentuali (doc. T pag. 3 e doc. TT pag. 10).

                                         Un altro riscontro concerne una scrittura privata firmata da PINT7 1 e PI 1 il 18 luglio 2003 (doc. UU pag. 14, citato nella duplica, act. XVII ad 21), in cui si dà atto che PI 1 comunica a PINT7 1 di essere stato consigliato di evitare ogni contatto con lo stesso e di avere allo scopo incaricato PINT8 2, persona di massima fiducia, di seguire per suo conto le pratiche a lui relative. Che, per la coincidenza temporale, tale scritto riguardasse anche il trust PINT9 1, di cui PI 1 sarebbe uscito proprio nel 2003, pare attendibile. Non dà quindi adito a critiche decisive, in una procedura sommaria come quella in oggetto, il fatto che il Pretore abbia ammesso una verosimile identità economica tra i PI 1 e il trust PINT9 1, che a sua volta controlla l’RE 1 (sopra consid. 5.3/a). Anche sotto questo aspetto, la sentenza impugnata va confermata.

                                6.2   La reclamante sostiene ancora che eventuali “macchinazioni” della famiglia PI 1 – recisamente contestate – non avrebbero comunque alcun nesso con i pretesi danni patiti dalle sequestranti, poiché il trust PINT9 1 è stato costituito già nel 1996, sin da allora come trust discrezionale e irrevocabile a favore di enti caritatevoli, istituzione di ricerca, di assistenza medica e simili, sì che PI 1 non ne sarebbe mai stato beneficiario e oltretutto ne sarebbe uscito nel 2003. D’altronde, l’RE 1 è stata creata nel 2007, ovvero anch’essa prima del periodo (2009-2013) cui si riferiscono i crediti vantati dalle sequestranti. La reclamante contesta perciò non solo che vi sia identità economica tra lei e i PI 1, ma anche di avere assunto comportamenti abusivi “al limite del truffaldino” a danno delle sequestranti. A suo dire, i fatti oggetto delle inchieste del GIP e della Consob non hanno alcuna relazione con le operazioni immobiliari sulle quali esse fondano le proprie pretese. In particolare non sussisterebbero indizi che uno o più debitori abbiano fatto confluire beni propri nel patrimonio dell’opponente o in quello del trust.

                                  a)   Per costante giurisprudenza del Tribunale federale il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dellidentità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3a, 102 III 173 consid. II.3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenze della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid. 3.4, 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 3.2).

                                  b)   Da quanto appena esposto si evince che l’identità (o unità) economica tra due persone (nel senso di un dominio economico del­l’una sull’altra, v. Monsch/von der Crone, Durchgriff und wirt­schaftliche Einheit, SZW/RSDA 2013 pagg. 452 segg. ad 3 e 457 ad IV) non giustifica da sola il sequestro di beni appartenenti giuridicamente a terzi. Ciò può avvenire unicamente quando la dualità giuridica è invocata in modo abusivo, ovvero per trarne un vantaggio ingiustificato a danni di terzi (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2016 del 7 giugno 2016 consid. 7.2, con numerosi rinvii). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (sentenza 14.2003.47 del 7 agosto 2003, RtiD 2004 II 768 n. 91c, consid. 3.2-3.4, con diversi rinvii), l’invocazione dell’indipenden­za giuridica della società rispetto al suo dominus economico (o viceversa) diventa manifestamente abusiva ove la società sia stata creata o utilizzata per trasferirle beni del dominus allo scopo di porli al riparo del creditore sequestrante oppure, al rovescio, quando la società (ma può anche essere una persona fisica) trasferisce al dominus (o a un parente) i propri beni per impedirne il sequestro o il pignoramento.

