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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 15 novembre 2016 da
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RE 1
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contro |
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CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 6 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 gennaio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 15 novembre 2016, RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della CO 1 “in virtù dell’art. 190 LEF”, facendo valere che la convenuta si sarebbe resa colpevole di appropriazione indebita e truffa giusta gli art. 138 e 146 CP nel trattenere tutte o parte delle indennità di malattia versate dalla __________ e dalla C__________ per un importo complessivo di fr. 448'740.– oltre ad accessori.
B. All’udienza di discussione del 17 gennaio 2017 l’istante ha confermato la sua domanda mentre la convenuta vi si è opposta con riferimento a una decisione del 15 marzo 2011 della stessa Pretura, che avrebbe accertato l’inesistenza del credito vantato dall’istante. In sede di replica e duplica orali le parti sono rimaste sulle proprie e antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 24 gennaio 2017 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 700.– a favore della convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 febbraio 2017 per ottenerne, in via principale, la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza, e in via subordinata la condanna della convenuta “al pagamento della mercede dovuta a RE 1”. Ha pure chiesto di concedere al reclamo effetto sospensivo per quanto attiene al dispositivo sulle spese e ripetibili. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 febbraio 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 27 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), ciò che è il caso dei nuovi documenti (da O a Z) prodotti da RE 1 con il reclamo, sebbene, come si vedrà, essi siano privi di rilevanza concreta per il giudizio odierno.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che l’istante non ha reso verosimile il proprio credito poiché in una precedente causa avviata nel 2009 presso la medesima Pretura egli aveva ammesso nella propria petizione di avere ricevuto fr. 98'299.85 dalla CSS e fr. 15'582.85 dalla S__________. A mente del primo giudice, l’istante non ha poi reso verosimile di avere beneficiato di una copertura assicurativa del 100% del salario in caso di malattia. Infine, anche il secondo presupposto dell’art. 190 LEF, ovvero la sospensione dei pagamenti, non risulta data a mente del Pretore.
3. Nel reclamo RE 1 sostiene che la decisione 15 marzo 2011 evocata dal Pretore riguardava in realtà solo le differenze di stipendio di fr. 51'586.60 da lui fatte valere per il periodo dal 30 aprile 2008 al 31 marzo 2009. Esse non sono oggetto del credito vantato nella causa di fallimento, relativo invece alle differenze tra il suo stipendio annuo contrattuale per gli anni dal 2002 al 2010 e quanto da lui effettivamente ricevuto, che ammontano a suo dire a fr. 315'932.– oltre agli interessi del 5% dal 10 aprile 2008. Postula quindi la riforma della sentenza impugnata nel senso della dichiarazione del fallimento della CO 1.
4. In virtù dell’art. 190 cpv. 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento (n. 1) e contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti (n. 2).
4.1 Nell’istanza RE 1 non ha indicato quale dei motivi enumerati all’art. 190 cpv. 1 LEF giustificherebbe nel caso concreto il fallimento senza preventiva esecuzione della CO 1. Il Pretore ha ritenuto ch’egli non ha allegato né quantomeno reso verosimili indizi di una sospensione durevole dei pagamenti giusta l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. RE 1 non si confronta con tale motivazione nel reclamo, limitandosi a rilevare che la convenuta ha interrotto il pagamento dello stipendio annuo e di una parte dell’indennità di malattia (pag. 4 ad 2 i.f.). In particolare egli non spiega perché il primo giudice, cui è riconosciuto un ampio potere di apprezzamento nel valutare se il debitore ha sospeso i suoi pagamenti (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1), avrebbe ecceduto i margini della propria autorità. Insufficientemente motivata, la censura – se di censura si tratta – è irricevibile (sopra consid. 1.2).
4.2 Nell’istanza RE 1 ha anche alluso al fatto che il mancato versamento delle indennità di malattia da lui pretese potrebbe configurare i reati di appropriazione indebita e truffa giusta gli art. 138 e 146 CP. Non ha però sostenuto che ciò possa costituire un atto fraudolento nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF e quindi un motivo di fallimento senza preventiva esecuzione. E nel reclamo (a pag. 3) egli rinuncia anche a prevalersene. Anche su questo punto il reclamo si rivela dunque irricevibile. Ad ogni modo, la dichiarazione di un fallimento senza preventiva esecuzione per atti fraudolenti del debitore presuppone che questi sia stato già debitore del creditore danneggiato prima di commettere gli atti fraudolenti con l’intenzione di compromettere o di aggravare la realizzazione dei diritti del creditore (DTF 97 I 309 segg., 120 III 88 consid. 3/b). Non è il caso, dunque, ove il debito sia sorto quale conseguenza dell’atto fraudolento (Brunner in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 190 LEF; Huber in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 190 LEF sentenza della CEF 14.2004.93 del 25 novembre 2014, consid 4, massimata in RtiD 2005 I 910 n. 126c). Ora, secondo le stesse allegazioni del reclamante la pretesa trattenuta fraudolenta delle indennità di malattia sarebbe all’origine del credito da lui vantato nei confronti della convenuta. Non destinato a distrarre od occultare beni in pregiudizio di creditori già esistenti, l’atto asseritamente fraudolento non ricade comunque sotto l’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF.
4.3 Essendo il reclamo irricevibile in merito a una delle motivazioni alternative addotte dal Pretore nella sentenza impugnata, non è necessario esaminare l’altro motivo (inverosimiglianza della pretesa vantata dall’istante). D’altronde, la domanda volta al conferimento dell’effetto sospensivo relativamente al dispositivo sulle spese giudiziarie diventa senza oggetto.
5. La tassa di giustizia relativa al giudizio odierno (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.– è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).