                                  c)   Nel caso in esame, dunque, la verosimile identità economica tra i PI 1 e il trust PINT9 1, che a sua volta controlla l’RE 1 (sopra consid. 6.1), non basta in sé a giustificare il sequestro dei beni di quest’ultima. Inoltre, come rileva la reclamante, la costituzione del trust e della società non sembra avere potuto in sé danneggiare in modo abusivo le sequestranti, perché è anteriore ai fatti che hanno dato luogo alle pretese da queste vantate. Ora, sta di fatto che in alcune sentenze la Camera ha considerato che non si possono ritenere abusivi trasferimenti di attivi del debitore a un terzo da lui controllato ove siano avvenuti a un momento in cui la pretesa del creditore non esisteva ancora né poteva essere prevista, non potendosi presumere che simili operazioni mirino a porre i beni al riparo del creditore sequestrante (sentenze 14.2001.2 del 4 maggio 2001 consid. 3.3; 14.2016.126 del 19 dicembre 2016 consid. 5.2; pure 15.2017.7 del 7 luglio 2017 consid. 6.2).

                                aa)   Tale giurisprudenza deve però essere precisata. Perlomeno nei casi in cui appaiono verosimili i presupposti dell’art. 288 LEF – in particolare se l’atto revocabile pare essere stato compiuto meno di 5 anni prima dell’inoltro di un’esecuzione che potrebbe giungere al rilascio di un attestato di carenza beni o all’apertura di un fallimento (art. 285 cpv. 2 e 288a n. 3 LEF) –, tale atto è da considerare inopponibile a tutti i creditori che soddisfano i predetti presupposti, indipendentemente dalla data in cui è sorta la loro pretesa (sentenze del Tribunale federale 5A_604/2012 consid. 4.4, 5A_353/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 5.4; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art. 285 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 23 ad art. 285 e n. 35 ad art. 288 LEF).

                                bb)   Per quanto attiene al caso in esame, tuttavia, tale precisazione non sembra avere conseguenze decisive per l’esito del giudizio odierno. Pur volendo considerare revocabile il conferimento di beni del trust PINT9 1 all’RE 1, anche nei confronti di PI 1 (siccome gli atti revocabili del rappresentante del debitore sono imputabili a quest’ultimo: DTF 134 III 457; A. Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 288), l’attribuzione in questione risale probabilmente alla costituzione della reclamante, nell’otto­­bre del 2007 (reclamo, pag. 8), ovvero a più di cinque anni dalla promozione dell’esecuzione a convalida del sequestro, verosimilmente posteriore al decreto del 26 novembre 2014. Sotto questo profilo, la revocabilità dei conferimenti iniziali di attivi al­l’RE 1 pare dubbia.

                                  d)   La giurisprudenza appena citata concerne però i casi in cui il trasferimento del bene di cui è chiesto il sequestro è giuridicamente efficace. In tal caso solo con l’istituto della revocazione (art. 285 segg. LEF) o dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) è allora possibile rendere il cambiamento di proprietà o di titolarità inopponibile ai creditori sequestranti. Qualora invece l’alienazione sia soltanto simulata, mentre il possesso (originario) del bene mobile o la facoltà di esercitare il credito rimane del debitore, cui in realtà esso continua ad appartenere, ogni creditore, a prescindere dal momento in cui è sorta la sua pretesa, può esigerne il sequestro, al pari degli altri diritti patrimoniali del debitore (v. sopra consid. 6.2/a). Ciò si verifica in particolare se i beni del debitore sono intestati a persone giuridiche o ad altri enti giuridici – come trusts – costituiti dal debitore o per conto del debitore, la cui esistenza è meramente formale, poiché il loro vero (ed effettivo) scopo è quello di mascherarne la proprietà.

                                aa)   Secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (RS 0.221.371), il trust si definisce come il rapporto giuridico nel quale il disponente (settlor) trasferisce a un gestore (trustee) la proprietà di beni patrimoniali perché li gestisca nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. I beni in trust costituiscono una massa distinta dal patrimonio del trustee, che li deve amministrare in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. Si parla di “sham trust” quando il settlor usa il trust in modo artificioso, conservando di fatto tutti i poteri sui beni in trust, che intende in fin dei conti ricuperare. Un trust siffatto è inefficace, secondo la massima "he who comes to equity must come with clean hands" (l’equivalente dei principi svizzeri della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto). Non può essere riconosciuto in Svizzera (art. 11 al. 1 della summenzionata Convenzione), o perché è inefficace secondo il diritto che lo disciplina (DTF 143 II 357 consid. 4.2) oppure, in ogni caso, perché è incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (art. 17 LDIP e 18 della Convenzione), o meglio con il principio di trasparenza (sentenza del Tribunale federale 5A_436/2011 del 12 aprile 2012 consid. 9.3.1 et 9.3.2).

                                bb)   Nella fattispecie, si evince dagli atti che il trust PINT9 1 è stato costituito sin dall’inizio, alla stregua del trust (__________M__________ Trust) che gli ha conferito i suoi beni, verosimilmente a protezione del patrimonio di PI 1 e della moglie, e che è servito apparentemente solo a gestire parte delle loro azioni nella PI 2 (sopra consid. 6.1). D’altronde non paiono mai essere stati designati beneficiari concreti, per cui l’unico scopo del trust sembra proprio essere stato quello di amministrare i beni dei settlors sotto mentite spoglie. Non è pertanto, nelle predette circostanze, insostenibile ritenere con il Pretore che si abbia a che fare con dei trusts simulati (“sham trusts”), siccome appare plausibile che PI 1 (e i membri della sua famiglia, v. doc. TT pag. 4) abbia conservato di fatto tutti i poteri sui beni dei suddetti trusts, cui non intendeva in fin dei conti rinunciare. Già si è detto (sopra consid. 6.1), per il resto, dell’in­congruenza della tesi secondo cui PI 1 sarebbe “uscito” dal trust PINT9 1 nel 2003.

                                         Non è neppure arbitrario considerare che l’esistenza dell’RE 1 sia a sua volta di pura facciata, perché pare essere stata creata con i beni fittiziamente conferiti dall’PINT9 1 ed essere dallo stesso controllata, ovvero, in fin dei conti, direttamente da PI 1. Rivendicare ora beni che secondo diversi indizi convergenti appaiono essere rimasti sin dall’inizio in mano dei debitori costituisce a prima vista un abuso di diritto manifesto non meritevole di protezione (art. 2 cpv. 2 CC). In ciò il caso in rassegna si distingue dai precedenti menzionati prima (consid. 6.2/c), in cui le circostanze del trasferimento iniziale dei beni non erano note. A un esame di mera verosimiglianza, la conclusione del Pretore resiste alla critica, e quanto meno i suoi accertamenti di fatto non risultano manifestamente errati.

                                6.3   La reclamante rimprovera inoltre al Pretore di avere, in manifesta violazione del diritto del trust, erroneamente collegato l’PINT9 1 ai debitori nonostante il carattere discrezionale ed irrevocabile assunto dal trust a partire dal 2003, anno in cui – a detta di PINT8 2 – PI 1 è uscito dalla struttura. Le sue considerazioni teoriche sugli elementi caratteristici di un trust misconoscono però che nei casi in cui, appunto, il criterio centrale della rinuncia alla proprietà e al controllo dei beni in trust da parte del settlor di fatto non si verifica poiché questi continua a gestirli per il tramite del trustee (un semplice prestanome o testa di legno), il trust è dal profilo giuridico simulato (sham trust), e quindi inefficace (DTF 143 II 357 consid. 4.2 citato sopra al consid. 6.2/d/aa, che concerne la sentenza del Tribunale federale amministrativo A-2347/2014 del 29 settembre 2015 più volte citata dalla reclamante). Ci si può a questo punto limitare a rinviare alle considerazioni esposte nel considerando precedente.

 

                                   7.   Sempre sul piano giuridico la reclamante contesta che le sequestranti abbiano sufficientemente specificato i beni da sequestrare, rilevando in particolare che gli ordini di acquisto conferiti per conto suo dallo Studio PINT7 1 alla PINT8 1 potrebbero indiziare sia l’esistenza di un semplice mandato patrimoniale conferito a tale istituto, sia una relazione bancaria. La deduzione contraria del Pretore non è a suo dire condivisibile poiché – contrariamente a quelli riconducibili al __________ H__________ Trust – per gli enti identificabili con PINT9 1 (fra cui la stessa opponente) negli atti prodotti dalle sequestranti non vi è alcun esplicito riferimento ai conti bancari (reclamo, ad 7).

                                7.1   Nella prassi il sequestro generico (“Gattungsarrest”) è ammesso purché il luogo di deposito degli attivi, rispettivamente l’identità del terzo debitore siano indicati e resi verosimili (DTF 130 III 581, consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale federale del 17 febbraio 1999, pubblicata in BlSchK 2000, pag. 142; DTF 103 III 86 e 91; RtiD 2011 I 771 seg. n. 58c, consid. 5.2 con rinvii, sentenza della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015, consid. 7). Di modo che, sotto questo profilo, nella misura in cui le sequestranti hanno chiesto di sequestrare “tutti i beni mobili, crediti o diritti di titolarità della RE 1 nei confronti di PINT8 1, Via Balestra 1, 6901 Lugano, ivi inclusi tutti i titoli depositati presso la predetta banca”, la domanda risulta legittima. Nondimeno, trattandosi di averi presso una banca – ad esempio di conti – per evitare il rischio di un sequestro puramente esplorativo (cosiddetto “Sucharrest”), la giurisprudenza della scrivente Camera esige dal sequestrante che renda verosimile, mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso l’i­­stituto indicato (sentenza 14.2010.35 del 14 giugno 2010, in: RtiD 2011 I 764 segg. n. 58c, consid. 5.2 e i rinvii).

                                7.2   Orbene, nel caso specifico la reclamante non può essere seguita laddove tenti di negare l’esistenza di un conto bancario a lei intestato presso la PINT8 1. Intanto, non è contestato che lo Studio fiduciario di PINT7 1 (persona di fiducia di PI 1) abbia conferito alla banca ordini di acquisto per conto dell’RE 1 (reclamo, pag. 11 ad 7; doc. T pag. 26 e TT pag. 41). Inoltre, è la stessa PINT8 1 ad aver trasmesso a PINT7 1 il verbale di sequestro con scritto del 10 dicembre 2014, peraltro prodotto dalla medesima opponente (doc. 4 e 5). È pertanto escluso parlare, in siffatte circostanze, di un sequestro “investigativo” (ossia di un sequestro ese­guito “per caso”, sentenza della CEF 14.2013.177 del 28 agosto 2014, consid. 5.5, con rinvii), dal momento che l’esistenza di una relazione d’affare con l’istituto bancario in questione è stata resa verosimile. Anche su questo punto, il reclamo si rivela infondato.

 

                                   8.   Per l’art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (DTF 126 III 100, consid. 5/c). Nella fattispecie l’op­­ponente ripropone nel reclamo (pag. 12 ad 7) – invero in due righe – la richiesta di condannare le sequestranti a prestare in solido una garanzia di fr. 400'000.–, senza tuttavia confrontarsi minimamente con l’argomentazione del Pretore, secondo cui essa non ha reso verosimile – con indizi oggettivi e concreti – né specificato l’esistenza e l’entità dei danni che a mente sua le arrecherebbe il sequestro in questione. La sua richiesta è pertanto irricevibile.

                                         Non si può d’altronde tenere conto delle allegazioni contenute nella replica spontanea, la quale non consente al reclamante di addurre nuovi fatti (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6, con un rinvio), neppure in materia di reclamo contro la decisione sull’opposizione al sequestro (sopra consid. 1.2/c). E una nuova richiesta di garanzie presuppone l’esistenza di circostanze nuove (cfr. DTF 113 III 97 consid. 6), cui l’RE 1 non accenna. È del resto molto dubbio che la richiesta possa essere presentata per la prima volta direttamente all’autorità giudiziaria cantonale superiore, la competenza al riguardo spettando al “giudice del sequestro” (sentenza della CEF 14.2013.150 del 26 agosto 2014 consid. 8.2; in tal senso: sentenza del Tribunale federale 5A_261/2009 del 1° settembre 2009 consid. 1.4.2). Anche sotto questo profilo la domanda dev’essere considerata in­ammissibile.

 

                                   9.   La reclamante chiede infine che all’CO 8, a suo dire non legittimata a postulare il sequestro conservativo, poiché non è menzionata nel decreto 20 marzo 2014 del Tribunale ordinario di Milano, siano accollate almeno ¹¤8 delle spese processuali di prima sede e che alle sequestranti (esclusa l’CO 8) siano concesse ripetibili ridotte da fr. 10'000.– a fr. 8'750.–, mentre l’CO 8 sia obbligata a rifonderle fr. 1'250.– per ripetibili (reclamo, ad 8). La doglianza è però tardiva. In prima istanza, in effetti, l’opponente ha contestato unicamente il presupposto dell’appartenenza dei beni sequestrati ai debitori. Nel respingere questa unica sua censura il Pretore poteva a buon diritto considerare l’opponente interamente soccombente e porre a suo carico una piena indennità per ripetibili a favore delle sequestranti. Che tale indennità sia parziale non risulta dalla sentenza impugnata e ad ogni modo la reclamante non sarebbe legittimata, per mancanza d’interesse giuridico, a lamentarsi di un’ipoteti­­ca riduzione delle ripetibili né dell’esclusione dell’CO 8 Spettava semmai alle dirette interessate impugnare la decisione sulle ripetibili.

                                         Comunque sia, neppure in questa sede la reclamante ha postulato, in via subordinata, l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del sequestro limitatamente alla pretesa dell’CO 8 e non spetta a questa Camera ricercare d’ufficio i fatti determinanti per la ricevibilità dell’istanza (DTF 139 III 281 consid. 4.3). La sua soccombenza risulta di conseguenza totale in ambedue le istanze. Non si giustifica così alcuna eccezione al principio del­l’art. 106 cpv. 1 CPC nemmeno per l’CO 8

 

                                10.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime andrebbero di principio fissate in base al valore litigioso (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1], per il rinvio dell’art. 96 CPC), pari in concreto all’importo del credito vantato dalle sequestranti, di fr. 145'700'364.85, non potendosi tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso noto.

                              10.1   Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso, come nel caso concreto, ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo, ma nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario calcolato in funzione del valore litigioso, l’autorità competente può derogare all’art. 11 RTar (art. 13 cpv. 1 RTar). Per il valore litigioso di fr. 145'700'364.85 determinante nella fattispecie, le ripetibili dovrebbero ammontare al minimo a fr. 174'840.–. L’impegno lavorativo della patrocinatrice delle sequestranti si è però limitato alla redazione di un allegato di osservazioni al reclamo di 25 pagine e di una duplica spontanea di 7. Pur tenendo conto di un paio di colloqui con le clienti, si può ragionevolmente presumere, in assenza agli atti di una nota professionale, che un legale solerte e speditivo non avrebbe dedicato a un caso analogo, di difficoltà media-alta, più di 40 ore. L’onorario minimo ad valorem previsto dalla tariffa corrisponderebbe così a un onorario ad horam di oltre fr. 4'300.–, manifestamente sproporzionato.

                              10.2   Giusta l’art. 13 cpv. 1 RTar, un onorario di fr. 500.– l’ora pare adeguato a tenere calcolo dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava sull’avvocato, da commisurare in funzione del valore litigioso, in casu molto elevato (sentenza della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017 consid. 5.3/c), sicché alle sequestranti va attribuita un’indennità di fr. 20'000.– (fr. 500.– x 40), comprensiva delle spese di cancelleria e del­l’IVA, che nel caso concreto pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar.

 

                                11.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 145'700'364.85, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

 

                                  2.   La richiesta di prestazione di garanzia è irricevibile.

                                   3.   Le spese processuali di fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alle società sequestranti, in solido, fr. 20'000.– per ripetibili.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–;

–urigo.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).